n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)
Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna – Modifica delibera UP n. 176 del 22 luglio 2008 (proposta n. 131)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che:
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l’anno 2008), le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 3, comma 162, costituiscono “norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali”, è intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di limitarle ad ipotesi eccezionali,anche per ragioni di spesa pubblica, consolidando così la tendenza emersa con le leggi finanziarie degli anni precedenti;
- la L. 244/2007, in particolare ha apportato modificazioni in materia di affidamento di incarichi professionali:
a) stabilendo, all’art. 3, comma 76 “Requisiti per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A.” che al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» fossero sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria»;
b) prevedendo, all’art. 3, comma 18, che i contratti di consulenza siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione stipulante;
- il D.L. 4 luglio 2006, n. 23, convertito con L. 248/2006 aveva già significativamente novellato l’art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per la parte relativa alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le Regioni a statuto ordinario;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con l’art. 46 ha nuovamente novellato l’art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per la parte relativa alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le Regioni a statuto ordinario;
- l’articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs n. 165/2001, a seguito delle modifiche apportate dalle leggi sopra richiamate, prevede:
1) al comma 6, che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente;
b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 è abrogato.
2) "6-bis. Le Amministrazioni Pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione."
3) "6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6."
4) "6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5 della Legge 17 maggio 1999, n. 144."
- l’art. 27, comma 3, Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- l’art. 12 (“Prestazioni professionali”) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, disciplina nel nostro ordinamento le condizioni e le modalità per il conferimento, a soggetti esterni alla Regione, di incarichi per prestazioni professionali, prevedendo che:
1) "1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni alla Regione da parte dei Direttori generali e per la determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.
2) La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi, motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33, comma 2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.
3) Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a qualunque titolo.
4) Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della Legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.
5) Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione."
L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ha dato attuazione all’art. 12 della L.R. n. 43/2001, disciplinando criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni da parte del Direttore generale dell'Assemblea legislativa, con delibera n. 13/2002, modificata e integrata dalla delibera n. 92/2004.
Visti inoltre:
- l’art. 1, comma 11 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), in base al quale “l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;
- l’art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 Euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- le delibere della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173 della Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti locali” e del 15 febbraio 2005 n. 6, recante “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42);
- l’art. 1, comma 1180 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, modificando l’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, ha introdotto l’obbligo, anche per le Amministrazioni Pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di darne comunicazione al Centro per l’Impiego competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione;
- la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”, che ha chiarito e dato indicazioni, anche con la predisposizione di uno schema di regolamento-tipo, a tutte le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art. 7 del DLgs 165/2001, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;
b) requisito della specializzazione universitaria;
c) profili di responsabilità, sia per gli Enti che per i singoli Dirigenti;
d) esclusioni dalla applicazione della norma di cui trattasi;
e) procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno;
Vista, inoltre la propria deliberazione del 22 luglio 2008, n. 176, recante “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna”, con cui è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata, disciplinando criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni; la precitata direttiva disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
a) l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e i presupposti generali per la legittima stipulazione di contratti di lavoro autonomo con l’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna;
b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, nonché l’individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di celerità, oltre che casi motivati di esclusione, dalla intera disciplina o da parti della stessa;
c) la procedura di adozione dell’atto di conferimento dell’incarico professionale e l’indicazione delle clausole che i contratti di lavoro autonomo devono obbligatoriamente riportare;
d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti dall’ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell’Ente; trasmissione di copie di atti alla Commissione assembleare competente; comunicazioni al Centro per l’Impiego e agli Istituti previdenziali/assicurativi; comunicazioni all’Anagrafe delle Prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica);
Dato atto che, dopo l’adozione della delibera n. 176/2008, sono intervenute modifiche nella materia di cui trattasi, per effetto, in particolare, della L. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modifiche, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che:
- ha modificato l’art. 7 del DLgs 165/2001, sopra richiamato, introducendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con determinate categorie di professionisti, artisti o artigiani, prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria (art. 46);
- ha abolito l’obbligo di dare comunicazione delle dimissioni volontarie del lavoratore, anche titolare di contratto di collaborazione coordinata continuativa, al Centro per l’Impiego per via telematica (art. 39, comma 10, lett. f che ha abrogato la L. 17 ottobre 2007, n. 188);
Preso atto inoltre delle valutazioni espresse dalla Corte dei Conti nelle seguenti deliberazioni:
- Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna nelle proprie deliberazioni nn. 105-113 del 2008, a seguito dell’esame degli schemi di regolamento di enti locali del territorio emiliano-romagnolo, in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla delibera della Sezione Autonomi locali del 14 marzo 2008, n. 6/AUT/2008, sopra richiamata;
- Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - deliberazione n. 24 dell'1 dicembre 2011 avente ad oggetto, tra gli altri, la prorogabilità degli incarichi di collaborazioni coordinate e continuative;
- Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2012 avente ad oggetto, tra gli altri, la prorogabilità degli incarichi di collaborazioni coordinate e continuative;
Valutato opportuno apportare modifiche alla medesima delibera n. 176/2008, al fine di tenere conto della intervenuta novella legislativa e degli orientamenti della Corte dei Conti contenuti nelle deliberazioni sopra indicate, oltre che per superare o chiarire alcune problematiche emerse in sede applicativa, per quanto riguarda in particolare gli aspetti relativi ad adempimenti e ambiti di limitazione ed esclusione;
Ritenuto di dover modificare, per quanto sopra motivato, i seguenti articoli dell’Allegato A) della direttiva medesima:
a) art. 2, per definire con maggiore chiarezza le categorie di contratti di lavoro autonomo cui si fa riferimento;
b) art. 4, per effetto delle modifiche apportate all’art. 7 del DLgs n. 165/2001 dalla L. n. 133/2008, sopra richiamata;
c) art. 5, in ordine ai limiti di cumulabilità di incarichi professionali;
d) art. 8, per precisare in particolare che in alcuni casi è possibile prescindere dal requisito della specializzazione universitaria;
e) art. 9, per l’esigenza di uniformare le procedure di selezione e per semplificare le modalità di pubblicazione degli esiti delle stesse;
f) art. 10, in particolare per prevedere il conferimento di incarichi di natura occasionale attraverso forme semplificate di affidamento, attingendo ad elenchi appositamente predisposti, al fine di coniugare al meglio il principio di imparzialità con quelli di proporzionalità e di buon andamento dell’attività amministrativa, in termini di tempestività ed economicità, con facoltà per la struttura committente a procedere ad affidamento diretto solo in caso di non disponibilità di elenchi di esperti in possesso della professionalità richiesta;
g) art. 11, per delimitare con maggiore chiarezza i casi di esclusione, totale o parziale, dall’ambito oggettivo di applicazione della direttiva;
h) art. 12, in particolare per prevedere nei contratti di lavoro autonomo l’inserimento obbligatorio di una clausola penale, per far fronte a casi di inadempimento contrattuale, nonché per introdurre la possibilità di risoluzione consensuale del rapporto al sopraggiungere di eventi imprevisti;
i) art. 13 per estensione alle strutture speciali della verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico;
j) art. 14, per ricordare espressamente alle strutture committenti, tra gli adempimenti, anche l’obbligo di segnalare i collaboratori coordinati e continuativi soggetti a rischio e da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi del DLgs n. 81/2008;
k) art. 15, per eliminare, ai sensi di quanto ora previsto dall’art. 39 della L. n. 133/2008, l’obbligo, anche per il lavoratore con collaborazione coordinata e continuativa, di comunicare per via telematica, al Centro per l’Impiego, la cessazione del rapporto di lavoro;
Ritenuto opportuno quindi approvare contestualmente un nuovo testo, con le modifiche sopra evidenziate, sostitutivo di quello Allegato sub A alla direttiva n. 176/2008, a fini di semplificazione del quadro giuridico di riferimento per gli operatori;
Ritenuto a tale scopo di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna - Modifica della delibera n. 176/2008”;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale, dott. Luigi Benedetti, ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 43/2001 e della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 173/2007;
A voti unanimi
delibera:
- di approvare l’Allegato A recante "Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna”;
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la disciplina contenuta nella propria deliberazione n. 176/2008;
- di stabilire che l’allegata direttiva si applica a decorrere dalla data di adozione del presente;
- di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del particolare rilievo e del contenuto indicato è soggetto a pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché sul sito web dell’Assemblea legislativa.