n.150 del 15.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Approvazione schema di Convenzione tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile e Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– l’art. 117 della Costituzione, che individua la Protezione Civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni fatto salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata alla potestà Stato;

– la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" ed in particolare l’art. 6, comma 1, che stabilisce "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata", e che "a tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

– il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

– la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.i.;

– il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

– la L.R. n. 1 del 7/2/2005, “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, e, in particolare gli articoli:

  • 14, comma 2 che stabilisce che l’Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all’art. 11, comma 1, lett. e) ed f), nonché, di ogni soggetto pubblico o privato che svolga compiti d’interesse della protezione civile - lettera i);
  • 23, comma 6 che prevede presso l’Agenzia la costituzione quale presidio permanente della regione il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività ed ai compiti della sala operativa, definiti nel regolamento di cui all’art. 21, comma 6, lettera;

– il decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

– la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

– in particolare l’art. 19 comma 3 della succitata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che L’Agenzia regionale di Protezione Civile istituita con L.R. n. 1/2005 è rinominata “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile “ ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge in parola, comprese quelle attribuite alle province;

– il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 che approva il “Codice di Protezione Civile”;

Considerato che:

– l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, ha previsto che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;

– l’art. 4, comma 2, del medesimo D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;

– ai sensi del citato art. 13, comma 2 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

– con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 5, del decreto legge n. 343 del 2001 abrogato dall’art. 48, comma 1, lett. e), D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, sono state fornite indicazioni per il “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose”;

– la citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 - nelle more dell’adozione delle Direttive di cui all’art. 15 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 continua a trovare applicazione ai sensi del comma 5 dell’art. 15 del medesimo decreto secondo cui “Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile”;

– con la Direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l’altro, di incidenti ferroviari e stradali ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;

– il Gruppo FS, controllante al 100% delle Società RFI, Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato e con le altre autorità istituzionali per il Gruppo FS;

– la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” disciplina l’organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento e dispone, all’art.3.3, anche gli interventi che il Gruppo FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di rilievo nazionale;

– con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'art.3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;

– l'art. 9 del richiamato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente;

– Trenitalia gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in virtù di licenza n. 1/2000, del titolo autorizzatorio ex art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, entrambi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati da RFI;

– Mercitalia gestisce la logistica e il trasporto merci;

– Busitalia si occupa prevalentemente di trasporto persone con autobus, oltre ad altre modalità di trasporto;

– il Gruppo FS, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPCM 10 febbraio 2017, partecipa previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento dell’attività di emergenza;

– la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente impegno di risorse, da una utilizzazione massiccia di mezzi e da una presenza molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall’emergenza, alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della normalità dell'esercizio ferroviario;

– al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l’Agenzia Regionale Protezione Civile (oggi Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) e il Gruppo FS, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, in data 26/11/2009 è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo d’intesa di durata quinquennale, seguito da una Convenzione stipulata in data 30.04.2015, di durata quadriennale;

– ai fini del rinnovo della suddetta Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell’emergenza (D. Lgs. n. 1/2018 art. 2), anche attraverso esercitazioni operative;

– presso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è attiva la Sala Operativa di Protezione Civile, sia per attività di previsione e prevenzione, sia per il supporto al sistema di Protezione Civile per la gestione delle emergenze, in particolare per quanto concerne il coordinamento degli interventi e delle attività delle strutture regionali;

– nell’ambito della Sala Operativa regionale, opera il Centro Funzionale, attivato ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile”, che svolge tutte le attività legate all’allertamento e ricopre il ruolo di struttura tecnico-scientifica di supporto alle Autorità di Protezione Civile;

– in data 03 ottobre 2018 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Amministratore Delegato di FS, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell’emergenza in ambito ferroviario;

– l’art. 12 di tale Convenzione stabilisce che la stessa è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

Ritenuto pertanto necessario, per le finalità sopra espresse, procedere all’approvazione dello schema di apposita Convenzione quinquennale, onde permetterne la successiva sottoscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto “Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005” mediante la quale viene disposto che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che l’assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare l’art. 23;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 10;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 recante “disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017-2019” ed in particolare, al capo III art. 16 che disciplina l’affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2416/2008 n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto: “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 ad oggetto: “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1129 del 24 luglio 2017, con la quale è stato rinnovato, fino al 31/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione Civile, conferito al Dott. Maurizio Mainetti con deliberazione n. 1080/2012;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 2238 del 26/6/2018, recante “Rinnovo dell’incarichi dirigenziali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”

Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto e del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione n. 468/2017”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui richiamati:

  1. di approvare il proseguimento della collaborazione quinquennale con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. mediante la definizione e la sottoscrizione, con l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di apposita Convenzione;
  2. di approvare lo schema di Convenzione tra l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di dare atto che alla sottoscrizione della soprarichiamata Convenzione provvederà il Direttore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
  4. di individuare l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile quale referente per tutte le attività regionali connesse con lo schema di convenzione di cui all’Allegato “A”;
  5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

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