n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: R.R. 41/01 art. 28 – Casagrande Società agricola s.s. - Cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo in comune di Cortemaggiore (PC) località Podere Tassaro Vailati - Proc. PC02A0084 (Determina n. 4965 del 28/9/2018)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina:
- di riconoscere, fatti salvi i diritti dei terzi, a favore della società CASAGRANDE SOCIETà AGRICOLA S.S. - C.F. 01569060336 -, il cambio di titolarità della concessione, assentita con d.d. n. 16052 del 06/11/2014 dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo sito in Comune di Cortemaggiore (PC), loc. Podere Tassaro Vailati (Proc. PC02A0084), ad uso irriguo;
- di stabilire pertanto che la concessione continui ad essere esercitata e di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima pari a l/s 25 corrispondente ad un volume annuo complessivo di mc. 85.750 (omissis);
Estratto disciplinare (omissis)
Art. 6 – Dispositivo di misurazione 6.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all‘installazione, entro sei mesi dal rilascio della presente concessione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. 6.2 I dati così rilevati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpa e S.A.C. di Piacenza, all’indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito alpunto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016. 6.3 La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.(omissis)