n. 43 del 16.03.2012 (Parte Seconda)
Disposizioni in materia di produzione di piante micorrizate con tartufo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;
- il D.M. 27 settembre 2007, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
Dato atto:
- che la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell’ambito della tutela e della conservazione ambientale;
- che sono attualmente disponibili sul mercato piante dichiarate tartufigene, per la cui produzione non sono state definite norme e modalità di controllo;
- che per promuovere la coltivazione controllata dei tartufi, con la recente L.R. 5 aprile 2011, n. 2, sono state apportate alcune modifiche alla L.R. n. 24/1991, prevedendo all’art. 7:
- che la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggettata alla disciplina di cui alla Legge regionale n. 3/2004 e alla Legge regionale n. 10/2007;
- che la Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 24/1991, istituendo la certificazione delle piante tartufigene;
Atteso che per poter disciplinare il processo di certificazione occorre definire i requisiti tecnici delle diverse fasi di produzione;
Ritenuto pertanto di approvare specifiche disposizioni, secondo la formulazione di cui all’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativamente al processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorizzate;
Ritenuto infine di prevedere che il Servizio Fitosanitario provveda a predisporre il disciplinare di produzione stabilendo i criteri e le modalità di produzione delle piante micorrizate certificate e a definire le modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche, e in particolare l’art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Tiberio Rabboni;
A voti unanimi e palesi
delibera:
a) di richiamare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) di istituire la certificazione delle piante tartufigene, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 2 settembre 1991, n. 24;
c) di approvare le disposizioni in materia di produzione di piante micorrizate certificate, riportate nel testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
d) di prevedere che il Servizio Fitosanitario provveda a predisporre il disciplinare di produzione stabilendo i criteri e le modalità di produzione delle piante micorrizate certificate;
e) di prevedere inoltre che il Servizio Fitosanitario definisca le modalità attraverso le quali le imprese vivaistiche interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate;
f) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.