n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)

Individuazione di beni patrimoniali regionali, strumentali all'esercizio di attività di protezione civile, da concedere e consegnare in comodato d'uso ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco, in applicazione della Convenzione quadro sottoscritta in data 24/09/2013

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", e successive modifiche ed integrazioni;
  • la legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile”;
  • la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante “Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”;
  • il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252";
  • il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229";
  • Dato atto che le summenzionate norme delineano, tra l’altro, i compiti e le responsabilità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito delle attività di protezione civile, anche in merito ai necessari raccordi del medesimo con le regioni e gli enti locali;

Visti:

  • il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e, in particolare, gli articoli 2, comma 1 e 2, articolo 3, che istituiscono la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l’Emilia-Romagna;
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’art. 1, comma 439, che stabilisce che ‘per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali’;
  • la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 6, 11 e 12 che delineano ruoli e responsabilità dei soggetti componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento alle regioni e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, relativo alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile;
  • il decreto-legge 19 luglio 1995, n. 275, recante “Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 339 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1;
  • la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e, in particolare, gli articoli 1, 3, 5, 7 e 12;

Dato atto che le summenzionate norme in materia di incendi boschivi prevedono la definizione di rapporti convenzionali tra le regioni ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche per l’espletamento dei rispettivi compiti in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;

Visti:

  • la circolare 30 settembre 2002, n. 5114 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile” che ha dettato indirizzi in ordine alla necessaria collaborazione tra le strutture di protezione civile operanti sul territorio;
  • la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile", che ha abrogato la precedente legge regionale n. 45/1995, e, in particolare gli articoli 1, 4, 13, 14, 15, 16, 20 e 23 che delineano il sistema regionale di protezione civile e dettano indirizzi, tra l’altro, in ordine ai rapporti tra la Regione e le sue strutture ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000 - Periodo 2012-2016" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 2 luglio 2012, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 123 del 13 luglio 2012 (Parte Seconda);

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2005, la Giunta regionale, al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile, può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l’acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l’allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile, tra cui sono annoverabili le strutture indicate nell'art. 14 della legge regionale medesima, e che allo stesso fine, ai suddetti enti e soggetti possono essere affidati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile;

Considerato:

  • che l’assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna e delle strutture regionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;
  • che la specifica, eccellente ed unanimemente riconosciuta qualificazione tecnico-operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, lo identifica come la struttura più idonea a fornire il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali di protezione civile, sia nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia nelle attività di soccorso in caso di calamità o nell'imminenza delle stesse, sia nell'attività di formazione degli operatori di protezione civile e di informazione alla popolazione in materia di rischi e delle relative misure di sicurezza;

Vista la propria deliberazione n. 652 del 14 maggio 2007 con la quale sono stati dettati gli indirizzi operativi in ordine alle modalità di sottoscrizione e gestione delle convenzioni previste dalla L.R. 1/2005;

Vista la propria deliberazione n. 1311 del 16 settembre 2013 con la quale, al fine di conseguire gli obiettivi posti dalle citate disposizioni legislative in armonia con gli indirizzi dalle stesse impartiti, è stato approvato:

  • lo schema di “Convenzione Quadro” tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
  • lo schema-tipo di “Contratto di Comodato d’uso" da adottare per la concessione in comodato d’uso di beni patrimoniali regionali, ai singoli Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
  • lo schema-tipo di “Verbale di Consegna" da adottare per la consegna in comodato d’uso di beni patrimoniali regionali, ai singoli Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;

Dato atto che, in attuazione della citata propria deliberazione, in data 24 settembre 2013 è stata conseguentemente sottoscritta la Convenzione quadro, di durata quinquennale, quindi con scadenza al 24 settembre 2018, comprensiva degli schemi-tipo di “Contratto di Comodato d’uso" e “Verbale di Consegna" da adottare per la concessione e la consegna in comodato d’uso, di beni patrimoniali regionali;

Richiamato l’art. 1 comma 4 lettera g) della citata Convenzione quadro:

“In base alla presente convenzione-quadro, e nei limiti di cui al comma precedente, i programmi operativi annuali possono essere riferiti alle attività che seguono, per le quali la quantificazione dei rimborsi sarà determinata tenendo conto dei vincoli contrattuali vigenti per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle effettive spese sostenute, tra le quali quelle per la gestione degli automezzi e delle attrezzature:

g) Acquisizione e successiva concessione in comodato d'uso gratuito, da parte della Regione, per il tramite dell’Agenzia, ed in accordo con la Direzione, di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare per il potenziamento delle capacità operative nello svolgimento, sul territorio regionale, di attività di protezione civile, sia ordinarie che di partecipazione alla colonna mobile, determinando la ripartizione dei connessi oneri di manutenzione e di assicurazione come indicato al successivo comma 5;”

Richiamato altresì l’art. 1 comma 6 della stessa Convenzione quadro:

“L'attività di cui alla lettera g) avviene mediante la sottoscrizione di atti di comodato d’ uso gratuito, redatti secondo lo schema in allegato “A” al presente atto aggiuntivo, relativi ai beni di cui trattasi nei quali la Regione Emilia–Romagna - Agenzia Regionale di Protezione Civile ( Comodante) e la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Regione Emilia-Romagna, in rappresentanza dei Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Regione Emilia-Romagna (soggetti Comodatari) convengono in merito ai seguenti punti:

a) individuazione della struttura, attrezzatura, mezzo oggetto del comodato;

b) il comodato acquista efficacia dalla data della sottoscrizione del relativo contratto, ed avrà durata di 25 anni, salvo anticipato fuori uso del bene, oltre quanto previsto per risoluzione anticipata;

c) il comodatario si impegna a ricevere quanto concordato, mantenere in esercizio o ad assicurare la cura della struttura, dell’attrezzatura o del mezzo in questione osservando la massima diligenza e prudenza nell'utilizzo, garantendone la costante efficienza e prontezza d'uso, unitamente alla custodia in luogo idoneo e sicuro presso le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna; ove necessario il comodatario provvederà alla targatura dei mezzi secondo la vigente disciplina, ferma restandone la proprietà regionale;

d) il comodatario si impegna a non apportare modifiche strutturali al bene in comodato senza espressa autorizzazione scritta da parte del comodante;

e) tutti gli oneri, anche assicurativi, relativi all'uso, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dei beni sono a carico del comodatario per tutta la durata del contratto;

f) sono a carico del Comodatario tutti i danni che possano derivare allo stesso, ai suoi beni, al suo personale, ai terzi e ai beni di terzi, in conseguenza della detenzione e dell’uso dei beni oggetto del presente atto, sollevando il Comodante da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente;

h) il comodatario può utilizzare i beni in comodato per fini di protezione civile e compiti istituzionali;

All’atto della consegna della struttura, attrezzatura o mezzo oggetto del comodato viene redatto apposito verbale di consegna, secondo lo schema in allegato “B” al presente atto;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito con la propria richiamata deliberazione n. 652/2007 per l’attuazione delle convenzioni in essere, tra cui la convenzione summenzionata, che prevedono la possibilità di concedere in comodato ai soggetti e alle strutture del sistema regionale di protezione civile beni patrimoniali regionali strumentali all'esercizio di attività di protezione civile, esistenti o da acquisire a cura dell’Agenzia regionale di protezione civile, il Direttore dell’Agenzia medesima procederà, sulla base dell’individuazione da parte della Giunta regionale dei beni da concedere in comodato, alla sottoscrizione del relativo “Contratto di Comodato" e conseguente “Verbale di consegna", nel rispetto delle condizioni previamente determinate dalla Giunta medesima negli schemi-tipo da essa approvati;

Preso atto della necessità rappresentata dall’Agenzia regionale di protezione civile di concedere a titolo di comodato gratuito ai Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del territorio regionale, i seguenti beni patrimoniali regionali, in parte già materialmente consegnati in via temporanea d’urgenza, al fine di garantire la piena operatività delle strutture assegnatarie, anche durante le fasi emergenziali di eventi verificatisi sul territorio regionale:

  • n. 5 rimorchi stradali - Marca Docamaia - da 16 q.li;
  • n. 2 carrelli per imbarcazioni in alluminio - Marca ELLEBI - Mod. LBN1415D;
  • n. 6 motopompe da fango - marca Caffini;
  • n. 2 elettropompe sommergibili - marca FIPS;
  • n. 2 containers 10 vuoti - marca Edileuganea;

Considerato che la consegna in comodato d’uso dei summenzionati mezzi e materiali ai Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del territorio regionale, per le finalità di un immediato utilizzo per le urgenti attività di protezione civile ed istituzionali dello stesso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riveste carattere d’urgenza ed indifferibilità;

Dato atto che i relativi “Contratti di Comodato" e i conseguenti “Verbali di consegna" dei beni sopra indicati, verranno sottoscritti per la Regione Emilia-Romagna dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, in conformità ai rispettivi schemi-tipo approvati dalla già citata propria Deliberazione n. 1311/2013;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato;

Su proposta dell’Assessore a ”Sicurezza Territoriale Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile” Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate:

  1. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, la Giunta regionale al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile, può concedere, avvalendosi dell’Agenzia regionale di protezione civile, ai soggetti ed enti ivi previsti, tra cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a titolo gratuito in comodato o in uso beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile;
  2. di individuare con il presente atto un gruppo di beni patrimoniali regionali da concedere in questa fase a titolo di comodato d’uso gratuito ai Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Regione Emilia-Romagna, consistenti nei seguenti mezzi e materiali:
    • n. 5 rimorchi stradali - marca DOCAMAIA - da 16 q.li: inventario RER: 2000002995 - 2000002996 - 2000002997 - 2000002998 -2000002999;
    • n. 2 carrelli per imbarcazioni in alluminio - marca ELLEBI - Mod. LBN1415D: inventario RER: 2000007195 – 2000007196;
    • n. 6 motopompe da fango - marca CAFFINI - inventario RER: 2000003117 - 2000005287 - 2000005288 - 2000005289 - 2000005290 - 2000005291
    • n. 2 elettropompe sommergibili - marca FIPS - inventario RER: 2000003197 - 2000003198
    • n. 2 containers 10” vuoti - marca EDILEUGANEA - inventario RER: 231104865 - 231104919;
  3. di dare atto che, sulla base di quanto stabilito nella propria deliberazione n. 1311/2013 e della Convenzione quadro sottoscritta in data 24 settembre 2013, la concessione e la consegna in comodato d’uso dei summenzionati beni, verrà disciplinata e formalizzata dalla sottoscrizione di appositi “Contratti di Comodato" e conseguenti “Verbali di Consegna", sottoscritti, per la Regione Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, in conformità ai rispettivi schemi-tipo approvati;
  4. di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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