n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione dell'asse orientale Correggio, Rio Saliceto, Rolo - Primo lotto, presentato dalla Provincia di Reggio Emilia (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9)
LA GIUNTA DELLA REGINE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 21 maggio 1999, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto “Asse orientale (Correggio - Rio Saliceto - Rolo) - I lotto”, che si sviluppa interamente in Comune di Correggio, in Provincia di Reggio Emilia, presentato dalla Provincia di Reggio Emilia, dalla ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:
1. per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto le azioni di mitigazione previste nel progetto e nella relazione di screening;
2. al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
3. durante le fasi di cantiere dovrà essere garantita la continuità e l’efficienza del reticolo di drenaggio delle acque superficiali al fine di evitare difficoltà di scolo delle acque e formazione di ristagni a monte dell’infrastruttura;
4. dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
5. per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla circolazione dei mezzi di cantiere si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti delle piste di cantiere e delle aree di cantiere non impermeabilizzate, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- limitare la velocità di transito dei mezzi sulle piste di cantiere a 30 km/h;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- prevedere impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dai cantieri;
6. provvedere all’impermeabilizzazione delle aree di cantiere adibite a deposito o lavorazioni potenzialmente inquinanti ed alla raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento che andranno sottoposte ad adeguato trattamento;
7. per le operazione di getto dei calcestruzzi si dovrà provvedere alla predisposizione di vasche a tenuta per la raccolta delle acque di esubero che andranno opportunamente smaltite;
8. per l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai lavori di cantiere andranno utilizzati siti regolarmente autorizzati sulla base di quanto disposto dagli specifici strumenti di pianificazione di settore vigenti, privilegiando quelli più idonei alla minimizzazione degli impatti legati al traffico;
9. per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare separatamente dalle altre tipologie di materiale in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
10. deve essere definito il bilancio movimenti terra tra inerti scavati e riportati; con la individuazione anche delle eventuali aree di stoccaggio del materiale scavato;
11. nel caso in cui sia previsto il riutilizzo dei materiali di risulta degli scavi al di fuori del cantiere, il progetto esecutivo dovrà contenere apposito elaborato a firma del progettista in cui si dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dal’art. 186, del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
12. in riferimento alle classi di rischio sismico, la classe G attribuita all’area in oggetto, è quella tipica di zone soggette ad amplificazione stratigrafica e, potenzialmente, a cedimenti per presenza di sedimenti fini (limi e argille) con caratteristiche meccaniche scadenti; nel caso tale presenza dovesse essere confermata nel corso delle indagini geognostiche, come indicato nell’art. 75 delle NTA del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, occorrerà stimare i cedimenti attesi;
13. nelle zone in classe F, invece, gli effetti previsti sono l’amplificazione stratigrafica e la liquefazione; ciò impone che oltre al fattore di amplificazione litologico venga valutato il potenziale di liquefazione e gli eventuali cedimenti;
14. come dichiarato in progetto, questi approfondimenti dovranno quindi essere effettuati negli studi geologico-sismici previsti nella prossima fase progettuale;
15. per quanto riguarda le modifiche perviste al Canale Mandriolo e al cavo Argine, come da nota prot. PG/2011/271756 del 9/11/2011 da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale si prevede che:
a) “per quanto riguarda il Cavo Argine, nel tratto di parallelismo tra cavo Argine e strada, la distanza tra il ciglio esterno del fosso stradale e li ciglio esterno del Cavo Argine dovrà essere maggiore o uguale a 5,00 metri; tale fascia di 5,00 metri dovrà essere liberamente accessibile al Consorzio per la manutenzione del cavo e la sorveglianza idraulica e priva di ingombri od ostacoli al passaggio delle macchine operatrici;
b) per tutto il tratto di cavo Argine oggetto di modifica planimetrica, sia a monte che a valle del manufatto sottopassante la strada, entrambe le sponde e il fondo dovranno essere rinforzati con massi clclopici con una faccia piana posati a secco, per evitare franamenti ed erosioni delle sponde e del fondo; i rivestimenti in sponda potranno essere effettuati a partire dal fondo e fino a una quota di 0,50 metri inferiore alla quota della sommità arginale;
c) il manufatto al di sotto del cavo Argine dovrà essere realizzato con luce minima di metri 6,00 e altezza minima dl metri 2,50 (l’intradosso del ponte deve avere quota superiore o uguale al ciglio superiore del cavo, in modo che il pelo libero dell’acqua, anche in situazioni di massima piena, non lambisca la parte inferiore dell’impalcato); il manufatto sottopassante la strada dovrà essere prolungato a monte e a valle in modo da consentire il passaggio dei mezzi meccanici (almeno 5,00 metri netti di passaggio) sulla sponda opposta del cavo, senza che debbano interessare la sede stradale; a monte e a valle saranno realizzati manufatti per raccordare opportunamente la sezione scatolare con la sezione in terra del cavo (rivestita in massi), attraverso la realizzazione di muri di testata e di due muri discendenti che si vanno a incastrare nelle sponde in terra, collegati da platea di fondazione; la quota di scorrimento dello scatolare dovrà essere definita in posto con il personale consortile, in ogni caso in fase di progettazione dovrà essere impostata circa 30 cm inferiore alla quota di scorrimento attuale del cavo;
d) la sezione del cavo Argine nel tratto oggetto di modifica di tracciato dovrà essere delle dimensioni: base inferiore di 3,00 metri e sponde con scarpata 3x2 (3 di base per 2 di altezza);
e) per quanto riguarda il Canale Mandriolo,occorre realizzare un manufatto scatolare di 1,60 metri di base per 1,30 metri di altezza, che si raccorda, mediante pozzetto ispezionabile, al manufatto esistente sovrappassante il cavo Argine e secondo tracciato rettilineo, con termine ad est della strada in idoneo pozzetto/manufatto di raccordo con la sezione in terra del canale; il nuovo tombamento dovrà essere prolungato verso est, di almeno 5,00 metri oltre il ciglio del nuovo fosso stradale per consentire il collegamento transitabile dai mezzi, tra le due sponde del canale in terra;
f) tutte le prescrizioni sopra indicate dovranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva in quanto, prima della esecuzione delle opere, la Provincia dovrà chiedere, al Consorzio di Bonifica competente, la prescritta Concessione, ai sensi del RD 368/1904, per la risoluzione delle interferenze tra la nuova viabilità e le infrastrutture pubbliche di bonifica;
16. la realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale dovrà essere conforme alla LR 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alle specifiche tecniche definite nei relativi strumenti di attuazione (Direttiva approvata con Delibera di G.R. n. 2263/2005 e Circolare approvata con determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 14096 del 12 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni);
17. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Servizio Gestione Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, alla Provincia di Reggio Emilia - Assessorato Ambiente, al Comune di Correggio, all’ARPA e all’AUSL;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
d) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.