n.48 del 27.02.2013 periodico (Parte Seconda)
Assegnazione ad ARPA Direzione Tecnica del finanziamento per "Studi per l'aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA". Approvazione convenzione. CUP J39E12001670002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMANGA
(omissis)
delibera:
1. per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di avvalersi dell’A.R.P.A. con sede in Via Po, 5 - Bologna, sulla base della specifica tecnico-economica depositata presso il Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilità Ambientale, affidando alla stessa la realizzazione dell’attività relativa a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”;
2. di assegnare all’A.R.P.A. Direzione Tecnica un finanziamento a copertura delle spese che si prevedono di sostenere di Euro 120.000,00 secondo le modalità di cui all’allegato schema di convenzione;
3. di approvare la convenzione redatta secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla cui sottoscrizione provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
4. di stabilire che la validità della convenzione e le attività avranno inizio dalla data dell’esecutività del presente provvedimento e dovranno terminare entro 12 mesi;
5. di stabilire, altresì, che la struttura di coordinamento della Giunta regionale per le attività previste nella convenzione di cui al precedente punto 1. è il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale e che spetterà quindi al Responsabile dello stesso verificare il concreto svolgimento delle attività concordate;
6. di imputare la spesa complessiva di Euro 120.000,00 come segue:
- quanto ad Euro 60.000,00 registrata al n. 4238 di impegno sul Capitolo 36700 “Spese per l'organizzazione, raccolta ed elaborazione dati e predisposizione e raccolta studi e ricerche in materia di impatto ambientale (art. 25, comma 2, L.R. 18 maggio 1999, n. 9)” di cui all’U.P.B. 1.4.2.2. 13270 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, che è dotato della necessaria disponibilità;
- quanto ad Euro 60.000,00 registrata al n. 4239 di impegno sul Capitolo 36702 “Spese per ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatto ambientale e diffusione dei risultati e formazione (art. 27, commi 1 e 2 L.R. 18 maggio 1999, n. 9)” di cui all’U.P.B. 1.4.2.2. 13270 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2012, che è dotato della necessaria disponibilità;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 2416/08 e s. m., alla liquidazione della spesa prevista dal presente provvedimento provvederà il Responsabile del Servizio competente per materia, con propri atti formali, secondo le modalità previste dall’art. 4 della convenzione;
8. di dare atto che all’A.R.P.A. compete l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. mod.;
9. di dare atto inoltre che, come precisato in premessa, al progetto di investimento pubblico connesso all’intervento oggetto del presente provvedimento, è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) n.J39E12001670002;
10. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
Convenzione per la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”
L’anno 2012, il giorno... del mese di dicembre tra
la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Via della Fiera, 8 (C.F. 80062590379), rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Dirigente regionale competente per materia, che elegge il domicilio legale presso il sopra citato indirizzo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.... del,
e
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna - Direzione Tecnica di seguito denominata Arpa P.I. e C.F. 04290860370 con sede in Bologna, Via Po n.5, rappresentata dal Direttore generale p.t.
Visti:
- il DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la delibera del’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26 luglio 2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che:
- nell’ambito del quadro definito dal Piano Energetico Regionale (PER) e relativi strumenti di attuazione, si ritiene opportuno coordinare i procedimenti previsti e disciplinati dal DLgs 152/06 e dalle LL.RR. 26/04 e 9/99 e pervenire alla definizione delle migliori tecnologie disponibili ed a minore impatto da utilizzarsi per la realizzazione degli impianti eolici, attraverso l’individuazione e l’analisi dei dati in materia di Valutazione di impatto aAmbientale;
- si ritiene opportuno, inoltre, definire metodologie di analisi degli impatti ambientali derivanti da progetti non puntuali, ma a scala territoriale di area vasta, quali attività di ricerca sulla terraferma delle sostanza minerali di miniera (di cui all’art. 2, comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443), di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie (di cui al punto B.1.2 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni);
- si ritiene, altresì, opportuno definire criteri ed acquisire supporto per la valutazione degli impatti sulla componente atmosfera dei progetti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti alle procedure di VIA di competenza regionale, con specifico riferimento al saldo zero per le emissioni in atmosfera di PM10 ed NO2 per gli impianti a biomasse (come previsto al punto 4, lett. E della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 2011, n. 51);
- si ritiene, infine, opportuno definire indirizzi per coordinare e omogeneizzare le procedure di VAS in Regione Emilia-Romagna, al fine di evitare duplicazioni, di semplificare le procedure amministrative e di omogeneizzare i criteri di applicazione della VAS e della verifica di assoggettabilità nelle diverse Province e consentire la predisposizione di un portale unico VAS regionale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA Direzione Tecnica, per la realizzazione delle attività suddette;
Vista la specifica tecnico-economica “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA” presentata da A.R.P.A. Direzione Tecnica con nota prot. n. 50927 del 25 settembre 2012, che prevede un costo complessivo pari ad Euro 120.000,00;
Dato atto che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, competente per materia, ha ritenuto la proposta tecnico-economica idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto quello economico;
Atteso che A.R.P.A. Direzione Tecnica realizzerà le attività previste in Convenzione in raccordo con la Regione Emilia-Romagna, e precisamente con il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
Viste:
- la L. 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art.5 comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l’adempimento delle proprie funzioni e l’art. 23 comma 2, che autorizza la Regione a conferire all’Arpa finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;
- la L.R. del 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n.4”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Vista, altresì, la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”;
tutto ciò premesso si stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La Regione Emilia-Romagna affida all’A.R.P.A. Direzione Tecnica con sede in Via Po n. 5 - Bologna, che accetta, sulla base della specifica tecnico-economica acquisita al protocollo regionale PG.2012.0226228 del 25 settembre 2012, conservata agli atti del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, la realizzazione delle attività relative a “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”.
Art. 2 - Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione per le attività previsti dalla presente convenzione decorrono dalla data dell’esecutività della Deliberazione di Giunta regionale n._________del___________e dovranno terminare entro 12 mesi.
Qualora per cause non imputabili ad Arpa e debitamente riconosciute dalla Regione, si dovessero verificare ritardi nell’effettuazione delle prestazioni da parte dell’Agenzia, tali ritardi, ove giustificati, daranno luogo ad una proroga dei tempi di consegna, concessa mediante atto formale predisposto dal Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale.
Art. 3 - Controllo sull’esecuzione dell’attività
Le attività della presente convenzione verranno realizzate sotto la vigilanza ed il controllo del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale che avvalendosi del personale del Servizio, verificherà l’operato dell’Arpa e il rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di lavoro in conformità della presente convenzione.
Il Responsabile del Servizio potrà, nel corso dello sviluppo delle attività, definire eventuali variazioni ed indirizzi integrativi in accordo con Arpa al fine di assicurare la miglior corrispondenza agli obiettivi delle attività, previo semplice scambio di lettere tra il Responsabile ed A.R.P.A.
Art. 4 - Modalità di pagamento
La Regione riconosce ad Arpa Direzione Tecnica per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1, la somma di Euro 120.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.
Tale finanziamento sarà liquidato dalla Regione previa sottoscrizione della convenzione, secondo le seguenti modalità:
- il 30% dell’importo complessivo pari ad Euro 36.000,00 a seguito della presentazione della dichiarazione attestante l’ avvio delle attività;
- il 50% dell’importo complessivo pari ad Euro 60.000,00 a seguito della presentazione di un report che attesti l’esecuzione di almeno il 50% delle attività affidate;
- il 20% a saldo, pari a d Euro 24.000,00 a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività svolte nonché di dichiarazione attestante le spese sostenute.
Art. 5 - Obblighi dell’ARPA
L’Arpa, Direzione Tecnica, s’impegna, altresì, in adempimento della presente convenzione a:
- comunicare il nominativo del Responsabile dello svolgimento delle attività, che il Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale potrà sindacare chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento;
- mantenere a disposizione del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, nonché esibirla a richiesta dello stesso, la documentazione relativa allo svolgimento delle attività nonché predisporre tempestivamente, a richiesta, relazioni illustrative dell’attività stessa;
- uniformarsi alle variazioni di indirizzo eventualmente indicate dalla Regione;
- fornire alla Regione l’assistenza tecnica per la diffusione dei risultati.
All’Arpa compete l’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e succ. mod.
Art. 6 - Collaborazioni esterne
Per l’espletamento di specifiche prestazioni, l’ARPA potrà avvalersi, previa autorizzazione della Regione, rispettando la normativa c.d. "Antimafia", dell’opera di altri organismi specializzati, Società, gruppi di lavoro nonché di professionisti.
Arpa nei rapporti con tali soggetti, eviterà nel modo più assoluto di coinvolgere la Regione e farà fronte a sua cura e spese, agli eventuali diritti dovuti agli autori terzi.
In nessun caso, però, i contratti con i terzi dovranno essere di impedimento all’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
Art. 7 - Diritti d’autore e riservatezza
Con la firma della presente Convenzione, l’ARPA riconosce sull’oggetto della presente, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d’autore della Regione.
L’ A.R.P.A. è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.
Art. 8 - Responsabilità nei confronti di terzi
L’A.R.P.A. esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione.
Art. 9 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali
L’A.R.P.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del DLgs 196/03, e con le modalità definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, “Studi per l’aggiornamento delle specifiche metodologie per le procedure di VAS e VIA”, e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel DLgs 196/03, nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del DLgs 196/03, dalla DGR 1264/05 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;
b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del DLgs. 196/03;
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del DLgs. 196/03 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal DLgs 196/03;
e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alla DGR 1264/05 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/08 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consisteranno:
A) nell’invio di specifici report a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell’informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione);
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale sono pubblicati all’indirizzo http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm.
Art. 10 – Registrazione e spese contrattuali
Sono a carico dell’Agenzia tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86, il presente atto, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso.
È inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Regione Emilia-Romagna ARPA
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