n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Approvazione metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e sua prima applicazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’art. 8 delle Norme tecniche di Piano, al comma 2, lett. f), pone l’obiettivo di autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione e nei termini indicati all’articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

- l’articolo 18 delle sopra citate norme di Piano, al comma 3, dispone che in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un’analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano ai capitoli 9 e 12;

- in virtù della sopra citata disposizione l’ufficio regionale competente viene invitato ad esprimere, nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale dei progetti di apertura e ampliamento delle discariche attivati a seguito dell’approvazione del PRGR, un parere circa l’esistenza di un fabbisogno di smaltimento di rifiuti speciali ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano;

Richiamato l’articolo 25, comma 3 delle NTA in base al quale la Giunta è autorizzata a modificare le disposizioni di Piano in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano e le risultanze del monitoraggio;

Dato atto che:

- in attuazione del sopra richiamato articolo 25, comma 3 delle NTA, con propria deliberazione n. 1660 del 2016, sono stati aggiornati, a seguito del monitoraggio annuale, i fabbisogni di trattamento stimati dal Piano compreso quello relativo al trattamento dei rifiuti speciali;

- nella sopra citata delibera n. 1660, il fabbisogno di trattamento relativo ai rifiuti speciali è stato aggiornato sulla base del dato di produzione, ultimo disponibile, relativo all’annualità 2014;

- il dato del 2014 ha registrato, in linea con il generale incremento a livello nazionale, un aumento della produzione del 7%, pari a circa 700.000 t rispetto alle previsioni di Piano;

- il suddetto incremento della produzione ha determinato un ulteriore fabbisogno di smaltimento per i rifiuti speciali pari a 210.000 t sulla base del quale sono stati rilasciati pareri ai sensi dell’articolo 18, comma 3 delle NTA nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale dei progetti presentati;

Rilevato che, rispetto al 2014, la produzione dei rifiuti speciali, per l’anno 2015 registra un aumento del circa 9%, pari a 761.357 t, rispetto alla previsione di Piano;

Rilevato inoltre che l’aumento della produzione dei rifiuti speciali rispetto alle previsioni di Piano è correlabile alla ripresa economica registrata in questa Regione;

Considerato che:

- la puntuale attuazione dell’articolo 18, comma 3 delle Norme tecniche di Piano, anche al fine di garantire l’obiettivo dalle medesime norme posto all’art. 8, comma 2, lett. f), richiede che il fabbisogno di trattamento in discarica stimato dal Piano con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi sia il più possibile aggiornato;

- a tal fine è opportuno individuare una metodologia che, partendo dell’ultimo dato di produzione disponibile sia in grado di stimare annualmente tale fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica per l’intero arco temporale di riferimento del Piano ovvero fino all’anno 2020;

- sulla base della suddetta metodologia il fabbisogno complessivo di smaltimento potrà essere ulteriormente aggiornato in caso di significativi scostamenti dei dati reali di produzione e gestione dei rifiuti speciali;

Considerato che:

- la determinazione del fabbisogno relativo ai rifiuti speciali, può essere ottenuta attraverso un’analisi puntuale dei quantitativi e dei flussi di tali rifiuti destinati a smaltimento in discarica nell’ultimo triennio disponibile, considerando tale periodo temporale congruo ai fini della valutazione della tendenza;

- nell’ambito dell’ultimo triennio disponibile, coerentemente con gli obiettivi di autosufficienza indicati all’articolo 8, comma 2 delle norme tecniche di Piano, vanno conteggiati anche i rifiuti speciali prodotti in Regione e smaltiti in discariche extra-regionali e non invece i rifiuti speciali provenienti da altre Regioni e conferiti in discariche dell’Emilia-Romagna;

- l'andamento rilevato nell’ultimo triennio disponibile, proiettato al 2020, consentirà, quindi, di ottenere il fabbisogno complessivo di smaltimento in discarica nell’arco temporale di validità del Piano, ripartito su base annuale;

- per le suddette analisi possono essere utilizzati, quali fonti, i dati contenuti nel sistema informativo O.r.So.; nel data base MUD dei produttori e dei gestori di rifiuti della Regione Emilia-Romagna e nel data base MUD dei gestori di impianti di discarica delle Regioni destinatarie dei flussi di rifiuti prodotti in Regione Emilia-Romagna;

Considerato, inoltre, che:

- la determinazione del fabbisogno complessivo di smaltimento consente di quantificare l’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di Piano e, quindi, l’esistenza di un fabbisogno di trattamento ulteriore ai fini dell’espressione del parere ai sensi del citato articolo 18 comma 3 delle NTA;

- la determinazione del sopracitato fabbisogno di trattamento ulteriore può essere ottenuta partendo dal fabbisogno complessivo di smaltimento e tenendo conto:

  1. dei quantitativi di rifiuti speciali effettivamente ingressati dalle discariche in esercizio;
  2. dei quantitativi di rifiuti speciali previsti nelle autorizzazioni già rilasciate;
  3. dei quantitativi di rifiuti speciali già conteggiati ai fini dell’espressione dei pareri resi ai sensi dell’articolo 18 comma 3 delle NTA di Piano nell’ambito delle procedure attualmente in corso;

Considerato, inoltre, che, in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, nella determinazione del fabbisogno di trattamento ulteriore ai fini dell’espressione del parere ai sensi dell’articolo 18 comma 3 si tiene conto della capacità residua dei termovalorizzatori in ragione della loro saturazione a seguito dell’ingresso dei rifiuti urbani;

Richiamato quanto precisato nella propria deliberazione n. 1660 del 2016 ed in particolare che la pianificazione dei quantitativi di rifiuti speciali è indicativa e può essere diversamente ripartita nelle annualità di Piano nell’ambito della capacità già autorizzata ma che per la verifica della necessità di nuovi ampliamenti si terrà conto dei maggiori quantitativi effettivamente ingressati specificando che la saturazione anticipata non dà luogo ad un fabbisogno ai fini del presente atto sino alla data di esaurimento della capacità residua della discarica originariamente prevista;

Ritenuto, quindi, di

- approvare, sulla base dei sopra indicati criteri la metodologia per la stima del fabbisogno complessivo di trattamento nelle discariche regionali sino al 2020 e la prima applicazione di tale metodologia per l’anno 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare la metodologia per la stima del fabbisogno complessivo di trattamento nelle discariche regionali sino al 2020 riportata all’allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;
  2. di approvare, sulla base del dato di produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi relativo all’annualità 2015, la prima applicazione della metodologia riportata all’allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;
  3. di disporre che i pareri rilasciati in attuazione dell’articolo 18, comma 3 delle norme tecniche di Piano debbano essere rilasciati sulla base di quanto riportato alla Figura 3 dell’Allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;
  4. di precisare che il fabbisogno complessivo di trattamento in discarica sino al 2020 potrà essere aggiornato sulla base dei dati reali di produzione e gestione dei rifiuti speciali successivi al 2015 in caso di significativi scostamenti;
  5. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir);
  6. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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