n. 44 del 12.03.2010 Parte Prima)

Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 3/11/2008 recante: "Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  •  la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ha stabilito all’art. 3, commi 1, 2 e 4, che le funzioni sismiche sono confermate in capo ai Comuni, i quali possono esercitarle autonomamente, in forma singola o associata, nell’osservanza degli standard minimi da definirsi dalla Giunta regionale con riferimento in particolare alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni;
  • la Giunta regionale, con deliberazione n. 1804 del 3 novembre 2008 “Approvazione degli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie”, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 194 del 19 novembre 2008, ha individuato nell’Allegato 1 gli standard minimi per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche da parte dei Comuni, al fine di assicurare la professionalità, l’efficienza e la tempestività nell’esercizio delle funzioni stesse;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 1804 del 2008:

  • per quanto attiene al requisito demografico, è stata individuata la soglia dimensionale di 100.000 abitanti, per assicurare un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche ed un efficace coordinamento e monitoraggio da parte della Regione;
  • per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche, è stata richiesta l’istituzione di una apposita struttura tecnica dotata di un team di lavoro, composto da un ingegnere civile o figura equipollente e da una figura tecnico-amministrativa, per ogni 300 pratiche annue soggette a controllo sismico;

Considerato che nel corso di diversi incontri di presentazione della nuova normativa svolti nel dicembre 2008, alcuni Comuni hanno espresso la volontà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni sismiche, presentando il suddetto carico di lavoro che richiede la costituzione di una struttura tecnica, dedicata esclusivamente allo svolgimento delle funzioni sismiche, pur non raggiungendo il requisito della dimensione demografica di 100.000 abitanti;

Ritenuto di poter accogliere l’istanza proveniente dalle amministrazioni comunali senza compromettere i principi di adeguatezza ed efficienza delle strutture, consentendo ai Comuni in forma singola o associata con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche qualora dimostrino l’esistenza di 300 pratiche annue di controllo sismico e quindi assicurino la costituzione di una struttura tecnica con un team di lavoro deputato esclusivamente all’esercizio delle funzioni sismiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Luigi Gilli;

voti unanimi e palesi

d e l i b e r a:

  1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la propria deliberazione n. 1804 del 3 novembre, “Standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica con riferimento alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica”, Allegato 1, nel senso di consentire l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche da parte dei Comuni in forma singola o associata che, pur non raggiungendo il requisito demografico dei 100.000 abitanti, dimostrino il raggiungimento delle 300 pratiche annue soggette a controllo sismico, che richiede la costituzione della struttura tecnica composta da un team di lavoro.
  2.  di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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