n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 31 - Casa di cura Città di Parma S.p.A. - Domanda 8/2/2022 di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale e irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Piazzale Athos Maestri. Proc. PRPPA0899. SINADOC 8302/2022

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Casa di Cura Città di Parma S.p.A., con sede legale ed operativa in Provincia di Parma, Via Piazzale Athos Maestri n. 5, CAP 43123, Comune di PARMA, PEC clinicacdp@pec.it, C.F./Partita Iva 00305320343, la variante sostanziale per aumento del volume annuo di prelievo alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA0899, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche stabilite dal provvedimento DETAMB- e dal disciplinare d’ uso allegato al presente atto sottoscritto per accettazione dal concessionario, che annulla e sostituisce il precedente:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 42;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR) Piazzale Athos Maestri, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 25, mapp. n. 1182; coordinate UTM RER x 606.088; y: 960.138;

– destinazione della risorsa ad uso industriale e irrigazione verde; – portata massima di esercizio pari a l/s 17; – volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10500 di cui 9022,80 mc ad uso industriale e 1200mc ad uso irrigazione;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31 dicembre 2029 come stabilito dalla Determina di rinnovo DET-AMB-2020-4337 del 16/9/2020; (omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-3593 del 14/7/2022 (omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. 1. La concessione è valida fino al 31 dicembre 2029 come stabilito dalla Determina di rinnovo DET-AMB-2020-4337 del 16/9/2020;

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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