n.335 del 15.12.2017 (Parte Seconda)

Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 - Priorità di investimento "4C" - Obiettivo specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020. Modifica al bando approvato con deliberazione n. 610/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- la propria deliberazione n.179 del 27/02/2015 recante “Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 20 luglio 2015, n. 967, recante “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)”;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 7 settembre 2015, n. 1275, recante “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.)” e ss.mm.;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 610 del 28 aprile 2016, con cui si è approvato il bando "Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'Asse 4 - Priorità di Investimento "4C" - obiettivo Specifico 4.1 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020";

Considerato che la gestione della procedura di cui alla propria Deliberazione n. 610/2016 ha evidenziato talune necessità di modifica, sia al fine di consentire ai soggetti beneficiari il rispetto delle tempistiche e delle modalità di realizzazione degli interventi oggetto di domanda di contributo, sia al fine di adeguare il testo in alcune sue parti alla recente normativa sugli appalti pubblici;

Ritenuto quindi di modificare l’Allegato 1) “Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione dell’Asse 4 – Priorità di investimento “4c” – obiettivo specifico “4.1” – azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020”, parte integrante della Delibera n. 610/2016, nei seguenti articoli come segue:

  • l’art. 6.15:

6.15 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute ed integralmente pagate dal:

- 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 (per le domande presentate entro il 5 agosto 2016);

- 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 (per le domande presentate entro il 28 febbraio 2017).

In ogni caso le spese devono essere sostenute ed integralmente pagate tenendo conto della coerenza con quanto riportato nel crono programma finanziario prodotto in fase di domanda (eventualmente aggiornato in fase di richiesta di proroga di cui all’art. 12) e secondo le percentuali di spesa ivi indicate. Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di pagamento effettivo del documento di spesa.”;

  • l’art. 12.1:

“12.1 I lavori per gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere conclusi entro:

- il 31 dicembre 2018 per le domande presentate entro il 5 agosto 2016;

- il 31 dicembre 2019 per le domande presentate entro il 28 febbraio 2017.

I suddetti termini possono essere prorogati rispettivamente per un periodo massimo di tre mesi (31 marzo 2019 e 31 marzo 2020) a condizione che la richiesta di proroga venga inoltrata entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (2018 o 2019). La suddetta richiesta di proroga (max una richiesta), da sottoporre al giudizio della Regione, dovrà essere adeguatamente motivata ed inoltrata mediante l’applicativo web già richiamato.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta la revoca del contributo concesso. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel “certificato di ultimazione lavori”, predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici. Il certificato di ultimazione lavori deve essere tempestivamente trasmesso alla Regione.”

  • l’art. 12.3:

“12.3 Eventuali richieste di varianti dovranno essere inoltrate dal soggetto beneficiario mediante l'apposito applicativo web e secondo quanto riportato in apposite linee guida da approvarsi da parte del dirigente regionale competente. Ai fini del presente bando si distinguono in:

a) VARIANTI AL PROGETTO: modifiche al progetto ammesso a contributo riferite allo sviluppo progettuale nelle sue varie fasi (art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) ed alla stipula del contratto con l’operatore economico individuato per la realizzazione del progetto( massimo una richiesta);

Non sono soggette all’obbligo di comunicazione alla Regione le varianti al progetto che comportano scostamenti entro il 15% dell’investimento ammesso a contributo dell’intero progetto e/o scostamenti entro il 20% delle quantità (UFR) dei singoli interventi, comunicate in sede di concessione del contributo.

b) MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA: modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità apportate durante il periodo di efficacia del contratto stesso se conformi all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai requisiti di ammissibilità del presente bando.”

  • l’art. 12.5:

“12.5 Sono ammissibili le varianti al progetto che hanno ad oggetto:

(omissis)

e) rinuncia, fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), ad uno o più degli interventi ammessi a contributo fino ad un massimo del 40% degli interventi ammessi a contributo calcolati con approssimazione per difetto. E’ possibile riutilizzare l’importo dell’investimento dell’intervento per cui si è presentata rinuncia per la variazione di uno o più degli altri interventi ammessi a contributo. Esempio: 5 interventi previsti, consentono la rinuncia ad un massimo di 2 interventi e la possibilità di utilizzo delle risorse corrispondenti per i rimanenti 3 interventi;

(omissis)”

  • l’art. 12.7:

“12.7 L'entità del contributo concesso al progetto in variante è determinata applicando le medesime regole previste per la determinazione del contributo assegnato al progetto originario (vedi art. 7 con le limitazioni ivi riportate)”;

  • l’art. 12.8 viene abrogato;
  • l’art. 17.2:

“17.2 Tali controlli potranno comprendere i seguenti aspetti:

- (omissis)

- l’operatività dei beni e/o dei servizi finanziati, per 5 anni dall’erogazione del saldo al beneficiario;

- (omissis)”;

  • l’art. 17.7

“17.7 In particolare si procederà alla revoca d’ufficio, parziale o totale, dei contributi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

a) (omissis) 

c) qualora siano state apportate varianti non comunicate o non autorizzate dalla Regione, ai sensi dell’art. 12;

d) (omissis) 

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 89/2017 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486/2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto ancora applicabile;

- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale;

- n. 56/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi

A voti unanimi e palesi

delibera: 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 

1. di modificare gli articoli di seguito riportati nell’Allegato 1) “Modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in attuazione dell’Asse 4 – Priorità di investimento “4c” – obiettivo specifico “4.1” – azioni 4.1.1 e 4.1.2 del POR FESR 2014-2020” del bando approvato con propria deliberazione n. 610/2016 nel modo seguente:

“6.15 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute ed integralmente pagate dal:

- 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 (per le domande presentate entro il 5 agosto 2016);

- 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 (per le domande presentate entro il 28 febbraio 2017).

In ogni caso le spese devono essere sostenute ed integralmente pagate tenendo conto della coerenza con quanto riportato nel crono programma finanziario prodotto in fase di domanda (eventualmente aggiornato in fase di richiesta di proroga di cui all’art. 12) e secondo le percentuali di spesa ivi indicate. Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di pagamento effettivo del documento di spesa.”;

“12.1 I lavori per gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere conclusi entro:

- il 31 dicembre 2018 per le domande presentate entro il 5 agosto 2016;

- il 31 dicembre 2019 per le domande presentate entro il 28 febbraio 2017.

I suddetti termini possono essere prorogati rispettivamente per un periodo massimo di tre mesi (31 marzo 2019 e 31 marzo 2020) a condizione che la richiesta di proroga venga inoltrata entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno (2018 o 2019). La suddetta richiesta di proroga (max una richiesta), da sottoporre al giudizio della Regione, dovrà essere adeguatamente motivata ed inoltrata mediante l’applicativo web già richiamato.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta la revoca del contributo concesso. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel “certificato di ultimazione lavori”, predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici. Il certificato di ultimazione lavori deve essere tempestivamente trasmesso alla Regione”;

 “12.3 Eventuali richieste di varianti dovranno essere inoltrate dal soggetto beneficiario mediante l'apposito applicativo web e secondo quanto riportato in apposite linee guida da approvarsi da parte del dirigente regionale competente. Ai fini del presente bando si distinguono in:

a) VARIANTI AL PROGETTO: modifiche al progetto ammesso a contributo riferite allo sviluppo progettuale nelle sue varie fasi (art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii) fino alla stipula del contratto con l’operatore economico individuato per la realizzazione del progetto(massimo una richiesta);

Non sono soggette all’obbligo di comunicazione alla Regione le varianti al progetto che comportano scostamenti entro il 15% dell’investimento ammesso a contributo dell’intero progetto e/o scostamenti entro il 20% delle quantità (UFR) dei singoli interventi, comunicate in sede di concessione del contributo.

b) MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA: modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità apportate durante il periodo di efficacia del contratto stesso se conformi all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai requisiti di ammissibilità del presente bando”;

“12.5 Sono ammissibili le varianti al progetto che hanno ad oggetto:

(omissis)

e) rinuncia, fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), ad uno o più degli interventi ammessi a contributo fino ad un massimo del 40% degli interventi ammessi a contributo calcolati con approssimazione per difetto. E’ possibile riutilizzare l’importo dell’investimento dell’intervento per cui si è presentata rinuncia per la variazione di uno o più degli altri interventi ammessi a contributo. Esempio: 5 interventi previsti, consentono la rinuncia ad un massimo di 2 interventi e la possibilità di utilizzo delle risorse corrispondenti per i rimanenti 3 interventi;

(omissis)”;

“12.7 L'entità del contributo concesso al progetto in variante è determinata applicando le medesime regole previste per la determinazione del contributo assegnato al progetto originario (vedi art. 7 con le limitazioni ivi riportate)”;

“17.2 Tali controlli potranno comprendere i seguenti aspetti:

- (omissis)

- l’operatività dei beni e/o dei servizi finanziati, per 5 anni dall’erogazione del saldo al beneficiario;

- (omissis)”; 

“17.7 In particolare si procederà alla revoca d’ufficio, parziale o totale, dei contributi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

a) (omissis)

c) qualora siano state apportate varianti non comunicate o non autorizzate dalla Regione, ai sensi dell’art. 12;

d) (omissis);

2. di abrogare l’art. 12.8 dell’Allegato 1) del bando approvato con propria deliberazione n. 610/2016;

3. di demandare al dirigente competente per materia la modifica che si rendesse necessaria della modulistica approvata con la deliberazione n. 610/2016; 

4. di richiamare per le restanti parti che non vengono modificate dal presente provvedimento, quanto stabilito con la propria deliberazione n. 610/2016; 

5. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva degli allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://fesr.regione.emilia-romagna.it/;

6. di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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