n.57 del 03.03.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 - Parma Calcio Servizi SRL - Domanda 19/11/2020 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione impianti sportivi, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Stadio Tardini. Concessione di derivazione. Proc PR20A0033. SINADOC 27901

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione: di assentire all’azienda Parma Calcio Servizi SRL, con sede in Parma, Borgo Venti Marzo n.4, c.f. 02845570346, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0033, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 45;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR) località Stadio Tardini, su terreno di proprietà del Comune di Parma, censito al fg. n. 20, mapp. n. 1157; coordinate UTM RER x: 605.885 Y: 4.961.137;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione impianti sportivi;

– portata massima di esercizio pari a l/s 5;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 6286 limitato ai quantitativi massimi previsti con DGR 1415/16;

1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025 In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po) (Repulsione);

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-420 del 29/1/2021

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2025 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 dell’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po) (Repulsione);

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli 2 adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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