SUPPLEMENTO SPECIALE n. 78 - 10.06.2011

Relazione

Il progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 «Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole»” nasce dall’esigenza di consentire alla Regione Emilia-Romagna di continuare a far parte del gruppo di promotori della Fondazione stessa, nonostante le recenti innovazioni legislative che pongono limiti alla possibilità per gli Enti pubblici di partecipare al capitale ed alla compagine sociale di organismi di diritto privato. Infatti la Fondazione rappresenta una importante istituzione per la memoria dei tragici fatti che hanno interessato il nostro territorio durante il periodo della resistenza all’occupazione nazifascista, nella seconda guerra mondiale. Essa vede anche una significativa partecipazione internazionale e si caratterizza per le finalità di promozione e svolgimento di iniziative di ricerca e di informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, per affrontare il tema della gestione non violenta di conflitti e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo.

In materia di partecipazioni pubbliche ad organismi di diritto privato è intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di adottare svariate misure di riforma delle proprie strutture organizzative, nonché di provvedere al riordino delle partecipazioni al capitale di altri soggetti giuridici (quali enti pubblici, fondazioni e associazioni). Nell’attuale quadro di emergenza finanziaria, è infatti indispensabile realizzare interventi di contenimento della spesa pubblica che consentano un uso razionale delle risorse disponibili.

L’art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, in particolare, ha stabilito che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Tale previsione non si applica direttamente alla Regioni, ma costituisce “norma di principio” in tema di coordinamento della finanza pubblica cui le stesse Regioni devono adeguarsi (ai sensi del comma 20 del medesimo art. 6).

La norma statale ha trovato attuazione nell’ordinamento regionale mediante il comma 1 dell’art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (legge finanziaria), a norma del quale la riduzione “dei componenti degli organi di amministrazione, nonché quelli di revisione e di controllo” prevista dalla stessa norma statale si applica agli organismi pubblici con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale. L’adeguamento degli statuti di tali organismi, prosegue la norma, “costituisce condizione per la prosecuzione della partecipazione della Regione agli enti”.

In virtù di tale clausola generale, a tutti gli organismi di diritto privato ai quali attualmente la Regione partecipa si impone quindi l’obbligo di procedere all’adeguamento dei rispettivi statuti – pena, in caso contrario, la cessazione della partecipazione regionale – anche se le leggi che hanno originariamente autorizzato la Regione a partecipare all’Ente non pongono limiti espliciti alla dimensione dei suoi organi. 

Tutti gli enti partecipati dalla Regione debbono procedere pertanto a riformare i propri statuti, riducendo il numero dei componenti degli organi che – ai sensi della legge e degli statuti stessi – svolgono attività riconducibili alla “amministrazione” o al “controllo”. Ai limiti posti dall’art. 48 della L.R. n. 14 del 2010 sfuggono infatti soltanto organi che ricoprono, all’interno dell’organizzazione dell’ente, un ruolo di diversa natura, che deve risultare disciplinato con chiarezza dallo statuto ed essere riconducibile a funzioni di indirizzo, ausilio, consulenza o simili.

Tuttavia, in alcuni casi, per la particolarità delle norme che autorizzavano la Regione a partecipare all’Ente, può risultare necessario procedere anche all’adeguamento della stessa legge di autorizzazione.

Proprio questa è la finalità perseguita dal progetto di legge, che si compone di un solo articolo. Esso modifica l’art. 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, recante la “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole”, fissando le nuove condizioni cui è subordinata la partecipazione regionale. Stabilisce in particolare che lo Statuto della Fondazione deve prevedere che sia istituito un Consiglio di indirizzo - due dei cui membri siano nominati dalla Regione – e che alla Regione spetti altresì la nomina di un membro del Consiglio di amministrazione. Alla nomina di quest’ultimo provvede la Giunta regionale, mentre i due componenti del Consiglio di indirizzo sono nominati dall’Assemblea legislativa con voto limitato ad uno.

Sono in tal modo rispettati i requisiti imposti dalla legislazione anche statale ai fini della partecipazione ad organismi di diritto privato e, al contempo, è garantito un opportuno equilibrio istituzionale, salvaguardando altresì la rappresentanza delle minoranze.

Di conseguenza viene modificata anche la norma attinente alla relazione annuale che la Fondazione deve presentare.

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