n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della scheda tecnica dei sottoprodotti denominati "Brattee e sete di mais; spighe di mais non conformi; tutoli di mais; granella di scarto non trattata"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

- il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 “Istituzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti”;

- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 “Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16”;

- la deliberazione di Giunta n. 643 del 03 maggio 2021 “Presentazione all’Assemblea legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate”;

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;

- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6 della medesima Legge;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;

- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna ed è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 643/2019 che, nell’ambito della strategia di prevenzione della produzione dei rifiuti, conferma gli obiettivi perseguiti con l’istituzione dell’elenco regionale dei sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei residui generati dai processi di produzione e lavorazione, di tipo industriale, delle sementi di mais e di altre colture destinate all’agricoltura professionale;

- nell’ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise come risulta dai documenti agli atti del Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche dei residui derivanti dal processo di lavorazione delle sementi certificate;

- disporre che le imprese che producono i residui generati dai processi di produzione e lavorazione, di tipo industriale, delle sementi di mais e di altre colture destinate all’agricoltura professionale aventi le caratteristiche specificate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

determina

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati “brattee e sete di mais; spighe di mais non conformi; tutoli di mais; granella di scarto non trattata” - Processo produttivo n. 9, allegato parte integrante della presente determinazione;

2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Cristina Govoni

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