n.182 del 14.06.2024 (Parte Prima)
Oggetto n. 8482 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 8329 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo". A firma dei Consiglieri: Rossi, Fabbri, Dalfiume, Montalti, Costa
con l'articolo 7 del Progetto di legge in oggetto si prevede l'inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 26 del 2004, un nuovo articolo riguardante gli impianti eolici che, per ridurre l'impatto ambientale per unità di energia prodotta, impone ai nuovi impianti condizioni di alta efficienza;
l'attuale quadro normativo relativo all'installazione degli impianti eolici in Italia prevede un regime articolato che distingue gli impianti in funzione della dimensione e collocazione, a cui segue un diverso iter autorizzativo e/o ambientale, con competenze nazionali, regionali e in alcuni casi anche comunali;
in particolare, sono previste alcune soglie di potenza in base alle quali definire la competenza e tipologia delle procedure ambientali, e altre soglie per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti;
per la Valutazione Impatto Ambientale VIA le soglie attuali per gli impianti eolici in Italia sono le seguenti:
- per gli impianti eolici con potenza complessiva superiore a 30 MW, è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- per gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore a 30 MW, è di competenza della Regione o dalla Provincia da essa delegata o come nella Regione Emilia-Romagna dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAE);
la procedura ambientale si basa sui principi definiti dal d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. La procedura regionale (PAUR) però prevede non solo il rilascio della valutazione ambientale, ma è integrata anche con il rilascio di tutti i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto. La procedura nazionale, nel caso di valutazione ambientale positiva, rimanda invece le specifiche autorizzazioni per la realizzazione ai soggetti competenti, in genere di nuovo le Regioni o gli enti da loro delegati.
le aree appenniniche sono zone vulnerabili a forte rischio idrogeologico, caratterizzate da frequenti frane e smottamenti e il disboscamento e la modifica del paesaggio naturale possono alterare significativamente la biodiversità e l'equilibrio idrogeologico, aumentando la probabilità di eventi catastrofici, specialmente dove il terreno è già fragilizzato da precedenti alterazioni ambientali;
in questo contesto, diventa importante adottare un approccio cautelativo basato su studi approfonditi e preventivi al processo autorizzatorio di nuove attività e impianti che considerino le specificità territoriali e i rischi associati in modo da non compromettere la sicurezza e l'integrità di tali territori;
in particolare, per l'installazione degli impianti eolici, la mancanza di una visione d’insieme che meglio definisca gli obiettivi energetici e di una programmazione strategica che valorizzi i loro benefici definendone una qualità prestazionale minima nel rispetto delle tutele ambientali, favorisce una frammentazione del paesaggio e un suo degrado difficilmente reversibile, con conseguenze dirette sui territori e sulle comunità che da essi dipendono;
attualmente, si assiste a una crescente proliferazione di progetti per l'installazione di impianti eolici in territori appenninici di particolare fragilità, spesso a piccolissima distanza, a volte anche poche decine di metri, dai confini con altre regioni, come evidenziato dal caso dell'impianto programmato dalla Regione Toscana, al confine con il territorio della Regione Emilia-Romagna, che impatterebbe significativamente sull'area della Provincia di Rimini;
questa tendenza, oltre a minare l'integrità paesaggistica e l'equilibrio ecologico di aree a forte vocazione turistica e naturalistica, evidenzia una lacuna nel quadro normativo attuale.
l'adozione di impianti di energie rinnovabili, in particolare quelli eolici, in zone situate al confine tra due o più regioni solleva importanti questioni relative alla gestione del territorio, all’equilibrio ambientale e alla coesione comunitaria. Questi contesti geografici specifici richiedono un approccio integrato e collaborativo nella valutazione e autorizzazione degli impianti, al fine di attenuare gli eventuali effetti negativi e massimizzare i benefici condivisi derivanti dall'energia rinnovabile. ln proposito occorre che tali impianti debbano ricevere un'intesa tra tutte le regioni coinvolte sulla base dei principi giustizia, sostenibilità e collaborazione interregionale, tenuto conto che:
- la mancanza di un accordo interregionale per la realizzazione di impianti eolici può portare a una gestione diseguale delle risorse naturali e degli impatti ambientali. Gli effetti degli impianti eolici, come la distribuzione dell’energia prodotta e l'impatto visivo e sonoro su beni tutelati e il rispetto generale dei vincoli territoriali culturali, oltrepassano i confini amministrativi, influenzando aree estese. Di conseguenza, una procedura valutativa e autorizzativa che ignora la necessità di un accordo tra le regioni limitrofe, quando non ci sono opere da realizzare in entrambi le regioni, ma comunque ci sono ricadute su entrambi le regioni, rischia di favorire gli interessi di una parte a scapito dell’altra, creando disarmonia e potenziali conflitti;
- una pianificazione congiunta che consideri le implicazioni territoriali e ambientali su un'area estesa è fondamentale per assicurare lo sviluppo sostenibile degli impianti eolici. Questo metodo consente di individuare le zone più adatte per l'installazione, riducendo l'impatto su paesaggi, ecosistemi e comunità. Senza una visione comprensiva che coinvolga tutte le regioni si rischia di compromettere I t integrità delle politiche ambientali e di sviluppo territoriale, esacerbando le fragilità ecologiche e sociali esistenti;
- la costruzione di impianti eolici in aree di confine influisce direttamente sulle comunità locali, sui comuni e sulle attività economiche nelle regioni interessate. Nonostante l'esistenza di organi preposti al dialogo, l'assenza di accordo tra le regioni potrebbe tradursi in decisioni percepite come imposte dall'alto, generando sensazioni di esclusione e opposizione al cambiamento. Invece, un coinvolgimento attivo delle comunità e delle istituzioni locali nel processo decisionale rafforza il senso di appartenenza e la responsabilità verso gli obiettivi di transizione energetica, facilitando l'accettazione degli impianti e il riconoscimento dei vantaggi reciproci;
sulla base dei suddetti assunti, la regolamentazione della localizzazione degli impianti di energia rinnovabile, ed in particolare quelli eolici situati al confine tra due o più regioni, dovrebbe prevedere che l'autorizzazione venga rilasciata soltanto dopo un accordo tra le regioni coinvolte, pratica che rappresenta un fondamentale esempio di buona gestione e pianificazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili, approccio che non solo previene possibili controversie e promuove la giustizia, ma è importante per assicurare che l'espansione delle energie rinnovabili sia veramente sostenibile, inclusiva e ben accetta dalle comunità locali, trascurare questo principio potrebbe, come evidenziato, creare significative tensioni nei rapporti istituzionali e nella struttura sociale, economica e ambientale delle aree coinvolte, con potenziali effetti a lungo termine seri;
dal rapporto della Commissione tecnico-scientifica, istituita dalla Giunta Regionale con la Delibera n. 984/2023, che ha analizzato l'evento alluvionale del maggio 2023, emergono diverse considerazioni: l'analisi si è concentrata sui dati di precipitazione, portata e sui fattori scatenanti di dissesti, valutando anche la probabilità di eventi simili nel breve termine in considerazione del cambiamento climatico; sulla base di queste analisi, la Commissione ha fornito indicazioni preliminari su come adattare il territorio e migliorare le infrastrutture, nondimeno, l'analisi ha evidenziato diverse criticità nelle aree appenniniche oggetto dell'evento catastrofico, consumo di suolo, rischio di aggravare frane e smottamenti, dell'estrema vulnerabilità del territorio a causa del rischio idrogeologico aggravato dagli eventi estremi e dai cambiamenti climatici, delle variazioni nei regimi di pioggia previste dai cambiamenti climatici che influenzano la gestione idrologica e richiedono una pianificazione attenta per evitare l'aggravamento delle condizioni di rischio, e infine, per salvaguardare i piani forestali di indirizzo territoriale che mirano a integrare i servizi ecosistemici e a mitigare i rischi;
oltre a quanto già evidenziato nel rapporto menzionato, l'analisi approfondita dei dati numerici, la revisione delle carte geografiche e l'esame delle fotografie scattate in seguito alle devastanti alluvioni di maggio 2023 nell'appenino romagnolo dovrebbero servire come un chiaro monito, tali evidenze illustrano con forza la realtà incontrovertibile che alcune zone dell'appennino possiede dei limiti naturali intrinseci che non possono essere ignorati;
l'uso diffuso e pervasivo del territorio per scopi industriale, senza una considerazione adeguata della sua fragilità ecologica e geologica} si rivela non solo insostenibile ma anche pericoloso. Le catastrofi naturali che hanno colpito l'area evidenziano la necessità impellente di ripensare le modalità di occupazione e utilizzo del suolo, promuovendo pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. È fondamentale, quindi, che sia il pubblico sia i decisori politici prendano atto di queste limitazioni naturali e agiscano di conseguenza, adottando strategie di sviluppo e di gestione del territorio che siano in armonia con le capacità di carico e i vincoli ambientali dell'Appennino, evitando di suddividere la valutazione per singolo territorio.
il Decreto Legislativo n. 199 del 2021 ha stabilito un importante passo avanti per la transizione ecologica del nostro Paese, prevedendo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con le Regioni, individui le aree più idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
il ritardo nell'adozione dei previsti decreti attuativi e la vigenza delle disposizioni transitorie sulle "aree idonee" di cui all'art 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 sta creando un clima di incertezza nel settore delle energie rinnovabili, rallentando lo sviluppo di nuovi impianti;
è necessario trovare un accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Regioni per l'adozione di un decreto ministeriale condiviso che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, al fine di accelerare lo sviluppo di nuovi impianti a fonti rinnovabili e creare un quadro normativo più stabile e prevedibile per gli operatori del settore, per tale ragione, è auspicabile che il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica e le Regioni lavorino insieme per superare queste criticità.
le critiche espresse da numerosi studiosi, esperti di ecologia e rappresentanti delle comunità locali sottolineano l'urgente necessità di rivedere l'approccio alla realizzazione degli impianti eolici in aree di pregio naturale e paesaggistico;
la necessità di un intervento normativo che porti alla definizione di criteri chiari e stringenti per consentire alle Regioni l’individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di tali impianti è ormai imprescindibile;
è fondamentale che il quadro normativo sia adeguatamente attrezzato, assicurando che tutti i progetti di significativo impatto ambientale e territoriale siano sottoposti a un'approfondita valutazione. Solo attraverso un impegno congiunto e un'azione coordinata tra i vari livelli di governo sarà possibile garantire che Io sviluppo delle energie rinnovabili, come l'energia eolica, proceda in maniera responsabile, rispettosa dell'ambiente e delle comunità, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità e di tutela del territorio.
Tutto ciò premesso e considerato,
a sollecitare il Governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:
- ad attuare una revisione del quadro normativo relativo alla realizzazione degli impianti eolici, per assicurare una valutazione integrata degli impatti ambientali e sociali e a introdurre criteri chiari e vincolanti per il rilascio delle autorizzazioni e per la definizione delle aree idonee e non idonee all'installazione, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da elevata fragilità idrogeologica e presenza di frane, favorendo in tale percorso di revisione la massima condivisione con le regioni nella individuazione dei criteri per individuare le aree idonee e non idonee, in armonia con la tutela del paesaggio, la biodiversità e le comunità locali;
- a lavorare in stretta collaborazione con le Regioni per l'adozione al più presto di un decreto ministeriale condiviso che individui le aree più idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili che tenga in considerazione le esigenze di tutte le parti coinvolte, con un coinvolgimento attivo delle Regioni nel processo decisionale;
- a prevedere l'estensione della procedura di intesa, già prevista dal D.lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale), al comma 1 dell'art. 30, per i progetti localizzati sul territorio di regioni confinanti, anche per quei progetti di impianti a fonti rinnovabili, in particolare eolici, situati in vicinanza dei confini regionali, ad esempio entro una distanza non inferiore ai 7 km dal confine, superando la distanza già introdotta dal D.Lgs. 199/2021 per definire le zone d'influenza degli impianti eolici. L'intesa dovrà considerare le esigenze di tutte le parti, mirando a minimizzare gli effetti negativi e massimizzare i benefici dell'energia rinnovabile, e il rispetto della pianificazione territoriale e dei beni tutelati dalle regioni;
- a tutelare i siti Natura 2000, Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione, parchi nazionali, riserve naturali e altre aree designate per la conservazione della natura, prevedendo una adeguata fascia di rispetto migliorando la normativa attuale per assicurare un adeguato corridoio ecologico per l'avifauna e tutte le specie animali presenti in queste aree.
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana dell’11 giugno 2024