n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale struttura sanitaria privata denominata Medipass - Servizio di diagnostica per immagini di Casalecchio di Reno (BO) e allineamento scadenza accreditamento strutture sanitarie private accreditate Medipass - Servizio di diagnostica per immagini di Crevalcore (BO), Molinella (BO), Pieve di Cento (BO), San Pietro in Casale (BO)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
- n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
Vista la domanda di accreditamento istituzionale, pervenuta il 11/2/2023, acquisita con Prot. 13/02/2023.0135230.E con successive integrazioni del 17/2/2023, presentata dal Legale rappresentante della Società Medipass S.p.A., con sede legale in Bologna, per la struttura sanitaria privata denominata Medipass – Servizio di diagnostica per immagini, Piazzale R.L. Montalcini n. 5, Casalecchio di Reno (BO);
Considerato che:
- nella domanda lo stesso Legale rappresentante dichiara che la struttura sanitaria di cui trattasi condivide il governo dei processi organizzativi con le seguenti strutture sanitarie, accreditate con propria determinazione n. 21947 del 27/11/2019, tuttora vigente (scadenza 26/11/2024):
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via della Libertà n. 171, Crevalcore (BO);
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via Circonvallazione n. 47, Molinella (BO);
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via Luigi Campanini n. 8, Pieve di Cento (BO);
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via Asia n. 61, San Pietro in Casale (BO);
e chiede l’allineamento della data di scadenza dell’accreditamento delle succitate strutture, gestite dalla medesima Società ora Medipass S.p.A. (e precedentemente Medipass S.r.l.), alla data di scadenza dell’accreditamento della struttura sanitaria privata Medipass – Servizio di diagnostica per immagini di Casalecchio di Reno (BO), di cui all’istanza del 11/2/2023;
- a tal proposito, trova applicazione il paragrafo “Disposizioni in materia di concessione, rinnovo e variazione dell’accreditamento di attività sanitarie” dell’allegato alla DGR 886/2022, che prevede che il soggetto richiedente l’accreditamento, gestore di più strutture fisiche che condividono il governo dei processi organizzativi, in occasione della presentazione della domanda di concessione o rinnovo di una o più delle strutture suddette, possa richiedere che l’insieme delle strutture gestite, ivi comprese quelle con accreditamento vigente, venga valutato nel suo complesso, al fine di semplificare l’iter procedurale e allineare le diverse date di scadenza dell’accreditamento, già concesso ad ogni singola struttura, alla data di scadenza della struttura che ha determinato la richiesta di accreditamento;
Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 1846/2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;
- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata Medipass – Servizio di diagnostica per immagini, Piazzale R.L. Montalcini n. 5, Casalecchio di Reno (BO), l’accreditamento istituzionale con validità quinquennale e con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, per le seguenti attività:
- Diagnostica per immagini, limitatamente a:
- Radiologia convenzionale (Monosettoriale e Polisettoriale);
- Ecografia (compreso Ecocardiografia ed Ecodoppler);
- Densitometria, Ortopantomografia;
2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alle seguenti strutture sanitarie private accreditate:
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via della Libertà n. 171, Crevalcore (BO);
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via Circonvallazione n. 47, Molinella (BO);
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via Luigi Campanini n. 8, Pieve di Cento (BO);
- Medipass - Servizio di diagnostica per immagini, Via Asia n. 61, San Pietro in Casale (BO);
l’allineamento della data di scadenza dell’accreditamento già concesso a quella dell’accreditamento della struttura sanitaria privata denominata Medipass – Servizio di diagnostica per immagini, Piazzale R.L. Montalcini n. 5, Casalecchio di Reno (BO), oggetto del presente provvedimento, accreditamento che avrà quindi validità quinquennale dalla data di adozione del presente provvedimento per le seguenti attività:
- Diagnostica per immagini, limitatamente a:
- Radiologia convenzionale (Monosettoriale e Polisettoriale);
- Ecografia (compreso Ecocardiografia ed Ecodoppler);
- Densitometria, Ortopantomografia;
3. che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.