n.269 del 09.08.2019 (Parte Seconda)

Approvazione del Piano di prelievo del daino e del muflone in selezione - Stagione venatoria 2019-2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone quanto segue:

- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;

- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;

- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:

- l’art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;

- l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

- al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

- al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

- al comma 5 che l'Amministrazione competente, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime;

Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE”dove si prevede per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di importanti impatti alle attività antropiche, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il daino (§ 2.7), definisce:

- tra gli obiettivi (§ 2.7.1), la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.9.7.1). Ciò in un’ottica gestionale mirata a conservare l’ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l’areale storico di presenza stabile del daino (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel comprensorio C1, stanti le caratteristiche dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista invece la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d’areale);

- tra le azioni (§ 2.7.2):

- nel comprensorio 1 un obiettivo non conservativo nei confronti del mammifero. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio, o che abbiano estensione uguale o superiore al 25% della superficie totale inclusa entro il comprensorio 1, si applica questo obiettivo gestionale;

- nei comprensori 2 e 3, la programmazione delle presenze del daino deve avvenire coerentemente con l’area a gestione conservativa, entro cui è prevista la gestione a lungo termine dell’ungulato. L’area interessa tutte le unità territoriali provinciali, con l’eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel comprensorio 1), Ravenna e Rimini e si estende per 3.907 kmq, circa, nei comprensori omogenei 2 e 3;

- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

- nel comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, il tiro da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands ecc. sia elementi del paesaggio (es. argini), in modo da avere garanzia della sicurezza del tiro (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna ≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni). Particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici, descritti al paragrafo 1.5.7.2 del PFVRER 2018-2023 [Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)], che, qualora utilizzino territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po, necessitano dell’approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a specifici piani di limitazione della specie;

- nei comprensori 2 e 3 e con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, i distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione ≥ al 75% della superficie complessiva dell’unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, è necessario realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi. Entro la medesima unità di gestione (distretto) la contemporaneità deve essere invece garantita. Le Aziende Venatorie è necessario svolgano queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo;

Richiamata la propria deliberazione n. 542 adottata in data 8 aprile 2019 recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2019/2020” che consente il prelievo in selezione del daino, secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B approvato con il citato provvedimento:

tempi di prelievo in selezione del daino

sesso

classe sociale

1° settembre – 30 settembre

M

I

2 novembre – 15 marzo

M

I, II e III

1° gennaio – 15 marzo

F

I e II

1° gennaio – 15 marzo

M e F

0

i n aree a gestione non conservativa (C 1)

sesso

classi d’età

1° settembre – 30 settembre

M

I

2 novembre – 15 marzo

M

I, II e III

1° gennaio – 30 marzo

M e F

tutte le classi

Atteso che con propria deliberazione n. 748 del 13 maggio 2019 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino dove, peraltro, sono state puntualmente recepite tutte le indicazioni segnalate dall’ISPRA stessa nel parere prot. n. 24585 del 12 aprile 2019, acquisito agli atti del servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca, registrato a protocollo in pari data con il n. PG/2019/371858;

Viste le note pervenute dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca relative alle proposte di prelievo in selezione del daino, acquisite agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, per tutto il territorio regionale;

Verificate, da parte del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca la conformità alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione nonché la corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del piano di prelievo in selezione del daino, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato Calendario venatorio regionale di cui alla deliberazione n. 542/2019;

Vista, inoltre, la Parte 4 del Piano faunistico-venatorio “ALTRE SPECIE OGGETTO DI PRELIEVO VENATORIO E PRELIEVI IN DEROGA” che conferma per il muflone la linea gestionale individuata nella Carta delle Vocazioni dove si evidenzia l’esigenza di evitare la creazione di nuovi insediamenti, contrastando l'incremento demografico e distributivo dell’ungulato, nei confronti del quale è quindi possibile limitarsi alla conservazione della situazione esistente;

Preso atto della richiesta del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Reggio-Emilia, pervenuta per le vie brevi, relativa al prelievo di selezione del muflone sul quale il citato Servizio regionale ha acquisito il previsto parere di ISPRA, espresso con nota Prot. 38339 del 18 giugno 2019, conservata agli atti e registrata al Protocollo PG/2019/546156 in pari data, nel quale, nell’esprimere parere favorevole al piano nel suo complesso, si ricorda che il muflone è una specie alloctona per l’Italia, ad eccezione della Sardegna dove viene considerata para-autoctona di conseguenza l’obiettivo gestionale da perseguire è l’eradicazione della specie dal territorio. Di conseguenza si suggerisce di incrementare, a partire dalla prossima stagione venatoria, il tasso di prelievo e di prevedere una percentuale maggiore di femmine rispetto ai maschi al fine di ridurre la consistenza della popolazione e di impedire l’incremento dell’area occupata;

Verificata, da parte del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca la conformità del già menzionato piano di prelievo di selezione del muflone per il territorio di Reggio-Emilia alle indicazioni contenute nei vigenti strumenti di pianificazione;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 542/2019 consente il prelievo del muflone secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto dall'Allegato B, approvato con il citato provvedimento:

Tempi di prelievo in selezione del muflone

sesso

classe sociale

2 novembre – 30 gennaio

M e F

tutte le classi

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del piano di prelievo in selezione del muflone per il territorio di Reggio Emilia, così come indicato nell’Allegato 2 al presente atto, quale parte integrante del medesimo;

Visto altresì il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il piano di prelievo del daino in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

3) di approvare, altresì, il piano di prelievo del muflone in selezione nel territorio di Reggio Emilia per la stagione venatoria 2019-2020, così come riportato nell’Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina