SUPPLEMENTO SPECIALE n. 124 del 19.04.2012

PROGETTO DI LEGGE

INDICE

Titolo I

Razionalizzazione delle reti e norme per la bonifica 

Art. 1 Principi e finalità

Art. 2 Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica

Art. 3 Contribuenza montana

Art. 4 Piani di classifica e contribuenza

Titolo II

Modificazioni di leggi regionali

Art. 5 Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)

Titolo III

Disposizione transitoria

Art. 6 Disposizione transitoria

Titolo I

Razionalizzazione delle reti e norme per la bonifica

Art. 1

Principi e finalità

1. Con la presente legge la Regione persegue il principio della razionale gestione delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali sulla base dell’individuazione della pubblica funzione prevalente dagli stessi svolta ai fini anche del conseguimento di un risparmio della risorsa idrica con particolare riferimento al settore irriguo.

Art. 2

Utilizzi razionali e plurimi delle risorse idriche e delle reti di bonifica

1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) svolga anche l’attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, ai sensi dei parametri tecnici previsti dall’articolo 4, comma 5, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche. 

2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contribuzione è dovuta anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognatura nei canali consortili sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano dalle opere di bonifica del comprensorio con specifico riferimento alla funzione di allontanamento delle acque. 

3. Con regolamento della Regione sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 dell’art. 4, sono individuati i criteri per la determinazione da parte del Consorzio di bonifica del contributo di utilizzo della rete consortile ai sensi del comma 2. La Regione esprime un parere preventivo di congruità in ordine alla determinazione del contributo. 

4. Qualora in capo all’utente permanga l’obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il Consorzio possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti. 

5. In presenza di peculiari configurazioni delle reti e dei corsi di acqua naturali ed artificiali e dei territori, i soggetti gestori possono concludere accordi per una diversa gestione tecnico idraulica e amministrativa delle reti. L’efficacia dell’accordo è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale che ne verifica la rispondenza alle pubbliche finalità. 

6. I canali della rete consortile possono essere utilizzati come vettore di acqua concessa dall’autorità competente ad altri utenti per usi diversi dall’irriguo ai fini dell’equilibrio del bilancio idrico o per altre finalità di pubblico interesse. La concessione è rilasciata previo parere del Consorzio di bonifica in relazione al buon regime delle acque e all’opera di presa, qualora la stessa insista sul canale consortile, e a condizione che il vettoriamento non comporti un peggioramento della qualità delle acque fluenti nello stesso. 

7. Con regolamento della Regione sono individuati i criteri per la determinazione del canone di utilizzo della rete consortile da corrispondere al Consorzio ai sensi del comma 6.

Art. 3

Contribuenza montana

1. L’introito derivante dalla contribuenza montana è destinato prioritariamente alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico.

Art. 4

Piani di classifica e contribuenza

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati ricadenti nei comprensori di bonifica che traggono beneficio specifico e diretto dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica. 

2. Il Consorzio di bonifica elabora, sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classifica degli immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed indirizzi emanati. 

3. L’ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione alla tipologia di beneficio e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 2. I contributi inferiori alla soglia di economicità di riscossione, fissata con deliberazione della Giunta regionale, vengono riscossi solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia. 

4. La Giunta regionale costituisce una Commissione tecnica presieduta dal Direttore generale competente per materia composta da:

a) due esperti espressi dalla Regione;

b) due esperti espressi dai consorzi di bonifica;

c) tre esperti espressi dai soggetti gestori del servizio idrico integrato territorialmente interessati;

d) un esperto espresso dall’Agenzia istituita con la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente);

e) quattro esperti espressi dalle categorie economiche.

5. La Commissione di cui al comma 4 supporta la Giunta ai fini dell’individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative nonché per la valutazione ed approvazione dei Piani di classifica. La Commissione è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei componenti. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

Titolo II

Modificazioni di leggi regionali

 Art. 5

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)

1. Alla fine del comma 3 dell’art. 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 è aggiunto il periodo seguente: “Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione i Sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l’espressione dei rappresentanti da sostituire”.

 Titolo III

Disposizione transitoria

Art. 6

 Disposizione transitoria

1. Sino alla determinazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 2, del contributo di utilizzo della rete consortile da parte del gestore del servizio idrico integrato rimane fermo l’obbligo del pagamento del contributo di bonifica per lo scolo e l’allontanamento delle acque meteoriche nei centri urbani per gli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo.

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