n.130 del 16.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2018 in Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e s.m.i., ed in particolare l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;

– il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

– la propria deliberazione n. 458 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2017 in Emilia-Romagna”;

– la propria deliberazione n. 2007 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2017 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010”;

– la determinazione dirigenziale n. 3660 del 19 marzo 2018 avente ad oggetto “L.R. 31 maggio 2002 n. 9 s.m.s. - Adozione ordinanza balneare n. 1/2018 per disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale dei Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;

Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2018 alla individuazione delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, così come disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;

Rilevato che alcune delle acque a seguito delle risultanze delle analisi effettuate nel corso della stagione balneare 2017 e delle tre precedenti sono risultate di qualità scarsa o sufficiente, è necessario attuare per le stesse, come misura di gestione, un controllo intensificato effettuando i campionamenti ogni due settimane anziché tre settimane;

Ritenuto opportuno che le acque di balneazione classificate «scarse» al termine della stagione balneare 2017, come previsto dall’art. 2, comma 7 del D.M. 30/03/2010, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito della presentazione alla Regione da parte dei Comuni interessati di un'adeguata documentazione relativa all'attuazione delle misure di risanamento di cui all’art. 8, comma 4, lettera a), punto 3 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., nonché nelle more della presentazione di tale documentazione da parte dei Comuni interessati le acque si intendono temporaneamente vietate alla balneazione;

Dato atto che sono state inserite nel programma di monitoraggio quattro acque in attesa di classificazione (acqua “Gatteo Nord” in Comune di Gatteo, acqua “Savignano” in Comune di Savignano sul Rubicone, acqua “Bellaria - Pedrera Grande Nord” in Comune di Bellaria Igea Marina, acqua “Riccione-Rio Asse Sud” in Comune di Riccione);

Ritenuto inoltre di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Rilevato che:

– secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;

– in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

Considerato infine che sono inoltre competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;

d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 23 aprile 2018 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Visti:

– il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, e ss.mm.ii.;

– la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 avente per oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’Allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell’11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 dell’1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 578 del 5 maggio 2017 e n. 52 del 22/1/2018; 

– n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile; 

– n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

– n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima; 

– Le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2018 come riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 97 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;

2. di stabilire che nelle zone elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la balneazione è permanentemente vietata;

3. di dare atto che le acque superficiali marine o interne della Regione Emilia-Romagna che non sono comprese negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 sono da intendersi come non destinate alla balneazione;

4. di stabilire che le acque di balneazione classificate «scarse» al termine della stagione balneare 2017, come previsto dall’art. 2, comma 7 del D.M. 30/3/2010, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito della presentazione alla Regione da parte dei Comuni interessati di un'adeguata documentazione relativa all'attuazione delle misure di risanamento di cui all’art. 8, comma 4, lettera a), punto 3 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., nonché nelle more della presentazione di tale documentazione da parte dei Comuni interessati le acque si intendono temporaneamente vietate alla balneazione;

5. di dare atto altresì che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti e, conseguentemente, le acque di cui all'Allegato 1 possono essere utilizzate per la balneazione, è compresa tra il 26 maggio ed il 30 settembre 2018;

6. di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 5. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il protocollo di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;

7. di stabilire che nel periodo di cui al punto 5. venga inoltre effettuato secondo il calendario prefissato il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata ed organizzata la relativa sorveglianza sindromica secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il sito web regionale www.arpae.it/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini;

9. di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini - di aggiornare il Portale acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010;

10. di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, da inviare, come da protocollo allegato (Allegato 3), al Ministero della Salute, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

11. di inviare copia del presente atto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;

12. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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