n. 164 del 30.11.2010 (Parte Seconda)
Comune di Monte San Pietro – Valutazione positiva, con limitazioni, dei progetti di servizio civile nazionale ai sensi del prontuario allegato al D.P.C.M. 9 novembre 2009
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1 la valutazione positiva del progetto di servizio civile nazionale: Il servizio civile e la rete dei servizi scolastici: per una cultura dell’integrazione e dell’accoglienza presentato dall’ente: Comune Di Monte San Pietro con le seguenti limitazioni:
- eliminazione delle previsioni riportate nella voce 8.3, in base alle quali in modo stabile i giovani di servizio civile svolgeranno i propri interventi presso altri luoghi del territorio (asilo nido), in quanto trattasi di sedi che non trovano coerente riscontro nella voce 16 “Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto”, né risultano tra le sedi d’attuazione di progetto accreditate. La richiamata previsione, dunque, viola il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi” approvato con DPCM 4 novembre 2009, in particolare il punto 3.1 Limiti, che prevede: “I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate”.
A nulla rileva il fatto che alla voce 16 della scheda progetto sia stata indicata la sede d’attuazione regolarmente accreditata, atteso che:
- l’ente stesso dichiara in modo palese nella precedente voce 8.3 l’impegno dei giovani presso sedi d’attuazione di progetto non accreditate;
- l’indicazione di sedi d’attuazione diverse nell’ambito dello stesso progetto genera confusione nei giovani in merito all’effettiva sede di servizio in fase di scelta del progetto;
- per le sedi non accreditate indicate nella voce 8.3 della scheda progetto l’ente non ha fornito le garanzie relative all’idoneità in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, previste per l’iscrizione delle sedi di attuazione progetto all’albo di servizio civile. L’assenza di dette garanzie pregiudica il risarcimento del danno ai volontari da parte dell’Assicurazione a seguito di eventuali infortuni degli stessi durante il servizio.
Ad abundantiam nelle sedi non accreditate di cui sopra è presente personale non comunale, ma appartenente alla Coop.Sociale “Società Dolce”, ente accreditato autonomamente per il servizio civile, configurando in tal modo una violazione sia dell’Allegato 5 del Prontuario approvato con DPCM 4/11/2009, stante l’assenza di personale con rapporto diretto col Comune, sia dei limiti quantitativi previsti per la progettazione fissati col predetto Prontuario e con la deliberazione di giunta regionale n. 2046/2009. Più conformemente alla disciplina richiamata le attività in questione dovrebbero trovare i necessari presupposti nell’accreditamento della sede da parte della citata cooperativa e nella coprogettazione tra i due enti interessati;
- eliminazione della previsione contenuta nella voce 22 “Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64”, in quanto non trattasi di requisiti, ma al più di obblighi già evidenziati alla competente voce 15 della scheda progettuale;
- eliminazione della previsione riportata alla voce 28 di “Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae”, in quanto le indicate competenze utili alla crescita professionale dei volontari acquisibili con la partecipazione alla realizzazione del progetto non risultano riconosciute da alcun soggetto, né dall’Ente proponente il progetto stesso, in difformità al punto 28 delle Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia di cui al Prontuario approvato con DPCM 4/11/2009;
2 di inviare la presente determinazione all’ente interessato;
3 di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
4 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge 1034/71, come modificata dalla legge 205/00 o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal DPR 1199/71, come modificato dalla legge 205/00.