n.61 del 26.02.2014 periodico (Parte Seconda)
Approvazione Piano attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione Convenzionata) - Zona residenziale "C1" località Ca' Fusino di Talamello
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
delibera:
1) Di precisare che le deliberazioni riportate in premessa sono da intendersi integralmente richiamate anche per le finalità di cui all’art. 3 comma 3 L. 241/1990 così come le premesse e la documentazione allegata al presente provvedimento; Di prendere atto, senza obiezione alcuna, di tutti i pareri degli uffici e degli enti coinvolti nel procedimento ed indicati in narrativa che qui si intendono fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare conseguentemente, il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata dell’area residenziale “C1” in località Cà Fusino di Talamello, presentato dai Sig.ri:
Baiardi Carola, nata a Casteldelci (omissis);
Novelli Anna nata a Casteldelci (omissis);;
Novelli Giuseppina, nata a Casteldelci (omissis);
Novelli Felice, nato a Talamello (omissis);
ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. Marche n. 34 del 16 dicembre 2005, modificativa e sostitutiva dell’art. 30 della L.R. Marche n. 34 del 5 agosto 1992, da realizzarsi sull’area distinta in catasto terreni di Talamello al foglio n. 6 con l particelle n. 690 della superficie territoriale complessiva di mq. 8.132 e con la particella 932 sempre del foglio 6, che pur non rientrando nel comparto urbanistico C1 (essendo classificata come zona agricola E2) contribuirà alla estensione della superficie a verde del lotto n. 1 per mq. 290 e del verde pubblico per mq. 130, senza modificare la morfologia dei luoghi con le prescrizioni impartite dagli enti gestori dei servizi (Telecom Italia; ENEL Distribuzione; HERA Servizio Idrico Integrato; SGR Reti) con le note dettagliatamente richiamate in narrativa, che qui si intendono fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di subordinare la stipula della convenzione al recepimento delle seguenti ulteriori prescrizioni impartite dagli Uffici della Provincia, da ARPA e AUSL e dall’Ufficio Tecnico comunale in sede istruttoria, che di seguito integralmente si riportano:
a) Ufficio Difesa del suolo della Provincia di Rimini:
- Per ogni fabbricato in previsione si dovrà produrre apposita relazione geologica così come prescritto dalla legge, ricostruendo la successione litostratigrafica del sottosuolo delle aree di ingombro attraverso prove dirette per la modellazione geologica del sito di cui al punto 6.2.1 del T.U. “Norme tecniche per le costruzioni”. Le indagini e le prove utilizzate per la ricostruzione del modello geologico/geotecnico dovranno essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, come stabilito al paragrafo 6.2.2, comma 6, del medesimo T.U.;
- Tutti gli sbancamenti ed i riporti dovranno essere di contenuta entità e sostenuti da opere di sostegno non provvisionali, drenate a monte. La relazione geologica dovrà determinare per ogni superficie di sbanco il deficit di spinta (che risulta anche in base alle verifiche effettuate su un’ipotesi di sagomatura morfologica del versante da urbanizzare in fase di piano particolareggiato) e conseguentemente dimensionare l’opera di sostegno;
- Le fondazioni dei fabbricati e delle opere accessorie dovranno essere attestate nei terreni di substrato inalterato;
- Dovrà essere rispettato quanto disposto nelle normative sismiche di riferimento per quanto riguarda l’altezza massima degli edifici rispetto alla larghezza delle strade;
- L’opera di presidio idraulico indicata nell’apposita tavola degli elaborati di piano costituita da vasca di laminazione dovrà avere un volume di capacità di invaso non inferiore a 120 mc. e si dovrà garantire nel tempo la sua efficienza;
- Preliminarmente al rilascio del permesso a costruire dei singoli fabbricati deve essere ottenuta l’autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente per l’immissione delle acque provenienti dal previsto sistema di presidio idraulico nel fosso di Cà Fusino;
b) Parere integrato ARPA e AUSL:
· I locali degli erigendi stabili dovranno essere conformi alla vigente regolamentazione igienico edilizia con particolare riferimento alle caratteristiche delle scale;
· Ai fini della tutela dall’inquinamento luminoso, gli impianti di illuminazione previsti dovranno essere conformi alla normativa vigente (L.R. 19/2003, gdr 2263/2005, Circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006 e ss.mm.ii.);
c) Ufficio Tecnico comunale:
· Nel limite dello standard di parcheggio previsto nel piano sono ammesse tutte quelle destinazioni complementari e compatibili alla funzione residenziale del comparto, nel valore massimo del 30% della SUL ammissibile (art. 13 NTA del PRG). Mentre le destinazioni a forte concorso pubblico è però condizionata alla dotazione di spazi per parcheggi pubblici, in aggiunta a quelli prescritti per la residenza;
· Ai fini della riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli, che in ogni modo non deve superare l’indice del 50% delle superfici libere di pertinenza, quantomeno per le aree di sosta ed i parcheggi anche privati e comunque dove non è indispensabile impermeabilizzare, è prescritto l’impiego di finiture permeabili, quali elementi autobloccanti e similari;
· Dovranno essere privilegiate le tipologie edilizie che prevedono coperture a tetto con falde evitando il più possibile coperture a padiglione. E’ preferibile che la linea di colmo dei tetti (in genere disposta parallelamente al lato più lungo) venga orientata secondo l’andamento delle curve di livello. Volume e composizione architettonica dei costruendi manufatti dovranno assecondare la morfologia del suolo evitando di porsi in contrasto con questa, evitando corpi di fabbrica monolitici, con ampie superfici continue, a favore di soluzioni che prevedono volumi articolati gradonati, ecc.
· Per quanto riguarda i colori degli edifici è opportuno ispirarsi al colore delle terre, delle rocce presenti sul posto evitando tanto cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso al colore bianco che in genere è estraneo alla tradizione costruttivo del territorio locale. Le tinte base potrebbero oscillare in genere dal giallo, giallo-ocra dei mattoni albasi al rosa, rosso, grigio-rosso dei mattoni ferrioli o loro miscugli;
· Gli impianti di illuminazione previsti, ai fini della tutela dall’inquinamento luminoso dovranno essere conformi alla normativa vigente (L.R. 19/2003, gdr 2263/2005, Circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006 e ss.mm.ii.) e dovranno essere eseguiti con tecnologia a LED;
· Le specie arboree da utilizzare nei parcheggi di norma devono rispondere alle seguenti caratteristiche: specie caducifoglie con elevata capacità di ombreggiamento durante il periodo estivo possibilità di soleggiamento del suolo durante il periodo invernale; specie con apparato radicale contenuto e profondo; specie caratterizzate dalla assenza di fruttificazione ed esudati;
· Per quanto riguarda l’impianto del verde all’interno dei singoli lotti edificabili si dovrà: limitare tutti gli interventi che comportano una eccessiva impermeabilizzazione del suolo; dare preferenza a recinzioni integrate da siepi vive; nelle parti di lotto o nei lotti privi di idonee alberature dovranno essere poste a dimora, all’atto della costruzione ed in forma definitiva, nuove alberature di alto fusto nella misura di una pianta e due gruppi di specie arbustive ogni 100 mq. di superficie di lotto non coperta, impiegando essenze tipiche della zona;
· Il lotto identificato con il n. 8 è di fatto un’area edificabile a SUL pari a mq. 0,00 poiché interrata sotto l’area di verde, che occorrerà alla costruzione di una autorimessa a sevizio della abitazione esistente del Sig. Novelli Felice; A tale riguardo questo ufficio ritiene possibile l’intervento, a condizione che la copertura del locale interrato venga realizzata con un rinterro che garantisca il mantenimento dell’uso a verde del terreno soprastante e che vengano realizzate adeguati parapetti a norma di legge a protezione del dislivello fra il piano garage ed il soprastante verde, nonché la realizzazione di solai dimensionati in modo di sopportare sovraccarichi anche di piccoli mezzi operativi per la manutenzione del verde;
· Preliminarmente e propedeutica al rilascio del permesso a costruire delle opere di urbanizzazione deve essere ottenuta l’autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente per l’immissione delle acque provenienti dal previsto sistema di presidio idraulico nel fosso di Cà Fusino;
4) Di stabilire che il piano di lottizzazione di iniziativa privata dell’area a destinazione residenziale in località Cà Fusino di Talamello, denominata “C1” di espansione dal vigente P.R.G., è costituita definitivamente dai seguenti elaborati redatti dall’Arch. Luca Battistini, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini con il n. 803 e dal Geom. Faeti Roberto, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Rimini con il n. 1669, dello Studio associato “Habitat” di Novafeltria (RN): datati agosto 2011:
- Tav. 1 - Estratto di mappa - PRG - CTR alla scala 1:2000;
- Tav. 2 - Piano quotato e Documentazione fotografica (contemplante planimetria del comparto e due sezioni trasversali) con ubicazione dei punti di scatto delle n. 9 fotografie;
- Tav. 3 - Planimetria fabbricati esistenti scala 1:1.000;
- Tav. 4 - Planimetria di progetto scala 1:500;
- Tav. 5 - Standards urbanistici (verifiche);
- Tav. 6 - Tipologie edilizie scala 1:200;
- Tav. 7 - Opere di urbanizzazione primaria (rete fognaria - rete idrica - rete gas metano) scala 1:500;
- Tav. 8 - Opere di urbanizzazione primaria (rete elettrica - rete telefonica - illuminazione pubblica) scala 1:500;
- Tav. 9 - Opere di urbanizzazione primaria (strade e verde pubblico) scala 1:500;
- Tav. 10 - Relazione tecnica;
- TAV. 11 - Computo metrico estimativo;
- TAV. 12 - Schema di convenzione;
-TAV. 13 - Attestazione titolo di proprietà;
- Relazione geologica datata aprile 2012;
- Tav. Integrativa denominata “Sezione longitudinale n. 6 di progetto (datata "maggio 2012");
- Relazione in merito alla Valutazione del clima acustico datata 16 marzo 2013, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale ed edilizia Danilo Vienna di Rimini (RN);
- Relazione illustrativa (opere di urbanizzazione primaria - rete fognaria acque bianche - vasca di laminazione) datata “marzo 2012”;
- Elaborato grafico (opere di urbanizzazione primaria – rete fognaria acque bianche - vasca di laminazione) datata “marzo 2012”;
- Dichiarazione del Geol. Gabriele Stefani datata 14/04/2012;
- Elaborato grafico firmato dai progettisti, datato novembre 2013 e denominato “Opere di urbanizzazione primaria - Innesto strada di lottizzazione con strada provinciale";
5) Di dare atto che per il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata di cui al punto 1) non sussistono i presupposti di cui all’art. 22, comma 3, lett. b. del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (interventi di nuova costruzione subordinata a denuncia di inizio attività) e dell’art. 13, comma 1, lett. m) della L.R. 30/07/2013, n. 15;
6) Di confermare che il piano di lottizzazione residenziale di iniziativa privata per l’esecuzione del PUA denominato “C1” in località Cà Fusino non dovrà essere sottoposto alla “verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica” in quanto non comporta varianti al relativo Piano Regolatore Generale non sottoposto a VAS e non contiene opere soggette alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, sulla base di quanto disposto al punto n. 8 lett. m) della deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 1813 del 21/12/2010 ad oggetto “Aggiornamento linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica di cui alla DGR 1400/2008 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010”, ed in quanto le scelte di pianificazione sono state già effettuate con il Piano Regolatore Generale;
7) Di stabilire che successivamente alla approvazione definitiva del il piano di lottizzazione di iniziativa privata dell’area residenziale denominata “C1” in località Cà Fusino di Talamello, verrà stipulata tra i lottizzanti (Baiardi - Novelli) ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, Geom. Ivo Rossi, che agirà in nome e per conto del Comune, la convenzione sulla base dello schema allegato al Piano di lottizzazione, con facoltà di precisare ogni dato utile e necessario; con la rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale, esonerando il Direttore dell’Ufficio del Territorio da ogni ingerenza o responsabilità al riguardo relativa alla trascrizione dell’atto stesso, significando che le spese inerenti e conseguenti la stipula, sono a completo carico dei lottizzanti;
8) Di dare atto che prima di dare inizio ai lavori di urbanizzazione del comparto dovranno essere presentati, per la loro approvazione con permesso di costruire, i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, contemplanti tutti gli oneri derivanti dai pareri definitivi emessi dagli Uffici provinciali, da ARPA e AUSL, da quelli del Comune, nonché dagli Enti gestori dei servizi e previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente per l’immissione delle acque provenienti dal previsto sistema di presidio idraulico nel fosso di Cà Fusino;
9) Di disporre ai sensi dell’art. 40,comma 2 bis, della L.R. Marche n. 34/92 e s.m.i, che un estratto del presente atto relativo alla approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata del comparto urbanistico “C1” in località Cà Fusino di Talamello presentato dai Sig.ri Baiardi Carola, Novelli Anna, Novelli Giuseppina e Novelli Felice, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
10) Di disporre che, si sensi dell’art. 30, comma 5 della L.R. Marche n. 34/92, come modificato dall’art. 1, comma 5 della L.R. Marche n. 34/2005, entro 90 (novanta) giorni dall’approvazione del Piano di Lottizzazione di cui al punto n. 1), dovrà essere trasmessa copia della relativa deliberazione alla Provincia di Rimini ed alla Regione Emilia-Romagna.