n.130 del 16.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Attuazione delle disposizioni della Legge regionale n. 26/2004, art. 25-quinquies, commi 3, 4, 5 e 6 relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 “Regolamento per l'esecuzione del R.D. 09/07/26 n. 1381 che costituisce l'associazione per il controllo della combustione”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. e ss.mm.ii.”;

- la legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso” e ss.mm.ii.;

- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione);

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, e successive modifiche e integrazioni

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la disciplina dettata dalla parte V, titolo II, in materia di impianti termici civili;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio 2018;

- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. e in particolare il titolo II, capo I, sul riordino delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- il regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Considerato che:

- la legge regionale n. 26/2004 ed in particolare i commi da 3 a 6 dell’art. 25-quinquies (come modificato dall’art. 33 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2016”) prevedono che:

  • in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW siano esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda;
  • ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, sia istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW;
  • la Giunta regionale definisca:

a) le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;

b) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;

c) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;

d) il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3;

  • per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006”; 

Dato atto che: 

- l’effettivo trasferimento delle funzioni in materia di ambiente ed energia oggetto della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. ha avuto luogo, in via generale, a partire dall’1 gennaio 2016, in seguito all’approvazione della propria deliberazione n. 2230/2015 ai sensi della stessa L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;

- riscontrate alcune criticità applicative della suddetta propria deliberazione n. 2230/2015 da parte delle Province e dell’ARPAE, in data 20 giugno 2016 con la nota prot. PG/2016/0463029 del Servizio Riforme istituzionali, rapporti con la conferenza delle regioni e coordinamento della legislazione del Gabinetto del Presidente della Giunta, sono state date indicazioni alle amministrazioni interessate sui tempi di trasferimento e sulle modalità di esercizio della funzione di rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione delle caldaie di potenza elevata disciplinata dal citato art. 287 del d.lgs. n. 152/2006. Nella nota viene precisato che:

a) l’Unità Tecnica di Missione (UTM) a competenza trasversale per l’attuazione della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., riunitasi in data 19 maggio 2016, ha condiviso la necessità di chiarire la data di effettivo passaggio della funzione di rilascio del patentino – che prima del riordino istituzionale di cui alla L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. era intestata alle Province – e di collegarla a uno specifico provvedimento regionale volto a dettagliarne i profili procedimentali;

b) la suddetta UTM ha deciso che la data di effettivo passaggio dalle Province all’ARPAE della funzione rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione delle caldaie di potenza elevata venga resa esplicita con apposito atto di Giunta, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25-quinquies della L.R. n. 26 del 2004 da parte della L.R. n. 9 del 2016;

c) è stato così ribadito che le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW devono essere esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ed è stato chiarito che la data di effettivo trasferimento della funzione deve essere definita dalla deliberazione di Giunta regionale con contenente i profili attuativi dell’art. 25-quinquies della L.R. n. 26/2004 e ss.mm.ii., tra cui il modello del patentino e le modalità secondo cui l’Agenzia gestirà il registro regionale degli abilitati e i procedimenti di abilitazione;

Considerato che, al fine di individuare la data di effettivo passaggio delle attività per il rilascio del patentino in capo ad ARPAE occorre definire:

- le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono state definite;

- il modello e i contenuti del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW;

- le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;

- il procedimento per il rilascio del patentino;

Visto l’Accordo adottato il 25 maggio 2011 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome recante “Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici”;

Richiamata la propria deliberazione n. 437/2012, con cui:

- sono state dettate le disposizioni per la formazione e gli esami finalizzati all’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW (cosiddetto patentino di secondo grado), ai sensi dell’art. 287, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 e conformemente al citato Accordo adottato il 25 maggio 2011 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- è stato previsto - ai sensi dell’art. 287, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 - che il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vapore, ai sensi del R.D. n. 824/1927, consente il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, senza la necessità di svolgere ulteriore formazione od esami;

Ritenuto che:

- la condizione relativa alla formazione professionale di cui all’art 25 quinquies, comma 5 lett. a. della L.R. n. 26/2004 risulta assolta;

- occorre definire il modello e i contenuti del patentino di abilitazione, le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW ed il procedimento per il rilascio del patentino;

Valutato, pertanto, di procedere con la definizione degli elementi previsti dall’art. 25 quinquies comma 5, lett. b., c., e d. e di fissare la data di effettivo passaggio dalle province all’ARPAE della funzione rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione delle caldaie di potenza elevata

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in mate-ria di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni e integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti con-seguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

– n. 56 del 25/01/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

– n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

– n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

– n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione Incarichi Dirigenziali Conferiti Nell'ambito Delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, E Nomina Dei Responsabili Della Prevenzione Della Corruzione, Della Trasparenza E Accesso Civico, Della Sicurezza Del Trattamento Dei Dati Personali, E Dell'anagrafe Per La Stazione appaltante”;

– n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

– n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli in-terni nella Regione Emilia-Romagna”

- n. 121 del 6 febbraio 2017 “Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n. 93/2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 (come modificato dall’art. 33 della legge regionale comunitaria per il 2016), le disposizioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative all’abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW;

2) di prevedere che le disposizioni di cui all’Allegato A siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, data da cui decorre anche l’effettivo passaggio della funzione di rilascio del patentino in capo all’ARPAE;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico e nel sito web della Regione Emilia-Romagna;

4) di trasmettere la presente deliberazione ad ARPAE, alle Province ed all’Organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all’art. 25-quater della L.R. n. 26 del 2004 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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