n.54 del 01.03.2023 periodico (Parte Seconda)

Delibera di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2020 - Definizione di procedure e termini per la regolarizzazione dei documenti presentati in deroga durante la pandemia COVID-19

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio che per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

- il Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 419 del 27 aprile 2020 recante “Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 273/2018, (UE) n. 274/2018 - Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 746/2016 relativa alla gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e disposizioni derogatorie a seguito dell'emergenza COVID-19”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 23 maggio 2016 di approvazione delle disposizioni per la gestione del sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Dato atto che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 419/2020 ha introdotto, in conseguenza alle misure nazionali e le ordinanze regionali in materia di limitazione degli spostamenti per il contenimento e dell’emergenza epidemiologica Covid-19, tra l’altro delle deroghe alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 746/2016 e specificatamente:

a. con riferimento alla modalità di sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni, ha stabilito che:

- i Centri di Assistenza Agricola (CAA) possano inviare per via telematica al Servizio territoriale competente domande e comunicazioni anche non sottoscritte, ad eccezione del consenso di proprietari o comproprietari ad eseguire le operazioni di estirpazioni del vigneto;

- al termine del periodo di limitazione degli spostamenti, la documentazione sprovvista di firma debba essere regolarizzata, secondo le modalità definite dal Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera (ora Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione);

b. ha prolungato da 60 a 90 giorni i termini per la conclusione delle istruttorie e quelli per la presentazione, tra l’altro, di comunicazioni di intenzione e di fine lavori;

c. con riferimento alla garanzia fideiussoria per “Reimpianto Anticipato” ha statuito che:

- la stessa possa essere firmata digitalmente anche solo dall’Ente garante ed inviata tramite PEC oppure, laddove non sia sottoscritta digitalmente, possa essere inviata in originale anche successivamente alla protocollazione della domanda di autorizzazione, che deve comunque riportare in allegato la copia della garanzia fideiussoria;

- gli uffici regionali competenti per l’istruttoria delle domande, prima della conclusione dell’istruttoria e comunque entro il termine di conclusione del procedimento, debbano richiedere l’invio della fideiussione in originale, qualora non sia stata allegata all’istanza, e la conferma di validità della fideiussione all’Ente garante;

Dato atto inoltre che la citata deliberazione ha demandato al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera:

a. la definizione delle procedure e dei termini per la regolarizzazione dei documenti e delle domande presentate sprovviste della firma del richiedente;

b. l’approvazione di chiarimenti e specificazioni tecniche in merito alle disposizioni di cui alla delibera stessa;

Atteso che il citato D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, ha confermato la cessazione al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020 con deliberazione del Consiglio dei ministri, e stante il termine delle connesse misure limitative degli spostamenti all’interno del territorio nazionale;

Ritenuto quindi opportuno stabilire, in ordine alla necessità di regolarizzazione della documentazione e delle domande presentate che siano sprovviste della firma del richiedente, che, entro e non oltre il 29 settembre 2023, i CAA provvedano a:

a) inviare via PEC ai Settori agricoltura caccia e pesca di ambito territoriale competenti per l’istruttoria copia delle domande sottoscritte con firma autografa da parte del richiedente;

b) depositare presso i medesimi Settori competenti per l’istruttoria le fidejussioni in originale;

Ritenuto inoltre di specificare che le fidejussioni firmate digitalmente dall’Ente garante, e non anche dal viticoltore richiedente, debbano comunque ritenersi validamente presentate, non essendo necessaria in tal caso la sottoscrizione del viticoltore;

Ritenuto infine di precisare che, stante la cessazione delle citate misure limitative degli spostamenti, è da ritenersi superata la deroga ai termini procedimentali introdotta nella citata deliberazione n. 419/2020, intendendosi di nuovo vigente il termine di 60 giorni, previsto dalla deliberazione n. 746/2016, per tutte le nuove domande presentate dalla data di pubblicazione nel BURERT del presente provvedimento;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- le Linee guida della Regione Emilia-Romagna sulla nuova modalità di gestione della privacy;

Evidenziato che il presente provvedimento non contiene dati personali;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge regionale n. 43 del 26/11/2001 ad oggetto “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7/3/2022 recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 concernente, in particolare, l’incarico di Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione sino al 31 marzo 2025;

- la propria determinazione n. 15496 del 10 agosto 2022 di individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito di questo Settore, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/1993;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di stabilire, in ordine alla necessità di regolarizzazione della documentazione e delle domande presentate che siano sprovviste della firma del richiedente, che, entro e non oltre il 29 settembre 2023, i CAA provvedano a:

a. inviare via PEC ai Settori agricoltura caccia e pesca di ambito territoriale competenti per l’istruttoria la copia delle domande sottoscritte con firma autografa da parte del richiedente;

b. depositare presso i medesimi Settori competenti per l’istruttoria le fidejussioni in originale;

2) di specificare che le fidejussioni firmate digitalmente dall’Ente garante, e non anche dal viticoltore richiedente, debbano comunque ritenersi validamente presentate, non essendo necessaria in tal caso la sottoscrizione del viticoltore;

3) di precisare che, stante la cessazione delle citate misure limitative degli spostamenti, è da ritenersi superata la deroga ai termini procedimentali introdotta nella citata deliberazione n. 419/2020, intendendosi di nuovo vigente il termine di 60 giorni, previsto dalla deliberazione n. 746/2016, per tutte le nuove domande presentate dalla data di pubblicazione sul Burert del presente provvedimento;

4) di inviare copia del presente atto tramite mail ai Centri di Assistenza Agricola dell’Emilia-Romagna e ai Settori agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale;

5) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, secondo quanto previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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