n.44 del 16.03.2012 (Parte Prima)
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 16, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 (DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA)
LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 259 del 5 marzo 2012
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 50 del 14 marzo 2012
il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre diposizioni in materia di energia), detta disposizioni per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la certezza dei tempi del procedimento, la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale.
Articolo 2
Disposizioni generali
1. L’attività di produzione di energia elettrica è libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica). A tale attività si accede senza discriminazioni soggettive ed oggettive nelle modalità, nelle condizioni e nei termini per il suo esercizio.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla costruzione e all’esercizio degli impianti, di competenza regionale, per la produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW termici, alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, anche in assetto cogenerativo, ai relativi interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati previa:
a) autorizzazione unica di cui all’articolo 10;
b) procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’articolo 12;
c) comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.
3. Sono soggetti ad autorizzazione unica:
a) i progetti relativi a nuovi impianti di potenza superiore a 50 MW termici;
b) i progetti di modifica o estensione degli impianti, qualora il provvedimento di verifica (screening) accerti la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché qualora il gestore dell’impianto o l’autorità competente per l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ritenga la modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) i progetti di modifica di impianti che comportano variazioni della potenza termica istallata nonché del tipo di combustibile utilizzato.
4. L’autorizzazione unica di cui alla lettera a) del comma 2 è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quelle in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio, e comprende e sostituisce ogni autorizzazione, concessione o altro atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente.
5. L’autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Sono soggetti a procedure semplificate i progetti di modifica che non rientrano tra quelli di cui al comma 3, lettere b) e c).
7. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alle procedure semplificate, per il procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 10.
8. Nel caso di nuovi progetti, o di modifiche a progetti approvati, che siano assoggettati, ai sensi delle norme vigenti, alle procedure di verifica (screening) di cui alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) e alla relativa disciplina recata dal d. lgs. n. 152 del 2006, le procedure di cui al presente regolamento sono attivabili esclusivamente a conclusione delle suddette procedure di verifica (screening).
9. Nel caso di nuovi progetti o di modifiche di progetti approvati, che siano assoggettati:
a) alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla l. r. n. 9 del 1999 e al d. lgs. n. 152 del 2006, il provvedimento di VIA, comprensivo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), è rilasciato nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 10;
b) all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e del d. lgs. n. 152 del 2006, e non alla procedura di VIA, il provvedimento di AIA è rilasciato nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 10.
Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) Fonti energetiche convenzionali: i combustibili fossili (carbone, petrolio e derivati, gas naturale);
b) Fonti energetiche rinnovabili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, biogas e biomassa intesa come la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendenti sostanze vegetali e animali) dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani;
c) Impianti alimentati da fonti convenzionali: gli impianti che utilizzano combustibili fossili;
d) Impianti alimentati da fonti rinnovabili: gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità);
e) Potenziamento di un impianto: è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto tale da consentirne una producibilità aggiuntiva senza alcuna soluzione di continuità rispetto all’impianto esistente;
f) Ammodernamento di un impianto: la proposta progettuale che prevede, nell’ambito dell’area di sedime dell’impianto esistente, una potenza installata uguale o superiore alla preesistente, con l’utilizzo di tecnologie più efficienti;
g) Procedimento unico: la sequenza procedimentale posta in essere dall’Amministrazione procedente, nella forme della Conferenza di servizi e nel rispetto dei principi della l. n. 241 del 1990, per il rilascio della autorizzazione unica;
h) Ufficio Responsabile del Procedimento: lo Sportello Regionale per l’Energia istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna, competente all’istruttoria per il rilascio della autorizzazione unica;
i) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, così come individuato dal d. lgs. n. 79 del 1999;
j) Potenza attiva nominale di un generatore: la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo;
k) Capacità di generazione o potenza di impianto: la potenza attiva nominale determinata dalla somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto;
l) Limiti di capacità di generazione e di potenza di un impianto: somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, facenti capo al medesimo punto di connessione della rete elettrica;
m) Progetto definitivo: l’elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;
n) Progetto esecutivo: l’elaborato progettuale che sia stato predisposto in conformità all’articolo 93 del d. lgs. n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche, o, negli altri casi, che presenti un livello informativo e di dettaglio equivalente;
o) Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento.
TITOLO II
PROCEDIMENTO UNICO E PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI
Articolo 5
Sportello regionale per l’energia
1. È istituito presso la competente struttura regionale lo Sportello Regionale per l’Energia, che cura tutti i rapporti fra l’utente, l’amministrazione regionale, le altre amministrazioni e i soggetti tenuti a pronunciarsi in ordine all’intervento energetico richiesto.
2. La domanda di autorizzazione va presentata esclusivamente allo Sportello Regionale per l’Energia il cui responsabile è responsabile del procedimento.
3. Lo Sportello Regionale per l’Energia provvede in particolare:
a) alla ricezione delle domande di autorizzazione unica;
b) alla verifica della completezza della documentazione;
c) alla pubblicazione, nonché alle comunicazioni e notificazioni;
d) all’indizione della Conferenza di servizi;
e) alla predisposizione della richiesta di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti l’autorizzazione unica;
f) ad assicurare la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso e a gestire l’accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l. n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
4. Lo Sportello Regionale per l’Energia svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica e cura la predisposizione di un archivio informatico contenente:
a) il Registro delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e dagli enti delegati;
b) norme di riferimento;
c) informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento;
d) l’elenco delle domande presentate e relativo iter procedurale.
Articolo 6
Contenuti e presentazione della domanda di autorizzazione unica
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, sottoscritta dal proponente, deve essere presentata per via telematica completa del progetto definitivo e di tutta la documentazione tecnica necessaria, con le modalità che verranno individuate con determina del dirigente competente.
2. La domanda, fermo restando quanto previsto dal comma 1, è corredata dalla documentazione di seguito indicata:
a) progetto definitivo dell’iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, del piano di dismissione dell’impianto e del piano di ripristino; il progetto deve avere il grado di dettaglio necessario al rilascio delle varie autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell’intervento proposto;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
- 1) i dati generali del proponente;
- 2) la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l’analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata e la sua classificazione normativa;
- 3) la descrizione dell’intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, della vita utile dell’impianto, del piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- 4) una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
- 5) un’analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell’intervento a livello locale;
c) sintesi non tecnica dell’intervento proposto;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al costo previsto dell’investimento;
e) elenco di tutte le autorizzazioni, pareri, atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione degli interventi;
f) ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
g) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
h) esito della verifica (screening) qualora il progetto non sia sottoposto a VIA;
i) ove prescritta, documentazione prevista dalle norme vigenti per la valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
j) documentazione per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
k) nei casi in cui l’autorizzazione comporti variante agli strumenti urbanistici, gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione;
l) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori.
3. Nel caso di impianti alimentati a biomassa, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, è allegata:
a) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell’impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità delle sole opere connesse, corredata dal piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
b) una relazione che evidenzi il rispetto delle prescrizioni previste dalla Regione ai fini localizzativi;
c) l’impegno alla corresponsione prima dell’avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino secondo quanto previsto all’articolo 19;
d) copia della comunicazione effettuate alla Soprintendenza nel caso in cui l’impianto non ricada in zona tutelata ai sensi del d. lgs. n. 42 del 2004 per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di accertamento di sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione unica;
e) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a VIA, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall’azienda in riferimento all’area in cui è prevista la localizzazione dell’impianto, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima, le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l’estensione complessiva e contenere l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete.
4. Per gli impianti alimentati a fonti convenzionali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, è allegata una relazione tecnica che indica in particolare:
a) la conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all’articolo 10 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio); in ogni caso, l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l’eliminazione di altre sorgenti di emissione nell’area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
b) la previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall’utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) la compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell’impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
d) la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l. r. n. 26 del 2004, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 2 della stessa l. r. n. 26 del 2004;
e) l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
f) il massimo utilizzo possibile dell’energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) il concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
5. La documentazione elencata ai commi precedenti è considerata contenuto minimo della domanda ai fini della sua procedibilità.
6. La domanda è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico.
Articolo 7
Avvio del procedimento unico
1. Il procedimento unico viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di autorizzazione.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al proponente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, ovvero comunica la improcedibilità della domanda per carenza della documentazione prescritta ed in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento della domanda completa. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’amministrazione abbia comunicato la improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
3. Nella comunicazione di avvio del procedimento unico è indicata la data in cui il responsabile del procedimento provvederà a pubblicare sul sito WEB della Regione e sul BURERT l’avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione e la sintesi non tecnica dell’intervento di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 6.
4. Nell’avviso di cui al comma 3 sono specificati:
a) il proponente,
b) l’oggetto,
c) la localizzazione del progetto,
d) una sommaria descrizione dell’intervento,
e) gli effetti dell’approvazione del progetto,
f) l’indicazione dei termini e delle sedi o del sito WEB ove possono essere consultati i documenti presentati nella loro interezza.
5. Il proponente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il proponente allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull’ambiente. Il personale degli uffici delle Amministrazioni pubbliche competenti ha accesso alle informazioni in merito ai progetti soggetti alla procedura autorizzativa anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l’obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.
6. Dell’avvenuto deposito, contestualmente alla pubblicazione sul sito WEB e sul BURERT, è data notizia a cura del proponente su uno o più quotidiani diffusi nell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
7. Il responsabile del procedimento, contestualmente alla comunicazione di avvio di cui al comma 2, provvede a trasmettere agli enti coinvolti la documentazione prodotta su supporto informatico.
Articolo 8
Partecipazione
1. Salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 6, chiunque vi abbia interesse può, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3 dell’articolo 7, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente.
2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l’autorità competente trasmette al proponente le osservazioni presentate ai sensi dello stesso comma. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni.
3. Qualora sia necessario attivare un procedimento di esproprio, si applica quanto disposto dall’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri). In tale caso, l’Autorità competente trasmette al proponente le eventuali osservazioni entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, e il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento delle osservazioni.
4. Il proponente può proporre di modificare il progetto in qualunque fase del procedimento, anche per uniformare lo stesso alle osservazioni presentate ai sensi dei commi 1 e 3. A tal fine, il proponente deposita una richiesta corredata del nuovo progetto, e il provvedimento di autorizzazione unica è rilasciato entro 90 giorni dal deposito della richiesta, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ed entro 180 giorni dallo stesso termine, per gli impianti alimentati da fonti convenzionali. Si applicano i commi 5 e 7 dell’articolo 7.
5. Salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 6, qualora l’Amministrazione competente rilevi che le modifiche presentate ai sensi del comma 4 siano tali da richiedere, ai sensi di legge, la pubblicazione della nuova richiesta e del relativo progetto, si applicano i commi 3, 4 e 6 dell’articolo 7 e i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Le norme relative a deposito, pubblicità e partecipazione nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui al presente regolamento sostituiscono ad ogni effetto quelle relative ai procedimenti volti al rilascio dei provvedimenti acquisiti ai sensi dell’articolo 10.
Articolo 9
Procedimento di autorizzazione unica
1. Entro 15 giorni dall’avvio del procedimento di cui al comma 2 dell’articolo 7, il responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell’articolo 5 convoca una conferenza di servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
2. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l’impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, anche i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività.
3. Salvo quanto previsto al comma 6, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’Amministrazione procedente in un’unica soluzione ed entro 45 giorni dall’avvio del procedimento. Se il proponente non soddisfa la richiesta entro i successivi 30 giorni, l’Amministrazione procedente adotta la decisione conclusiva del procedimento.
4. La richiesta di integrazioni documentali di cui al comma 3 sospende i termini del procedimento di autorizzazione unica, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei termini per la loro presentazione. A fronte di comprovate esigenze tecniche, al proponente può essere concessa una proroga di massimo 30 giorni del termine di cui al comma 4. Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
5. Le amministrazioni competenti determinano, in sede di riunione di conferenza di servizi, eventuali misure di compensazione ambientale. Per gli impianti a fonti rinnovabili, tali misure devono rispettare i criteri di cui all’Allegato 2 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), la procedura di VIA è svolta all’interno del procedimento di autorizzazione unica. L’istruttoria del progetto ai fini della VIA è condotta all’interno della conferenza di servizi di cui al comma 2 ed è convocata dal responsabile dello Sportello di cui al comma 2 dell’articolo 5, che assicura il coordinamento e la contestualità tra i due procedimenti. Alla procedura di VIA si applica la disciplina di cui alla legge regionale n. 9 del 1999, che prevale su quella del presente regolamento in particolare per quanto attiene al deposito e alla pubblicità degli atti, alla partecipazione al procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni documentali e ai termini procedimentali.
7. Nei casi in cui il progetto non sia sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento conclusivo del procedimento viene assunto entro 10 giorni dalla chiusura della conferenza di servizi di cui al comma 8 e il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica:
a) non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dall’avvio del procedimento di autorizzazione unica, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
b) non può essere superiore a 180 giorni dall’avvio del procedimento di autorizzazione unica, per gli impianti alimentati da fonti convenzionali.
8. Nel caso di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto ambientale (VIA), il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione unica viene assunto entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la chiusura del procedimento di VIA.
Articolo 10
Autorizzazione unica
1. Con provvedimento della Giunta regionale, previa intesa con gli Enti Locali interessati, è rilasciata l’autorizzazione unica, che comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 è conforme alla decisione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativa anche alle osservazioni, ai contributi e alle controdeduzioni al progetto presentato; in sede di Conferenza dei servizi la P.A. valuterà l’intervento verificando che risponda a tutti gli atti e leggi di riferimento nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici e di pianificazione valutando in particolare il suo inserimento nel sistema ambientale e territoriale di riferimento al fine di ottenere un investimento produttivo sostenibile e di qualità. Il provvedimento inoltre è conforme al provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ove previsto.
3. L’autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti. Ove occorra, per la realizzazione delle opere connesse l’autorizzazione comporta variante al POC, con la conseguente apposizione del vincolo espropriativo, nonché la dichiarazione di pubblica utilità.
4. Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e per quelli in assetto cogenerativo, ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico. Resta ferma la non derogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici.
5. L’autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, e definisce le specifiche modalità per l’ottemperanza all’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto.
6. L’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori.
7. Il provvedimento autorizzativo è pubblicato sul sito WEB della Regione e per estratto sul BURERT.
8. Ai sensi dell’articolo 19 della l. r. n. 26 del 2004, l’autorizzazione decade ove il titolare non comunichi all’Amministrazione competente di avere dato inizio alla realizzazione dell’intervento entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento sia diventato inoppugnabile.
9. L’autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell’impianto dichiarata dal proponente, salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali ricomprese.
10. Il proponente può richiedere una proroga del termine di cui al comma 9 a condizione che effettui interventi di miglioramento energetico o ambientale in linea con il progresso della scienza e della tecnologia.
Articolo 11
Criteri di valutazione dei progetti
1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili:
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l’adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 o EMAS);
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte IV, Titolo V, del d. lgs. n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli o delle acque sotterranee;
e) una progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alle localizzazioni in aree agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione, informazione e formazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti;
h) l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati a biomasse.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della l. r. n. 26 del 2004, l’autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica, ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, è rilasciata secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:
a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all’articolo 10 della l. r. n. 20 del 2000; in ogni caso, l’insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l’eliminazione di altre sorgenti di emissione nell’area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall’utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell’impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all’articolo 2, comma 3, della l. r. n. 26 del 2004, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), della medesima legge regionale;
e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
f) massimo utilizzo possibile dell’energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all’uso efficiente dell’energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
3. Le azioni proposte ai sensi del comma 2, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.
Articolo 12
Varianti
1. Le varianti, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) ed all’articolo 13, da apportare ad un impianto esistente o ad un progetto definitivo approvato, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ove necessaria, sono sottoposte al regime della Procedura abilitativa semplificata di cui al presente articolo.
2. Il proprietario dell’immobile, o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune interessato ed alla Regione, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la conformità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti e il non contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e alla normativa sui vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della l. n. 241 del 1990, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.
3. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato e comunica alla Regione l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e procede con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Resta salva la facoltà per il proponente di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del presente comma, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.
4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della l. n. 241 del 1990. Qualora l’attività di costruzione degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l. n. 241 del 1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino all’acquisizione degli atti di assenso, ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, della stessa l. n. 241 del 1990, o fino all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge.
5. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune ed alla Regione la data di ultimazione dei lavori.
6. La sussistenza del titolo è comprovata dalla copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune ed alla Regione, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
Articolo 13
Modifiche all’esercizio degli impianti con effetti ambientali ai sensi del d.lgs. 152 del 2006
1. Nei casi di modifiche impiantistiche all’esercizio diverse da quelle di cui al comma 3, lettere b) e c), dell’articolo 3 del presente regolamento, previo esperimento della procedura di verifica (screening) ambientale ove necessaria, il titolare dell’autorizzazione comunica alla autorità competente in materia di Autorizzazione integrata ambientale ed alla Regione le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l), del d.lgs n. 152 del 2006, allegando la documentazione necessaria.
2. L’autorità competente in materia di AIA, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del d.lgs n. 152 del 2006, ne dà notizia alla Regione ed al gestore dell’impianto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo. Decorso tale termine senza che la comunicazione sia stata effettuata, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Se l’Autorità competente per l’AIA ritiene di aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, il provvedimento aggiornato deve essere trasmesso anche all’amministrazione competente per il rilascio dell’Autorizzazione Unica.
3. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera principale, l’autorità procedente, ove lo ritenga necessario provvede ad aggiornare l’autorizzazione stessa.
4. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del titolare o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il titolare invia alla Regione una nuova domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.
Articolo 14
Variazione del titolare dell’autorizzazione
1. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità dell’autorizzazione e gestione dell’impianto, il vecchio titolare e il nuovo titolare ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente.
2. La comunicazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’opera principale; l’autorità procedente, ove lo ritenga necessario provvede ad aggiornare l’autorizzazione stessa.
Articolo 15
Rinnovi delle autorizzazioni ricomprese nell’autorizzazione unica
1. Il titolare dell’autorizzazione unica provvede a richiedere alle amministrazioni competenti il rinnovo delle autorizzazioni ricomprese nell’autorizzazione unica, secondo le modalità previste per le stesse, specificando che una copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere inviata alla Regione.
2. L’amministrazione competente provvede ad inoltrare alla Regione la copia del provvedimento di rinnovo.
Articolo 16
Dismissione degli impianti
1. Il titolare di un provvedimento autorizzativo di competenza regionale, entro 6 mesi dallo scadere dell’autorizzazione, deve comunicare alla Regione la data di definitiva messa fuori servizio dell’impianto, inoltrando il piano di dismissione conforme a quello approvato in fase autorizzativa.
2. Qualora il piano di dismissione non sia conforme al Piano autorizzato, il Piano presentato dal titolare dell’autorizzazione dovrà essere approvato dall’amministrazione competente, acquisiti i pareri ambientali necessari.
3. Il termine per l’approvazione del Piano è di 60 giorni dalla sua presentazione. L’approvazione può contenere prescrizioni per la definitiva messa fuori servizio dell’impianto.
Articolo 17
Controlli e sanzioni
1. Per i progetti assoggettati a procedura di verifica (screening) ovvero a procedura di VIA ovvero ad AIA, le relative funzioni di monitoraggio e controllo sono esercitate ai sensi dell’articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 nonché degli articoli 28, 29, 29-decies e 29-quattuordecies del d. lgs n. 152 del 2006.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la Regione verifica il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione unica dell’impianto. Tale controllo è svolto attraverso la disamina del recepimento delle suddette prescrizioni nel progetto esecutivo, che dovrà essere inoltrato dal proponente, corredato da una relazione che evidenzi il rispetto delle stesse. La Regione verifica inoltre il rispetto dei termini assegnati per le comunicazioni di inizio e fine lavori e di messa in esercizio.
3. La Regione, ricorrendo le condizioni definite all’articolo 44 del d. lgs. n. 28 del 2011, provvede ad irrogare le sanzioni ivi previste.
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 18
Oneri istruttori
1. Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, o per la sua modifica sostanziale, pari allo 0,02% del valore delle opere da realizzare, sono a carico del proponente, che alla domanda deve allegare copia della ricevuta di avvenuto versamento.
2. Nel caso di impianti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, si applica la riduzione del 10% con riferimento al solo onere di cui al comma 1.
3. Il diniego dell’autorizzazione da parte dell’autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura autorizzatoria non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.
Articolo 19
Quantificazione della cauzione per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili
1. L’importo della cauzione da corrispondere, prima dell’avvio dei lavori, è pari al costo di dismissione dell’impianto determinato nel progetto approvato in sede di conferenza di servizi. La Regione può motivatamente stabilire, nell’ambito della conferenza, minori soglie e importi per la cauzione, parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti ed in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.
2. La cauzione può essere versata mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da banche, istituti o società di primaria importanza sul mercato del credito ed assicurativo, ed è rivalutata ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata. La garanzia deve essere fornita per tutta la durata della vita utile dell’impianto e del tempo occorrente per il ripristino del sito.
3. La garanzia dovrà essere aggiornata all’atto del rinnovo dell’autorizzazione qualora il piano di dismissione evidenzi una variazione dei costi di dismissione.
4. In ogni caso, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
5. La cauzione, stabilita a favore dell’amministrazione competente ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e deve essere espressamente accettata dall’amministrazione; fino alla predetta accettazione il proponente non può iniziare i lavori.
Articolo 20
Disposizioni transitorie
1. Le procedure autorizzative introdotte dal presente regolamento non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l’accesso alla nuova procedura.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 marzo 2012 VASCO ERRANI