n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- gli articoli 29-octies, 269 e 272 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la deliberazione di giunta regionale n. 2001 del 27 dicembre 2011, con la quale è stata approvata la zonizzazione del territorio e la classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, in attuazione agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, successivamente modificata dalla DGR n. 1998 del 23 dicembre 2013 e poi confermata dalla DGR 1135 del 8/7/2019;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) (di seguito denominato “PAIR 2020”), approvato con la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell’11 aprile 2017;
- il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, di seguito denominato (Accordo 2017), sottoscritto in data 25 luglio 2017, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la deliberazione di giunta regionale n. 1412 del 25/9/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di bacino padano 2017”, con la quale si è dato attuazione alle misure dell’accordo non previste nel PAIR 2020;
- la L.R. n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali” con la quale, al capo IV, si forniscono ulteriori disposizioni sulla qualità dell’aria;
- la legge regionale 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”, che all’art. 4 prevede che nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella Commissione competente;
- la Decisione di esecuzione UE 2017/302 della Commissione europea del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21/2/2017;
- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che, all’art. 14, prevede che la Regione persegue l’esercizio unitario e coerente delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle materie di inquinamento atmosferico, anche attraverso ARPAE;
Viste altresì:
- la deliberazione di giunta regionale n. 1523 del 2 novembre 2020 che, al punto 3 del dispositivo, stabilisce che le previsioni di cui all’art. 22 comma 1, lett. a) delle Norme tecniche di Attuazione del PAIR trovino attuazione dal 1° gennaio 2021;
- la medesima deliberazione n. 1523/2020, che al punto 1 del dispositivo proroga le disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino al 31/12/2021;
- la legge regionale 15 dicembre 2020, n. 8 “Ulteriori interventi urgenti per il settore agricolo e misure di semplificazione. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2020”, che all’art. 1 autorizza la Regione a concedere finanziamenti integrativi agli investimenti previsti dal Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca.
Richiamati:
- la DGR n. 1705 del 14 ottobre 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca" - Focus area P5D - Approvazione bando unico regionale anno 2019” con la quale è stata attivata la procedura per la concessione di aiuti alle imprese, finalizzati alla realizzazione di progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra nei processi produttivi, fra i quali il contenimento delle emissioni dai contenitori di stoccaggio per gli effluenti liquidi e palabili, nonché attrezzature per il trattamento fisico-meccanico degli effluenti e la distribuzione al suolo;
- l‘accordo tra il Consiglio e il Parlamento Europeo del 30 giugno 2020 sulla proposta della Commissione COM (2019) 581 final del 31/10/2019, relativa alla proroga dell’attuale quadro giuridico, compresi i vigenti Programmi di Sviluppo Rurale, fino alla fine del 2022;
Considerato che:
- la realizzazione degli interventi finanziati tramite i bandi PSR è in corso e non si esaurirà prima della fine del 2021. Inoltre, il regolamento transitorio della PAC per il biennio 2021-2022 fisserà le modalità per apportare variazioni al PSR 2014-2020 prorogato, mantenendo invariata la quota complessiva del contributo di spesa del FEASR;
- gli interventi finanziati con i bandi PSR 2014-2020, sebbene prevedessero investimenti per conseguire obiettivi ambientali, sono stati classificati come investimenti destinati al sostegno della redditività aziendale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, attribuendo pertanto un contributo massimo del 40% anziché del 100%;
- nell’ambito del PSR 2014-2020 sono state finanziate misure di formazione e gestionali (misure M01, M02, 8.1.1; 10.1.07, 10.1.9, 10.1.10) i cui effetti di riduzione emissiva di ammoniaca non erano stati considerati negli scenari del PAIR2020 e che, pertanto, si possono considerare aggiuntivi e/o compensativi rispetto a quanto già considerato nel piano per il settore agricoltura (rif. “Rapporto di valutazione PSR 2014-2020” – acquisito agli atti del Servizio regionale competente per materia con Prot. n. PG/2019/0661492 del 28/8/2019);
Vista inoltre la sentenza del 10 novembre 2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;
Rilevato che:
- con la sentenza citata la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’Allegato XI della direttiva avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento tuttora in corso;
- con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all’obbligo sancito dall’art. 23 in combinato disposto con l’allegato XV parte A della direttiva per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell’aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
Precisato che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893);
Richiamato l’art. 260, comma 1 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) che prevede che quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro è mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta;
Atteso che:
- nel caso di specie, la Regione Emilia-Romagna è tenuta a adottare provvedimenti finalizzati all’attuazione della sentenza della Corte e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria;
- per il raggiungimento del valore limite giornaliero è fondamentale che continuino a trovare completa attuazione le misure di carattere emergenziale previste dalle norme vigenti in materia di qualità dell’aria e che, ai fini dell’attuazione della sentenza, vengano adottate in tempi brevi disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell’aria, con potenziamento delle misure emergenziali oltre che strutturali, nelle more dell’approvazione di un nuovo Piano di qualità dell’aria;
Preso atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Prot. 14.12.2020 0822611.E) con la quale è stata avanzata alle Regioni coinvolte nella procedura, tra cui la Regione Emilia-Romagna, la richiesta di elementi da trasmettere alla Commissione europea ai fini di accertare l’effettivo adempimento della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia e di valutare l’effettiva sussistenza o meno del presupposto – la mancata conformazione dell’Italia a tale sentenza – per la proposizione di un altro ricorso per l’applicazione di sanzioni pecuniarie;
Dato atto che ai sensi dell’art. 33 “Disposizioni finali” delle Norme Tecniche di attuazione del PAIR2020 la Giunta regionale, informata la competente Commissione assembleare, è autorizzata a adottare, con deliberazione, ulteriori misure per porre termine a procedure di infrazione comunitarie in materia di qualità dell’aria;
Rilevato che:
- è fondamentale, ai fini dell’efficacia delle misure straordinarie, che le Regioni del bacino padano continuino a adottare un approccio coordinato e omogeneo nella definizione delle politiche e degli interventi per la qualità dell’aria, dando continuità alle azioni intraprese a seguito dell’Accordo 2017;
- a tale scopo sono stati effettuati diversi incontri a livello tecnico e politico tra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte per condividere misure straordinarie il più possibile omogenee sui territori regionali, al fine di dare attuazione della sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10;
Considerato infine che
- le misure straordinarie introdotte dalla presente deliberazione sono state oggetto di valutazione, ove possibile, in termini di riduzioni emissive e che tale documentazione è acquisita agli atti della struttura regionale competente per materia;
- che dalle valutazioni citate risulta che le misure straordinarie e la riduzione dei flussi veicolari legati all’emergenza COVID contribuiscono ad una ulteriore riduzione delle emissioni di PM10, espresso come somma di primario e secondario, dell’ordine del 27% e di NOx dell’ordine del 8%, rispetto agli obiettivi di riduzione di piano;
- che tali misure potranno essere integrate successivamente con ulteriori disposizioni qualora si ritenesse necessario ai fini della tutela della qualità dell’aria;
Ritenuto pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni sopra richiamate:
- prolungare fino al 30 aprile il periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1 ottobre al 31 marzo;
- introdurre un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente. Con atto del Direttore generale di ARPAE sono esplicitate le modalità ed i criteri per l’attivazione del meccanismo sopra citato, previa validazione da parte del Servizio regionale competente per materia;
- aumentare le domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;
- adottare nelle domeniche ecologiche le limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;
- prevedere misure di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico urbano nelle domeniche ecologiche;
- potenziare i controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicare alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
• Comune Bologna 1500 controlli/anno;
• Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
• Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
• Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
- stabilire il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
- promuovere l’implementazione dello smartworking strutturale nelle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, rispetto ai dipendenti che possano svolgere le proprie attività in remoto, con possibilità di ulteriore potenziamento in caso di situazioni emergenziali per la qualità dell’aria;
- differire ulteriormente, rispetto a quanto previsto dalla DGR 1523/2020, l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22, comma 1, lett. a) del PAIR2020 alla data del 31/12/2021, al fine di assicurare l’incentivazione del numero massimo possibile di interventi volti al contenimento delle emissioni di ammoniaca nella fase di stoccaggio delle deiezioni, con le risorse derivanti dalla proroga del PSR e da eventuali ulteriori risorse si rendessero disponibili;
- compensare la mancata riduzione emissiva, derivante dal differimento sopra citato, attraverso l’estensione della misura emergenziale di cui alla DGR 1412/2017, comma 1, lettera d) punto iv) a tutti i Comuni delle zone “Pianura ovest” (zona IT0892) e “Pianura est” (zona IT0893), ovvero “il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo”. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;
- provvedere, con successivo atto, all’individuazione di misure specifiche di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, unitamente alla messa a disposizione delle relative risorse da destinarvi, quali:
- interventi nel settore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e utilizzo di tecniche di spandimento e di gestione dell’allevamento a basso impatto ambientale (es. interramento immediato, dieta animale, stabulazione, pretrattamento degli effluenti);
- sostituzione di apparecchi obsoleti di combustione a biomassa per uso domestico, con apparecchi o con tecnologie alternative a minor impatto ambientale;
- interventi per la mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto “bike to work” e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola;
Ritenuto opportuno prevedere, per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale, di estendere all’intera giornata la validità del titolo di corsa semplice (acquistato con qualsiasi modalità in uso), ovvero consentire che durante le domeniche ecologiche la convalida del biglietto urbano a tempo o del titolo multicorse, effettuata a qualsiasi ora, permetta di viaggiare per tutta la giornata sui mezzi del trasporto pubblico urbano nella città in cui si è effettuata la convalida;
Stabilito che la suddetta misura è applicabile nei servizi urbani delle città superiori a 50.000 abitanti ovvero Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Carpi, Faenza e Imola;
Ritenuto opportuno riconoscere a sostegno di tale iniziativa un contributo complessivo pari a euro 250.000,00 e di autorizzare il Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile con successivo provvedimento alla ripartizione proporzionale del contributo sulla base dei ricavi tariffari di ciascun bacino/ambito riferiti all’annualità 2018 e all’assegnazione a favore delle Agenzie locali per la Mobilità che provvederanno a trasferire le risorse alle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale;
Rilevato che gli oneri finanziari afferenti all’attuazione del presente provvedimento ammontanti a complessivi euro 250.000,00 trovano copertura sul capitolo n. 43176 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
Richiamati:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- la propria deliberazione n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione.”;
- la propria deliberazione n. 23238 del 30 dicembre 2020 “Proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;
Preso atto:
- degli esiti dell’incontro effettuato con la Consulta agricola in data 4/1/2021, per l’illustrazione delle disposizioni della presente deliberazione inerenti al settore agricoltura;
- degli esiti dell’incontro del 7/1/2021 con i Comuni, quali soggetti attuatori di alcune delle misure straordinarie della presente deliberazione;
- degli esiti dell’incontro tenutosi in data 8/1/2021 con le associazioni di categoria per la condivisione delle misure straordinarie contenute nella presente deliberazione;
Informata la competente Commissione assembleare con nota Prot. 11/01/2021.0013241.U avente oggetto ”Nota informativa per Commissione III. Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria.” e nella seduta del 13/1/2021;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;
Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare le seguenti misure straordinarie per la qualità dell’aria:
a) prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;
b) introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l’occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell’aria, formulate da Arpae sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell’aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente. Con atto del Direttore generale di ARPAE sono esplicitate le modalità ed i criteri per l’attivazione del meccanismo sopra citato, previa validazione da parte del Servizio regionale competente per materia;
c) aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;
d) adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;
e) di prevedere misure di incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico urbano nelle domeniche ecologiche;
f) potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e comunicazione alla struttura regionale competente per materia degli esiti in termini di numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
- Comune Bologna 1500 controlli/anno;
- Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
- Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
- Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
g) estensione dell’applicazione della misura emergenziale di divieto di spandimento dei liquami zootecnici stabilita al punto 1, lettera d), punto iv) del dispositivo della DGR 1412/2017, a tutti i Comuni delle zone Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893), fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;
h) divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1 ottobre - 30 aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
i) promozione dell’implementazione dello smartworking strutturale nelle pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, rispetto ai dipendenti che possano svolgere le proprie attività in remoto, con possibilità di ulteriore potenziamento in caso di situazioni emergenziali per la qualità dell’aria;
2. di stabilire che le disposizioni relative all’obbligo di copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici, di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, non trovino attuazione fino al 31/12/2021;
3. di provvedere, con successivo atto, all’individuazione delle seguenti misure specifiche di incentivazione finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, unitamente alla messa a disposizione delle relative risorse da destinarvi:
◦ interventi nel settore agricoltura, quali copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici e utilizzo di tecniche di spandimento e di gestione dell’allevamento a basso impatto ambientale (es. interramento immediato, dieta animale, stabulazione, pretrattamento degli effluenti);
◦ sostituzione di apparecchi obsoleti di combustione a biomassa per uso domestico, con apparecchi o con tecnologie alternative a minor impatto ambientale;
◦ interventi per la mobilità sostenibile quali, ad esempio, la sostituzione dei veicoli obsoleti nella pubblica amministrazione, il potenziamento del progetto “bike to work” e la promozione delle strade scolastiche e dei percorsi sicuri casa-scuola;
4. di stabilire che durante le domeniche ecologiche il biglietto urbano di corsa semplice (acquistato con qualsiasi modalità in uso) abbia validità giornaliera ovvero consentire che la convalida del biglietto urbano a tempo o del titolo multicorse, effettuata a qualsiasi ora, permetta di viaggiare, ove si è effettuata la convalida, per tutta la giornata sui mezzi del trasporto pubblico urbano delle città con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Carpi, Faenza e Imola;
5. di sostenere l’iniziativa per l’agevolazione di utilizzo dei titoli di viaggio di corsa semplice e suoi multipli di cui al precedente punto, con un contributo complessivo pari a euro 250.000,00 che sarà ripartito, con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Trasporto pubblico e mobilità sostenibile, in base ai ricavi tariffari di ciascun bacino/ambito riferiti all’annualità 2018 ed assegnato alle Agenzie locali per la Mobilità che provvederanno a trasferirlo alle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale;
6. di stabilire che gli oneri finanziari afferenti all’attuazione del presente provvedimento ammontanti a complessivi euro 250.000,00 trovano copertura sul capitolo n. 43176 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
9. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del-piano-approvato/pair-2020-documenti-del-piano-approvato.