n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)
Deliberazione di conclusione della procedura di screening concernente il progetto di "Ampliamento della superficie adibita all'attività di stoccaggio (R13) e recupero (R4) rifiuti", da realizzarsi in comune di Luzzara (RE), presentato da Balasini Rottami Snc
La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della Legge regionale 9/99, comunica la deliberazione relativa alla conclusione della procedura di screening concernente il progetto di “Ampliamento della superficie adibita all'attività di stoccaggio (R13) e recupero (R4) rifiuti”, da realizzarsi in comune di Luzzara, presentato da Balasini Rottami Snc.
Il progetto interessa il territorio del comune di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.
Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 9/99 e s.m.i. la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente, con atto della Giunta provinciale n. 86 del 29/4/2014, ha deliberato:
di escludere, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del DLgs 152/06 e dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/99, il progetto "Ampliamento della superficie adibita all'attività di stoccaggio (R13) e recupero (R4) rifiuti", presentato da Balasini Rottami Snc, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, in quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente compatibile, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- l'intervento dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'impatto ambientale (screening), fatto salvo quanto specificato al successivo punto 3.;
- dovranno sempre essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
- anche a seguito del previsto ampliamento delle superfici interessate dall'attività di gestione rifiuti in esame, visto anche quanto evidenziato dal Comune di Luzzara con nota prot. n. 4646 (integrazione del parere comunale prot. n. 436 dell'11/1/2014), l'area autorizzata come area verde per superfici permeabili nella porzione nord est dell'impianto (vedi Planimetria 2.A fornita con le integrazioni agli elaborati di screening e tav. 07 PdC n. 201/14/P) non dovrà essere pavimentata, né adibita al deposito o trattamento di rifiuti, né destinata ad area di vendita e/o deposito di altri materiali da commercializzare (quali materiali ferrosi e attrezzature metalliche o altri materiali anche non classificati come rifiuti);
- resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisite e/o adeguate presso le Autorità competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge.