n.73 del 11.05.2011 periodico (Parte Seconda)

Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in particolare gli artt. 86 e 89;
  • il Decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in particolare l’art. 143;
  • la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare gli artt. 140 e 141;
  • la L.R. 14 aprile 2004, n. 7, ed in particolare l’art. 20 relativo ai canoni di concessione;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 895/2007;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 913/2009;

Considerato:

  • che con riferimento ai canoni per le concessioni del demanio idrico l’art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 prevede che “la Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede periodicamente, con propria deliberazione, alla definizione degli aggiornamenti dei canoni, alla eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione, anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinati usi, sulla base dei criteri di cui al comma 4”;

Verificata, a seguito dell’applicazione della legge e delle deliberazioni successive di modificazione ed aggiornamento, l’opportunità di procedere a tale periodica revisione apportando alcune modifiche ed aggiustamenti ai canoni già fissati con le stesse;

Considerato, per quanto riguarda i canoni previsti per i manufatti di scarico, che risulta opportuno rivedere la scelta di parametrare il canone in relazione al tipo di attività di acqua scaricata, poiché sotto il profilo della tutela e della manutenzione del demanio idrico rileva maggiormente la dimensione e dunque il diametro del tubo;

Ritenuto quindi di adottare anche per gli scarichi il criterio utilizzato per le occupazioni con linee e infrastrutture, basato appunto sulla dimensione del tubo, o comunque del manufatto di scarico fissando un canone pari a 130 Euro per diametri fino a 315 mm, a Euro 230 per diametri da 316 mm e 600 mm, a Euro 350 per diametri oltre 600 mm. Nell’eventualità vi sia anche occupazione di area demaniale con la condotta in arrivo, il canone per il manufatto di scarico assorbe la quota per i primi 10 metri lineari di occupazione, per la parte eccedente si applicano gli scaglioni previsti al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 895/2007 con riferimento agli attraversamenti con tubi sotterranei;

Considerato:

  • che non esiste una specifica previsione di canone per i laghetti insistenti sul demanio e che quindi la determinazione del canone è affidata alla stima dei singoli istruttori della pratica di concessione, per cui si ritiene di indicare alcuni parametri che possano guidare la stima e rendere i canoni più omogenei sull’intero territorio regionale;
  • che per attribuire un valore all’area demaniale occupata dallo specchio acqueo e dalle sue pertinenze risulta congruo utilizzare il valore agricolo medio per il seminativo, che costituisce l’utilizzo colturale prevalentemente assentito in tale tipologia di aree, cui si applica un saggio di interesse variabile in funzione del VAM di partenza, dell’estensione e della redditività presunta;

Ritenuto quindi di indicare, rispetto ai laghetti insistenti in tutto o in parte in area del demanio idrico, i seguenti parametri di riferimento:

a) per i laghetti ad uso irriguo si propone di applicare al VAM del seminativo un tasso variabile da 0,5% a 2,5% con un minimo di € 125,00.

b) per i laghetti ad uso sportivo si propone di applicare al VAM del seminativo un tasso variabile da 1,5% a 2,5%.

c) per i laghetti ad uso produttivo si propone di applicare al VAM del seminativo un tasso variabile dal 2,5% al 10%.

Precisato che la concessione per l’occupazione dell’area demaniale, per la quale sono stati sopra indicati i criteri di calcolo del canone, non assorbe la concessione per la derivazione o captazione della risorsa idrica, qualora necessaria;

Considerato, con riferimento al canone per i capanni da pesca:

  • che la passerella di accesso al capanno da pesca, in quanto struttura necessaria, la cui dimensione è normalmente necessitata dalle caratteristiche morfologiche dell’argine o della pertinenza idraulica su cui insiste, possa essere equiparata alle altre passerelle pedonali, svolgendone la medesima funzione;
  • considerato che i pali necessari al sostegno dell’impianto per la pesca siano ricompresi, sotto il profilo del canone di occupazione, in quanto già corrisposto per la rete;

Ritenuto quindi:

  • che il canone per la passerella d’accesso al capanno debba essere calcolato come superficie coperta, ponendo comunque un limite massimo di 75 euro, che è quanto previsto quale canone per la passerella pedonale e che il medesimo criterio possa applicarsi anche alla passerella d’accesso alla rete;
  • che nella voce di canone calcolata per la rete siano ricompresi i pali strettamente necessari al sostegno dell’impianto da pesca;

Considerato:

  • che il taglio selettivo di legna su pertinenze idrauliche può rappresentare un beneficio idraulico e costituisce un vantaggio economico per l’Amministrazione cui compete la manutenzione di tali pertinenze;
  • che il taglio selettivo comporta notevoli oneri per l’esecutore e che il valore del materiale di norma è al più compensativo delle spese sostenute per il taglio stesso;

Ritenuto quindi che rispetto alle richieste di taglio selettivo della legna il Servizio competente possa rilasciare una autorizzazione senza richiesta di canone, considerandolo intervento volontario di manutenzione del corso d’acqua e che tale autorizzazione senza canone possa essere rilasciata anche qualora il richiedente non sia un frontista, se si riscontrino comunque dei vantaggi idraulici ed un beneficio economico per l’Amministrazione;

Acquisito in data 7 aprile 2011 con protocollo n. 11472 il parere favorevole della competente Commissione dell’Assemblea legislativa Territorio Ambiente Mobilità ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04;

Dato atto dell’allegato parere;

Su proposta dell’Assessore Sicurezza Territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile,

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:

1) di adottare anche per gli scarichi il criterio utilizzato per le occupazioni con linee e infrastrutture, basato sulla dimensione del tubo, o comunque del manufatto di scarico, fissando un canone pari a 130 Euro per diametri fino a 315 mm, di Euro 230 per diametri da 316 mm e 600 mm, di Euro 350 per diametri oltre 600 mm. Nell’eventualità vi sia anche occupazione di area demaniale con la condotta in arrivo, il canone per il manufatto di scarico assorbe la quota per i primi 10 metri lineari di occupazione, per la parte eccedente si applicano gli scaglioni previsti al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 895/2007 con riferimento agli attraversamenti con tubi sotterranei;

2) di indicare, rispetto ai laghetti insistenti in tutto o in parte in area del demanio idrico, i seguenti parametri di riferimento:

a) per i laghetti ad uso agricolo si propone di applicare al VAM del seminativo un tasso variabile da 0,5% a 2,5% con un minimo di € 125,00;

b) per i laghetti ad uso sportivo si propone di applicare al VAM del seminativo un tasso variabile da 1,5% a 2,5%;

c) per i laghetti ad uso produttivo si propone di applicare al VAM del seminativo un tasso variabile dal 2,5% al 10%;

3) che il canone per la passerella di accesso al capanno da pesca e quella di accesso alla rete debba essere calcolato come superficie coperta, ponendo un limite massimo di 75 Euro, che è quanto previsto quale canone per la passerella pedonale, e che nella voce di canone calcolata per la rete siano ricompresi i pali necessari al sostegno dell’impianto da pesca;

4) che rispetto alle richieste di taglio selettivo della legna il Servizio competente possa rilasciare una autorizzazione senza richiesta di canone, considerandolo intervento volontario di manutenzione del corso d’acqua e che tale autorizzazione senza canone possa essere rilasciata anche qualora il richiedente non sia un frontista, se si riscontrino comunque dei vantaggi idraulici ed un beneficio economico per l’Amministrazione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel BURER.

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