n.279 del 21.08.2019 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) riguardante il progetto di coltivazione della cava di arenaria in località Fosso Radice - Mazzi - Ambito estrattivo 15V – in comune di Verghereto. Proponente: Eurocave S.n.c. dei F.lli Deluca Paolo e Gabriele (Determinazione del Responsabile n. 560 del 2/08/2019)

Il Responsabile di P.O. determina: 

a) DI ASSUMERE la Relazione Istruttoria proposta dal Responsabile del Procedimento che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina e ne è parte integrante e sostanziale nella quale e stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

 b) DI ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione afferente l’U.M.I. 2 dell’Ambito Estrattivo 15V del P.A.E. del Comune di Verghereto, presso Località Fosso Radice-Mazzi, presentato dalla ditta Eurocave s.n.c. dei F.lli Deluca Paolo e Gabriele, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

  1. stante la presenza di un corpo di frana quiescente a monte dell’area di previsto sfruttamento per tutta la durata dell’attività di cava dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei mezzi operatori quali, ad esempio, opere di contenimento e/o presidio; nel caso in cui si dovessero evidenziare situazioni di criticità, andranno eseguiti tutti gli interventi necessari a ripristinare le suddette condizioni di sicurezza, compresi lavori di bonifica/consolidamento del dissesto;
  2. lo stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all’utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovrà avvenire in apposite aree opportunamente confinate inoltre, i mezzi utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione, dovranno permanere sulle zone di lavoro per il solo periodo del loro impiego ed essere posizionate nelle fasi di inattività entro un’area appositamente predisposta allo scopo isolata dalla rete scolante;
  3. durante tutto il periodo di coltivazione dovranno essere realizzati fossi di scolo temporanei per lo smaltimento delle acque meteoriche impedendo alle stesse di invadere i fronti di scavo, prevedendo zone di calma delle acque per ridurne la velocità e consentire la sedimentazione dei materiali in sospensione;
  4. lo strato di suolo vegetale che ricopre il substrato dovrà essere tenuto separato dal cappellaccio ed accantonato a margine delle aree di escavazione, per essere distribuito su tutta l’area di recupero al termine dei lavori di estrazione. Per favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno i cumuli di suolo dovranno essere realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia e prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
  5. nella ricostituzione delle strato di suolo, nel caso in cui il terreno vegetale precedentemente asportato ed accantonato non dovesse essere sufficiente, dovrà essere previsto l’apporto di terreno di qualità idonea da siti esterni all’area di cava e/o attuate idonee cure agronomiche per garantire la produttività del terreno al momento del suo ritorno alla destinazione agricola e/o forestale.
  6. durante tutte le attività di estrazione, lavorazione e trasporto materiale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, al fine di garantire il rispetto dei valori limite assoluti vigenti in prossimità dei ricettori presenti;
  7. dovranno essere effettivamente applicate le misure di mitigazione e prevenzione proposte dalla ditta per il contenimento delle polveri durante la fase di cantiere quali l’impiego di mezzi sottoposti a regolare manutenzione a garanzia dell’efficienza dei motori, la bagnatura delle strade che saranno percorse dai mezzi, il contenimento delle velocità di transito.

c) DI DARE ATTO che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

d) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata al Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Unione Valle Savio; 

e) DI DETERMINARE le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.146,00 (millecentoquarantasei/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4, importo correttamente versato dal proponente su conto dell’Unione all’avvio del procedimento; 

f) DI DARE ATTO, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non altera gli equilibri di bilancio;

 g) DI TRASMETTERE copia della presente determina al proponente, alla Provincia di Forlì-Cesena, ad ARPAE, all’AUSL della Romagna ed all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna; 

h) DI PUBBLICARE, per estratto, la presente determina sul BURERT e, integralmente, sul sito web dell’Unione dei Comuni Valle Savio; 

i) DI DARE ATTO, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa; 

j) DI RENDERE noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.

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