n.184 del 10.06.2019 (Parte Seconda)

Conferma dell'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici e delle varianti non sostanziali, nonché degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo per le finalità di protezione civile e rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, ai sensi dell'art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” che ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed inserito nello stesso decreto l’articolo 94-bis;

Constatato che detto articolo 94-bis, comma 1, introduce una nuova classificazione degli interventi in zona sismica, i quali, con riguardo alla pubblica incolumità, sono distinti in tre tipologie di interventi “gli interventi rilevanti”, “gli interventi di minore rilevanza” e “gli interventi privi di rilevanza”, stabilendo l’obbligo dell’autorizzazione sismica preventiva solo per la tipologia degli “interventi rilevanti”;

Rilevato che il comma 2 del citato articolo 94-bis:

- prevede l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, di linee guida per l’individuazione degli interventi appartenenti alle tre diverse tipologie di interventi appena citate, nonché per l’individuazione delle varianti non sostanziali per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR n. 380 del 2001;

- conferisce alle Regioni, nell’attesa dell’emanazione delle linee guida statali, la facoltà di dotarsi di specifiche elencazioni delle tre diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente dotate, con la prescrizione dell’obbligo dell’adeguamento alle linee guida statali a seguito della loro emanazione;

Rilevato:

- che questa Regione ha già avviato con la LR 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e con i successivi atti amministrativi di indirizzo un percorso di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia sismica;

- che in particolare nell’ambito di detta disciplina legislativa, la Regione Emilia-Romagna ha previsto:

1) l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (cosiddetti IPRIPI) e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, stabilendo la loro esclusione dalla preventiva autorizzazione sismica e dal preventivo deposito del progetto strutturale;

2) la definizione degli interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, sottoposti in ogni caso al regime autorizzativo, anche se ricadenti in Comuni a media o a bassa sismicità (zone 2, 3 e 4);

Evidenziato che in attuazione di tali previsioni legislative sono stati emanati atti di indirizzo, assunti con le modalità previste nell’art. 4, comma 4, della LR 19 del 2008, ed in particolare:

- la DGR n. 2272 del 2016 recante “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della LR n. 19 del 2008”;

- la DGR n. 1661 del 2009 recante “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

Rilevato che gli atti sopracitati hanno provveduto all’individuazione:

- degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001;

- delle varianti non sostanziali, di cui all’art. 94-bis, comma 2, primo periodo, del DPR n. 380 del 2001;

- degli interventi relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera a), punto3), del DPR n. 380 del 2001;

Ritenuto pertanto di confermare per gli effetti dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, l’operatività degli atti regionali appena citati;

Dato atto che sulla proposta del presente atto di indirizzo, come richiesto dall’art. 4, comma 4, della LR 19 del 2008:

- è stato consultato il Comitato per la riduzione del rischio sismico il quale, nella seduta del 21 maggio 2019, ha espresso parere favorevole;

- è stato acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare competente, reso nella seduta del 23 maggio 2019;

Richiamate le proprie deliberazioni sulle competenze delle strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, le misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e il sistema dei controlli interni:

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali” e le successive modifiche (tra le quali la DGR 199/2014 recante “Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla giunta regionale”, la DGR 205/2015 recante “Modifiche agli "indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali”, e la DGR 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”);

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”

- n. 56 del 25/1/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n.43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/4/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

- n. 702 del 16/5/2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 del 11/7/2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17/10/2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, recanti indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell’Assessore ai trasporti, reti infrastrutturali materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di confermare, ai sensi dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, l’operatività dei vigenti atti regionali di cui alle:

a) DGR n. 2272 del 2016 recante “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della LR n. 19 del 2008”.

b) DGR n. 1661 del 2009 recante “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

2. di precisare pertanto che:

- per gli interventi, edifici e opere, di cui alle lettere a) e b) del punto 1. del presente deliberato, continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista rispettivamente dall’art. 9, comma 4, e dall’art. 11, comma 2, lettera c), della LR n. 19 del 2008;

- per i restanti interventi, edifici e opere (diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del punto 1. del presente deliberato) continua a trovare applicazione la disciplina regionale prevista dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, fino all’adozione dei relativi elenchi e alla specificazione della loro disciplina, in attuazione dell’art. 94-bis, comma 2, secondo periodo, del DPR n. 380 del 2001;

3. di dare atto che a seguito dell’emanazione delle linee guida statali previste dal citato articolo 94-bis del DPR n. 380 del 2001, la Regione provvederà all’eventuale adeguamento dei citati elenchi, in conformità alle indicazioni delle medesime linee guida;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito web della Regione.

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