n.277 del 11.12.2012 (Parte Seconda)
Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni. Proroga al 31 dicembre 2014. (Proposta della Giunta regionale in data 23 ottobre 2012, n. 1525)
Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 con nota prot. n. 43639 del 7/11/2012. Restituito da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l’Emilia-Romagna come da comunicazione del 10/12/2012 poiché l’istruttoria dell’atto non è stata conclusa anteriormente alla conversione del D.L. n. 174/2012 ad opera della legge n. 213 del 7 dicembre 2012 che ha escluso ipotesi di controllo preventivo nei confronti degli atti regionali.
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1525 del 23 ottobre 2012, recante ad oggetto “Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni. Proroga al 31/12/2014.”;
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 42845 in data 31 ottobre 2012;
Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,
delibera
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1525 del 23 ottobre 2012, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 174/2012;
- di pubblicare la presente, ad avvenuta esecutività dell’atto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 10 gennaio 2000, n.1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” che all’articolo 10 che prevede che l’Assemblea legislativi, su proposta della Giunta, approvi, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia come indicato alle lettere a), b) c) del comma 1;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 3 dicembre 2008, n. 202 “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0 - 3 anni. Triennio 2009 - 2011 - L.R. 10 gennaio 2000, n.1”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 22 novembre 2011, n. 62 “Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno 2011, ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della L.R. n. 1/2000 ed in attuazione del Piano sociale e sanitario regionale”
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa 8 maggio 2012, n.74 con la quale si è proceduto alla proroga fino al 31 dicembre 2012 degli indirizzi sopra richiamati.
Dato atto che in attuazione dei numerosi provvedimenti statali in merito è in corso presso questa, come nelle altre Regioni italiane, il processo di revisione delle funzioni e delle circoscrizioni delle Province;
Dato atto inoltre che la L.R. 1/2000, che regolamenta l’intero sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, dispone, tra l’altro:
- all’art.11 (Funzioni delle Province):
- che nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, le Province approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
- all’art. 14 (Interventi ammessi a contributo e beneficiari):
- che le Province assegnano i fondi regionali per lo sviluppo, il consolidamento, nonché la qualificazione dei servizi per la prima infanzia e provvedono alla successiva erogazione ai soggetti gestori pubblici e privati destinatari.
Dato atto inoltre che è in corso approvazione una deliberazione di proposta all’Assemblea di proroga al 31 dicembre 2014 degli indirizzi triennali per gli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell’infanzia e che è quindi opportuno allineare la scadenza degli indirizzi triennali dei due ambiti di programmazione anche al fine di promuovere una progettualità integrata;
Valutato quanto sopra è dunque opportuno prorogare le linee di indirizzo regionali per i servizi per la prima infanzia al 31 dicembre 2014, data alla quale avrà presumibilmente raggiunto una maggiore certezza il quadro istituzionale attualmente in fase di complessivo riassetto, come sopra illustrato;
Dato altresì atto che il Consiglio delle Autonomie Locali, con nota prot. PG/2012/245862 del 19/10/2012, ha comunicato l’impossibilità dello svolgimento della seduta prevista per l’esame del presente atto e ha contestualmente dichiarato di non ritenere di richiedere il raddoppio dei termini ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Regolamento dell’Assemblea legislativa;
Visto l’art 1 comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore
a voti unanimi e palesi
delibera
di proporre all’Assemblea legislativa regionale, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati, di prorogare fino al 31 dicembre 2014 la deliberazione dell’Assemblea legislativa 3 dicembre 2008, n. 202 “Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0 - 3 anni. Triennio 2009 - 2011 - L.R. 10 gennaio 2000, n.1”, come modificati con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 62/2011 e prorogati con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 74/2012;
di trasmettere la delibera Assembleare alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legge n. 174/2012.