n.183 del 16.07.2025 periodico (Parte Seconda)
Prescrizioni accreditamento concesso con determinazione n. 16481 del 27/07/2023 ad Andromeda ODV di Bologna
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:
dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, potrà essere disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie della Regione Emilia-Romagna;
n. 1332 del 19 settembre 2011, riguardante l’accreditamento della funzione di governo aziendale della formazione continua;
n. 426 del 21 marzo 2022, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
n. 886 del 6 giugno 2022, relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
n. 2114 del 28 novembre 2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
n. 990 del 4 giugno 2024, che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
n. 1314 del 1 luglio 2024 “Attuazione del D.M. del Ministro della salute 19 dicembre 2022. Approvazione requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
Viste:
la propria determinazione dirigenziale n. 16481 del 27/07/2023 con cui è stato concesso l’accreditamento istituzionale a Andromeda Coordinamento Emilia Romagna Sezione di Bologna Odv, con sede legale in Bologna, Via Miramonte, 8;
la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 17/01/2024, trasmessa con Prot. 17/05/2024.0505550.I;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento sono state proposte le seguenti prescrizioni a cui la struttura dovrà ottemperare entro il 30 novembre 2024:
Requisito 1.3: predisposizione e invio del funzionigramma così come descritto dettagliatamente nel verbale, una volta modificato ed approvato dall’assemblea dei soci, con relativo verbale;
Requisito 1.5: predisposizione e invio di copia del registro trasporti compilato, oscurando i nominativi dei pazienti, al fine di soddisfare appieno il criterio di rintracciabilità del percorso;
Requisiti 2.2 e 2.5: redazione e invio, secondo le indicazioni condivise, della carta dei servizi, del codice etico e del manuale qualità; - Requisito trasversale 822: documentazione dell’attività svolta, già presente nel gestionale informatizzato, anche nell’apposita scheda ‘trasporto’ compilata dall’equipaggio;
Requisito 3.1 e requisiti specifici 789 e 791: dotazione di radio con sistema di batterie atto a garantire il funzionamento per 24h e di radio portatile, a garanzia di una corretta comunicazione tra la centrale operativa e la UOM;
Requisiti 4.1 e 4.2 e requisiti specifici 17162, 17165, 17167, 824, 826, 828, 832: fornire evidenza oggettiva della pianificazione della formazione del personale volontario e dei suoi risultati (accordi formali, preventivi firmati, certificato di avvenuta formazione) per l’erogazione del servizio di trasporto ordinario, ai fini del mantenimento delle competenze (10 ore teorico – pratiche all’anno) richieste dalla DGR 44 del 2009, di quelle relative al BLSD e di altra formazione obbligatoria come da D.Lgs 81/08.
Requisito 5.1: fornire chiara definizione degli strumenti e delle modalità per rispondere alle necessità informative interne che attualmente sono carenti rispetto a quanto richiesto dall’Accreditamento;
Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.lgs. n. 502/1992 sopra citato, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;
Visti:
il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
n. 468 del 10 aprile 2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
N. 2319 del 20 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
n. 1276 del 28 giugno 2024, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
n. 1453 del 1 luglio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024 - 2026 - Primo Aggiornamento;
Richiamate le seguenti determinazioni dirigenziali:
n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013. Anno 2022”;
n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di disporre, a seguito delle verifiche effettuate, le seguenti prescrizioni, a cui Andromeda Coordinamento Emilia Romagna Sezione di Bologna Odv, con sede legale in Bologna, Via Miramonte, 8 dovrà ottemperare entro il 30 novembre 2024 e i cui esiti saranno sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA:
predisposizione e invio del funzionigramma così come descritto dettagliatamente nel verbale, una volta modificato ed approvato dall’assemblea dei soci, con relativo verbale (Requisito 1.3);
predisposizione e invio di copia del registro trasporti compilato, oscurando i nominativi dei pazienti, al fine di soddisfare appieno il criterio di rintracciabilità del percorso (Requisito 1.5);
redazione e invio, secondo le indicazioni condivise, della carta dei servizi, del codice etico e del manuale qualità (Requisiti 2.2 e 2.5);
documentazione dell’attività svolta, già presente nel gestionale informatizzato, anche nell’apposita scheda ‘trasporto’ compilata dall’equipaggio (Requisito trasversale 822);
dotazione di radio con sistema di batterie atto a garantire il funzionamento per 24h e di radio portatile, a garanzia di una corretta comunicazione tra la centrale operativa e la UOM (Requisito 3.1 e requisiti specifici 789 e 791);
fornire evidenza oggettiva della pianificazione della formazione del personale volontario e dei suoi risultati (accordi formali, preventivi firmati, certificato di avvenuta formazione) per l’erogazione del servizio di trasporto ordinario, ai fini del mantenimento delle competenze (10 ore teorico – pratiche all’anno) richieste dalla DGR 44 del 2009, di quelle relative al BLSD e di altra formazione obbligatoria come da D.Lgs 81/08 (Requisiti 4.1 e 4.2 e requisiti specifici 17162, 17165, 17167, 824, 826, 828, 832).
fornire chiara definizione degli strumenti e delle modalità per rispondere alle necessità informative interne che attualmente sono carenti rispetto a quanto richiesto dall’Accreditamento (Requisito 5.1);
2. di confermare, fermo quanto previsto al precedente punto 1. e previa verifica dei necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento nonché del positivo esito dei controlli antimafia, l’accreditamento già concesso con propria determinazione dirigenziale n. 16481 del 27/07/2023, il quale ha validità quinquennale a far data dal citato provvedimento (scadenza 26/07/2028) e riguarda le seguenti attività:
1 UOM di trasporto non urgente per un complessivo di ore da definirsi in base all’eventuale fabbisogno dell’Azienda Usl di riferimento
Funzione di governo aziendale della formazione continua;
3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta, ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.