n.408 del 27.12.2018 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC) ad uso irriguo - PROC. PC16A0074 – SINADOC 1413/2017 (Determinazione n. 5626 del 31/10/2018)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina 

  1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e segg. del R.R. n. 41/2001, alla Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S., con sede in Asola (MN), Via Liguria n. 1/2 – C.F. e P. IVA 01253150195, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC16A0074 – ex PC03A0048 ) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Castelvetro P.no (PC), Frazione San Giuliano loc. Boschi, ad uso irriguo;
  2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per una portata massima pari a 25,00 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 21.852 mc, nel rispetto delle modalità nonché delle condizioni dettagliate nel Disciplinare di concessione allegato (omissis)
  3. di stabilire che la concessione ha validità fino al 30/6/2028 (omissis)

Estratto disciplinare  (omissis)

Art. 6 - Dispositivo di misurazione

6.1 Il concessionario, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, dovrà provvedere, entro 1 mese dal rilascio della presente concessione, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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