n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Verifica di assoggettabilità relativa alla variante cartografica e normativa all'area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata "Bellavista", in comune di Bertinoro (FC). (DLgs 152/06, art. 12)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di escludere la Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12 del P.S.R.I. dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli) denominata “Bellavista”, in comune di Bertinoro (FC), ai sensi dell’art.12, comma 4, del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, dal procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo Decreto, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti negativi significativi sull’ambiente, a condizione che sia rispettato quanto riportato ai punti successivi;

1) dovranno essere previste tutte le soluzioni e accorgimenti descritti negli elaborati di variante e nel Rapporto ambientale preliminare, finalizzati a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali;

2) in particolare, come previsto in normativa (art. 12 quater “Perimetrazioni delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostici”):

  • i PUA ammessi in “Zona 3b” dovranno prevedere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area e contenere le regole e prescrizioni costruttive dei nuovi edifici e dell’assetto idrogeologico della zona, a seguito di una adeguata indagine geologica e dell’installazione di una rete di monitoraggio che preveda un congruo periodo di osservazione;
  • gli interventi ammessi nelle zone 1b, 2b e 3b, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, dovranno essere vincolati dalle prescrizioni riportate negli alinea seguenti:
  • dovrà essere predisposto un adeguato allontanamento delle acque superficiali e sotterranee attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e ridurre i processi di infiltrazione;
  • dovrà essere programmata una verifica almeno annuale dello stato di conservazione e tenuta delle reti (acquedotto, fognatura, gas, etc.) ed eventuali ripristini dovranno essere eseguiti con materiali a tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi, e dovranno essere posti all’interno di alloggiamenti ispezionabili per tutta la loro lunghezza;
  • ogni nuovo intervento dovrà essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche temporanei;
  • le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,…” e successive modifiche ed integrazioni, del DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia sismica;
  • tutti i progetti relativi ai sistemi di monitoraggio, alle opere di consolidamento ed infrastrutturali (sistemi fognari, rete gas ed acquedottistica etc.) devono essere corredati da un piano di controllo e di manutenzione con indicazione delle scansioni temporali dei controlli, delle prevedibili risorse economiche necessarie e dei soggetti responsabili dei controlli e delle manutenzioni;

3) ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/08, dovrà essere previsto un monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia delle nuove perimetrazioni proposte, individuando strumenti, risorse, e tempistiche da adottare;

4) i progetti degli interventi previsti conseguentemente alla variante, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del DLgs 152/06, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

b) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, copia del presente atto all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

c) di pubblicare in estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di pubblicare la presente determinazione nel sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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