n. 27 del 16.02.2011 periodico (Parte Seconda)

L.R. 26/01 - Criteri di riparto delle risorse e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di II grado - a.s. 2010/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Viste:

- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’ istruzione” e ss.mm.;

- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

Richiamato l’articolo 4, “Borse di studio”, della sopracitata L.R. 26/01, ed in particolare:

- il comma 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale individua i beneficiari delle borse di studio e l’importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito;

- il comma 5, ove si stabilisce che la Giunta regionale, a garanzia di uniformità di trattamento nella concessione dei benefici di legge agli aventi diritto, determina le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 24 del 3 novembre 2010 avente per oggetto “Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 ‘Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10’- Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2010/11, 2011/12, 2012/13” (proposta della Giunta Regionale in data 18 ottobre 2010, n. 1543);

Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio per l’a.s. 2010-2011, di cui all’Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

Preso atto che l’ammontare complessivo delle risorse statali di cui alla L. 62/00, assegnate alla Regione Emilia-Romagna con decreto 16 luglio 2010 del Direttore della Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - del MIUR, per l’erogazione di borse di studio relative all’a.s. 2010/2011 è pari ad Euro 4.604.556,00;

Ritenuto opportuno prevedere, ad integrazione delle risorse statali, il ricorso a risorse regionali secondo le disponibilità evidenziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2011, finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica;

Valutato opportuno, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata delibera dell’Assemblea Legislativa n. 24 del 3 novembre 2010, che prevede di concentrare le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale per la concessione di borse di studio sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi al fine di favorire gli studenti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico e nel completamento del percorso formativo, individuare quali beneficiari delle borse di studio per l’a.s. 2010/2011 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

Dato atto che il gruppo di lavoro interistituzionale fra Regione, Province e Comuni capoluogo, istituito per semplificare e rendere omogenee le modalità attuative delle LL.RR. 26/01 e 12/03 con Determina DG n. 530 del 5/2/2009 e modificato con Determina DG n. 13889 del 29/11/2010, in data 14 gennaio 2011 ha validato i suddetti criteri e modalità per la concessione delle borse di studio;

Dato atto della preventiva comunicazione del presente provvedimento effettuata alla Commissione Assembleare competente con nota dell’Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università e Ricerca, Lavoro, Patrizio Bianchi prot. n. PG.2011.0010508 del 17 gennaio 2011, ai sensi della predetta deliberazione dell’A.L. 24/10;

Sentita la Commissione regionale Tripartita di cui all’art. 51 della L.R. 12/03, nella seduta del 13 gennaio 2011;

Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all’articolo n. 49 della L.R. 12/03, nella seduta dell’11 gennaio 2011;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, nella seduta del 21/1/2011;

Viste: 

- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.; 

Dato atto che all’assunzione dell’impegno di spesa della quota relativa alle risorse statali per l’a.s. 2010/2011, nonché delle risorse regionali che si renderanno disponibili sul bilancio regionale 2011, si provvederà con successivo atto a consuntivo del processo di determinazione del complessivo fabbisogno comunicato dalle Province; 

Richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009, n. 2060 del 20 dicembre 2010 e n. 1377 del 20 settembre 2010, così come rettificata dalla n. 1950/2010;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss. mm.;

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si ritengono qui integralmente riportate, l’ allegato A parte integrante della presente deliberazione, contenente le disposizioni per la concessione delle borse di studio per l’anno scolastico 2010-2011; 

2) di dare atto che all’assegnazione e all’impegno a favore delle Province delle risorse statali per le borse di studio di cui alla L. 62/00, pari a euro 4.604.556,00 assegnate alla Regione Emilia-Romagna per l’a.s. 2010/2011 con decreto 16 luglio 2010 del Direttore della Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - del MIUR, si provvederà con successivo atto, in esito alla definizione del fabbisogno da parte delle Province, come risultante dalle eventuali opzioni per la detrazione fiscale; 

3) di prevedere il ricorso, ad integrazione delle risorse statali, a risorse regionali, secondo le disponibilità evidenziate nel bilancio regionale per l’esercizio 2011, finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

4) di individuare, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata delibera dell’Assemblea Legislativa n. 24 del 3 novembre 2010, che prevede di concentrare le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale per la concessione di borse di studio sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi al fine di favorire gli studenti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico e nel completamento del percorso formativo, quali beneficiari delle borse di studio per l’a.s. 2010/2011 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

5) di stabilire che all’assegnazione e all’impegno a favore delle Province delle risorse di cui al punto 3) si provvederà con successivo atto in esito alla definizione ed alla comunicazione alla Regione del fabbisogno da parte delle Province; 

6) di dare atto che alla liquidazione alle Province delle risorse di cui ai precedenti punti 2) e 5), provvederà con propri atti il Dirigente regionale competente per materia; 

7)di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico per garantirne la più ampia diffusione. 

Allegato A

Borse di studio

La Giunta Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell’A.L. 24/2010, intende concentrare le risorse disponibili per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere il completamento del ciclo di studi dell’istruzione secondaria superiore, favorendo altresì l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

In considerazione, inoltre, della natura dell’intervento, finalizzato a sostenere gli allievi in disagiate condizioni economiche, quindi più esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel perseguimento del percorso formativo intrapreso e nella conseguente permanenza all’interno del sistema scolastico, si conferma la previsione che connette la concessione della borsa di studio al completamento dell’anno scolastico di riferimento ed ai risultati scolastici raggiunti.

Poiché la dinamica della domanda si presenta in continua crescita ed in considerazione della volontà di coprire il totale fabbisogno di borse di studio, non appare possibile stabilire in via preventiva gli importi delle borse di studio; con il presente atto, si provvede pertanto alla determinazione dei criteri per l’attribuzione delle stesse.

La Regione intende comunque perseguire gli obiettivi della L.R. 26/01, ed in particolare la concessione di borse di studio alle fasce socialmente più deboli della popolazione regionale. Nel confermare quindi quale priorità la copertura del fabbisogno delle famiglie rientranti nella 1^ fascia ISE, si stabilisce di concentrare le risorse disponibili per soddisfare il fabbisogno delle famiglie rientranti in tale fascia, rinviando la definizione dell’importo delle borse di studio ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale che verrà assunta a seguito della comunicazione, da parte delle Province, dei dati definitivi degli aventi diritto.

Nell’intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, il valore delle borse di studio sarà determinato dal rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse disponibili.

1. Criteri per l’individuazione dei beneficiari

Sono beneficiari di borsa di studio tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione in possesso dei requisiti di legge con riferimento alla situazione economica della famiglia di appartenenza e che risultino aver completato l’a.s. di riferimento.

Per i richiedenti residenti in una Regione, diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il criterio della frequenza, competente all’erogazione della borsa di studio è la Provincia sul cui territorio si trova la scuola frequentata dallo studente; qualora il richiedente risieda in una Regione diversa dalla Regione Emilia-Romagna, che applichi il criterio della residenza, la domanda dovrà essere trasmessa al Comune di residenza e per conoscenza (quindi in copia) alla Regione di residenza.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli alunni immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

1.A - Requisito della situazione economica

Per l’a.s. 2010-2011, i potenziali beneficiari devono presentare, con riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), riferito all’anno 2009, non superiore a euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti.

1.B - Requisito del merito

Hanno diritto al beneficio tutti coloro che presentano un valore ISE fino a euro 21.691,19 riferito all’anno 2009 per un nucleo familiare di tre componenti, indipendentemente dal requisito del merito.

L’aver conseguito nell’anno precedentemente frequentato la media del sette dà diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto a quella di chi non ha conseguito tale media.

Per gli studenti in situazione di handicap certificato ai sensi della normativa vigente si prescinde dal requisito del merito; tali studenti avranno comunque diritto alla borsa di studio di importo più elevato, ferma restando la condizione di aver completato l’anno scolastico.

2. Opzione per la detrazione fiscale

La legge 62/00 prevede che il beneficiario di borsa di studio possa usufruirne anche attraverso la detrazione fiscale. Coloro che intendono esercitare l’opzione a favore dell’assegnazione della borsa di studio tramite la detrazione fiscale dovranno indirizzare formale richiesta in tal senso all’Ente gestore del procedimento e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, i quali provvederanno ai successivi adempimenti nei confronti dei Ministeri competenti.

3. Modalità per la concessione delle borse di studio

Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie e studenti dovranno riportare il logo della Regione Emilia-Romagna.

3.1 Le modalità di presentazione delle domande

La domanda per la borsa di studio viene presentata da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione i moduli predisposti e diffusi dalla Provincia in base al format regionale.

Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all’indicatore ISE/ISEE il richiedente può fare riferimento al Comune di residenza, alla Direzione provinciale dell’ INPS della propria Provincia, agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate o rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a soggetti indicati dall’ Ente erogatore.

3.2 Il bando

Il bando dovrà contenere i requisiti di cui al presente atto, l’esplicito riferimento all’attivazione da parte della Provincia di controlli a campione sulle domande ritenute ammissibili, in collaborazione con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, nonché il termine entro il quale gli eventuali beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio secondo le modalità specificate nel bando.

Il bando sarà emanato dalla Provincia il 15 febbraio 2011 e dovrà rimanere aperto fino al 15 marzo 2011, termine ultimo per la presentazione delle domande.

Qualora la Provincia acquisisca la collaborazione delle scuole nella distribuzione della modulistica e nella raccolta delle domande si precisa che le scuole dovranno trasmettere le domande alla Provincia entro e non oltre il 22 marzo 2011 e che le domande trasmesse successivamente saranno considerate fuori termine; si invitano pertanto le Province e le istituzioni scolastiche a porre la massima attenzione a tale indicazione, da rispettare tassativamente.

Le Province provvederanno all’istruttoria delle domande ed alla predisposizione dei relativi elenchi di beneficiari. I dati consuntivi relativi al numero di beneficiari per le scuole secondarie di II grado, saranno inviati dalle Province ai competenti uffici regionali tassativamente entro il 29 aprile 2011, al fine di consentire lo svolgimento degli adempimenti successivi, con particolare riferimento alla predisposizione della delibera di Giunta Regionale relativa alla determinazione dell’importo delle borse di studio.

L’erogazione del beneficio avverrà previa verifica del completamento da parte dello studente beneficiario dell’a.s. 2010-2011, da comunicarsi alle Province a cura della scuola frequentata.

Le Province provvederanno a comunicare ai competenti uffici regionali entro il 30 giugno 2011 i dati consuntivi relativi al numero dei beneficiari che soddisfano l’ulteriore requisito del completamento dell’a.s. di riferimento.

3.3 Criteri per la determinazione delle condizioni economiche

Ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, le condizioni economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della L. 62/00.

In particolare, in analogia con quanto disposto dall’art. 3 del citato D.P.C.M. 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell’art. 4 della L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della corrispondenza all’Indicatore della situazione economica di un nucleo familiare di identica numerosità.

In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone corrisponde ad un Indicatore della Situazione Economica (ISE) pari a Euro 21.691,19

Pertanto, per accedere ai benefici di cui all’art. 4 comma 2 della L.R. 26/01, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a Euro 10.632,94. Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:

ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attività finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) = ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle condizioni particolari che rendono il calcolo più vantaggioso.

SCALA DI EQUIVALENZA

n. Componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:

  • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
  • Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
  • Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
  • Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti. 

Per istruzioni più dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle disposizioni di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla “Guida alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica” pubblicata in allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.

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