n.241 del 09.07.2020 (Parte Seconda)

Approvazione modifiche all'Ordinanza balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2020 e relativo testo coordinato

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

 Visti:

- l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:

  • la lettera e ter) del comma 1 dell’art. 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della l.r. 9/2002;
  • il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;

- la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle sopracitate Direttive prevede che la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;

Richiamata l’Ordinanza balneare n. 1/2019, approvata con atto dirigenziale n 4234/2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Preso atto che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17 maggio 2020: “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;

Dato atto che il sopracitato decreto n. 82/2020 sono stati recepiti e pubblicati:

  • l’allegato 2: “INDICAZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2 A”;
  • l’allegato 6: Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna, documento redatto in collaborazione con la Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Marittima della Regione Emilia-Romagna e condiviso in data 12 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali del territorio ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche;

Richiamato altresì il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 21/5/2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”, con il quale si è disposta la riapertura degli stabilimenti balneari a decorrere dal 23 maggio 2020 nel rispetto delle misure di cui al sopra citato Protocollo;

Richiamata "Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020. (In vigore fino al 31/12/2020)”, approvata con Determina dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020 pubblicata sul BURT n. 165 del 22 maggio 2020, con la quale sono state recepite le misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al citato Protocollo nell’ambito dell’ordinanza balneare per il 2020;

Dato atto che l’ordinanza 1/2019 resta in vigore, ma, per l’anno 2020, le parti incompatibili con l’ordinanza straordinaria n. 1/2020 sono disapplicate fino al termine di validità dell’ordinanza straordinaria n. 1/2020;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” con il quale si è disposto che a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del Decreto;

Richiamato il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/06/2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” con il quale si è disposto che a decorrere dal 19 giugno 2020, sono consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per discoteche” allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del Decreto;

 Preso atto che il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE al punto 8 “Intrattenimento e pubblico spettacolo” della Sezione A)Stabilimenti balneari prevede che si dovrà fare riferimento alla specifica disciplina vigente in materia di misure anticovid per dette attività, proponendo, nelle more dell’adozione di tali misure, di introdurre nelle ordinanze balneari di vietare gli intrattenimenti danzanti e gli eventi musicali di qualsiasi genere, con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale e di vietare qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti es: ballo, happy hours, degustazioni a buffet, etc., con conseguente divieto di pubblicità in qualsiasi forma che promuova attività a favorire raggruppamenti anche se rientranti nel medesimo target.

Preso atto che con i Decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020 e n. 109 del 12/6/2020 si sono consentite le attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del rischio covid-19 stabilite nelle linee guida di cui ai rispettivi Allegati 1 e 4, che pertanto costituiscono i riferimenti dispositivi per l’esercizio di tali attività sul territorio regionale;

Considerato che risulta superato quanto previsto sul tema dell’Ordinanza Balneare Straordinaria 2020 e ravvisata pertanto l’esigenza di adeguare le disposizioni al quadro dispositivo determinatosi con i provvedimenti in materia di mitigazione del rischio covid-19 successivamente intervenuti;

Ritento pertanto di modificare "Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020” come segue:

1) la parte di premessa precedente al dispositivo, dopo:

“VISTI gli allegati al DPGR n. 82/2020 n.1 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna”, n. 2:” Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” e n. 6: “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna;”

è integrata con i seguenti paragrafi:

“Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020, avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” ed in particolare l’allegato n. 1 “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/6/2020, avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” ed in particolare l’allegato allegato n. 4 “Linee guida per discoteche”, parte integrante e sostanziale dello stesso;”;

2) la lettera d) del comma 2 dell’art. 2 ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE del dispositivo è sostituita come segue:

“d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19. Gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” e nelle “Linee guida regionali per le discoteche”, citate in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell’art 4 dell’ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. è inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti.”

Richiamati, inoltre:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

- la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400” e successive modificazioni;

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all’assistenza, all’integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;

- la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e succ. mod. recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

- Il D.M. 15/7/2003, n. 388 con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 inerenti il contenuto delle cassette di pronto soccorso;

Viste:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna; 

Richiamate, infine, le seguenti deliberazioni:

nn. 56/2016, 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016, 1681/2017, 121/2017, 975/2017, 1059/2018;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/2/2018, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport”;

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

1. di adeguare l’"Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020”, approvata con Determina dirigenziale n. 8556 del 21 maggio 2020 e pubblicata sul BURERT n. 165 del 22 maggio 2020, alle disposizioni regionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 successivamente intervenute;

2. di modificare a tale fine l’"Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020” come segue:

- la parte di premessa precedente al dispositivo, dopo:

“VISTI gli allegati al DPGR n. 82/2020 n.1 “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna”, n. 2:” Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna” e n. 6: “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE in Emilia-Romagna;”

è integrata con i seguenti paragrafi:

“Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 6/6/2020, avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” ed in particolare l’allegato n. 1 “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 12/6/2020, avente ad oggetto “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19” ed in particolare l’allegato allegato n. 4 “Linee guida per discoteche”, parte integrante e sostanziale dello stesso;”

- la lettera d) del comma 2 dell’art. 2 ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEL MARE del dispositivo è sostituita come segue:

“d) In merito alla possibilità di svolgere manifestazioni, eventi, intrattenimenti etc. occorre rimettersi ai divieti e alle disposizioni regionali e statali in materia di misure per la mitigazione del rischio covid-19. Gli esercizi in possesso di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento in base alle vigenti normative potranno svolgere dette attività nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio covid-19 previste rispettivamente per il pubblico spettacolo ed il pubblico intrattenimento nelle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo” e nelle ”Linee guida regionali per le discoteche”, citate in premessa, per quanto compatibili. Le manifestazioni di breve durata indicate al comma 2 dell’art 4 dell’ordinanza balneare 1/2019 (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.) sono consentite esclusivamente ove la specifica tipologia (sportiva, ludico-ricreativa, culturale etc.) sia consentita dai vigenti provvedimenti regionali e nazionali in materia di mitigazione del rischio covid-19 e nel rispetto dei limiti e delle misure da essi previsti, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento. è inoltre vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti.”;

3. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Testo coordinato dell’Ordinanza Balneare straordinaria per il contenimento degli effetti del coronavirus n. 1/2020. (in vigore fino al 31/12/2020)";

4. di pubblicare la presente determina, unitamente all’allegato, nel bollettino ufficiale regionale telematico.

La Responsabile del Servizio 

Paola Bissi

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