n.242 del 04.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Modena Medica di Modena - superamento prescrizioni di cui alla propria determinazione di accreditamento n. 7480 del 30/4/2019

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 823/2020 “COVID-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 72/2021 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche private. Modifiche alla delibera di giunta regionale n. 823/2020”;

Richiamata inoltre la propria determinazione n. 20202/2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;

Vista la propria determinazione n. 7480 del 30/4/2019 con cui è stato concesso al Poliambulatorio privato Modena Medica, sito in viale Trento Trieste n. 31-35, Modena, il rinnovo dell’accreditamento con ampliamento e con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro 12 mesi dalla data di adozione dell’atto:

- la Struttura deve inviare all’Agenzia sanitaria e sociale regionale la documentazione per il superamento della criticità relativa al sistema di alert automatico in caso di omonimia;

dando mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al citato atto entro il tempo stabilito;

Considerato che, data l’attuale contingenza e lo stato emergenziale determinato dal COVID-19, la struttura non è riuscita a portare a termine entro il tempo stabilito tutte le azioni correttive intraprese ai fini del superamento delle prescrizioni sopradescritte ed ha per questo richiesto, con note successive, una proroga fino al 31/3/2021;

Dato atto che con proprie note PG/2020/0464185 del 24/6/2020 e Prot. 04/12/2020.0804272.U sono state concesse le proroghe richieste, fino al 31/3/2021, per l’invio della documentazione utile a dimostrare il superamento delle prescrizioni non ancora ottemperate, dando mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante della Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di riprogrammare l'attività di verifica conseguente;

Vista la nota Prot. 20/04/2021.0377046.U, con cui l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale comunica che:

- la Struttura ha trasmesso, con più note successive, le evidenze delle azioni correttive intraprese ai fini del superamento delle prescrizioni;

- ritiene superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 7480 del 30/4/2019;

- l’applicazione corrente di quanto realizzato verrà verificata sul campo in occasione delle prossime visite di verifica;

Valutato quindi di prendere atto del superamento degli aspetti critici evidenziati nel citato atto n. 7480/2019 di accreditamento del Poliambulatorio privato Modena Medica di Modena, in considerazione dell’esito positivo della verifica delle prescrizioni effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della L.R. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della l.r. 19/2/2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- l’art. 23, comma 4, della L.R. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto delle azioni intraprese dal Poliambulatorio privato Modena Medica, sito in Viale Trento Trieste n. 31-35, Modena, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa, e degli esiti della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di accreditamento n. 7480 del 30/4/2019;

3. di confermare che l'accreditamento della struttura di cui trattasi, quale Poliambulatorio, riguarda:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Fisiatria;

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

- Attività di diagnostica per immagini: radiologia convenzionale (monosettoriale e polisettoriale), ecografia (eccetto ecocardiografia ed ecografia ostetrico-ginecologica), RM settoriale e TAC cone beam;

- Punto prelievi;

- Funzione di governo aziendale della formazione continua;

4. di precisare che l’accreditamento di cui al punto 3., concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della L.R. n. 22/2019, ha validità quinquennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 7480 del 30/4/2019 (scadenza 29/4/2024);

5. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della L.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

6. di dare atto che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, introdotte con la L.R. 22/2019, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. medesima, con le modalità ivi indicate;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

8. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

10. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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