SUPPLEMENTO SPECIALE N.70 DEL 17 FEBBRAIO 2022

Relazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le problematiche sulla sicurezza e affidabilità degli approvvigionamenti energetici, sul prezzo dei combustibili fossili, sulle emissioni in atmosfera di gas serra e sui cambiamenti climatici fanno dell’energia un tema di rilievo nelle politiche europee, nazionali e regionali e impongono, a tutti i livelli, la ricerca di soluzioni ambientalmente sostenibili e l’individuazione di strategie che favoriscano, nel minor tempo possibile, la transizione verso una economia più verde ed una società a basse emissioni di carbonio.

In tale quadro, l’Unione europea ha compiuto i primi passi verso una politica energetica comune sin dagli anni ’90 e successivamente ha avviato un percorso che ha portato alla pubblicazione di una serie di direttive, regolamenti, piani e comunicazioni che hanno progressivamente stabilito obiettivi sempre più ambiziosi in materia di clima ed energia e definito il quadro di riferimento per la transizione dell’Europa all'energia verde.

Tra le misure adottate, particolare rilievo assume la Direttiva UE n. 2001 dell’11 dicembre 2018, la cui finalità è quella di incoraggiare un maggiore uso di energia da fonti rinnovabili quale strumento fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere l’ambiente e ridurre la dipendenza energetica, nonché contribuire alla leadership tecnologica e industriale dell’Unione europea e alla creazione di posti di lavoro e crescita.

Obiettivi che, secondo il Legislatore europeo, possono essere traguardati, tra l’altro, attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumo collettivo allo scopo di produrre e condividere energia in forma collettiva, traendone benefici.

In Italia, i contenuti della Direttiva 2018/2001/UE sono stati prima parzialmente recepiti dall’art. 42-bis del Decreto Legge n.162 del 30 Dicembre 2019 convertito dalla Legge n. 8 del 28 Febbraio 2020, grazie al quale il Legislatore nazionale ha inteso consentire, in via sperimentale, l’attivazione di forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e l’istituzione di comunità energetiche rinnovabili secondo specifiche modalità e condizioni, e successivamente compiutamente attuati con l’emanazione del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Quanto alla Regione Emilia-Romagna, il suo impegno in tale ambito è testimoniato dalle numerose iniziative volte a favorire ed accelerare la transizione energetica ed ecologica della regione, tra cui, nel dicembre del 2020, la sottoscrizione, insieme a enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche, del Patto per il Lavoro e per il Clima.

Documento che prevede il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 e il passaggio alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035 e che impegna la Regione, tra l’altro, ad emanare una Legge regionale sulle comunità energetiche al fine di incrementare la produzione e l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’accumulo.

Per proseguire dunque nella direzione tracciata dal Legislatore europeo e nazionale, con la presente proposta si intende dotare la Regione Emilia-Romagna di una legge finalizzata alla promozione e al sostegno dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche rinnovabili che ponga persone fisiche, imprese, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale al centro della transizione energetica.

L’articolo 1 individua l’agevolazione della produzione distribuita, dello scambio, dell'accumulo e della cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, la riduzione della povertà energetica e sociale e la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete quali finalità della presente legge, il cui perseguimento è realizzato attraverso la promozione dell’istituzione di comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/Ue e dal D.Lgs. 199/2021.

L’articolo 2 contiene la definizione di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, specifica la loro attività e quella dei loro membri e chiarisce gli obiettivi sottesi alla loro costituzione quali soggetti giuridici.

Nel dettaglio, il comma 1, in coerenza con la normativa europea di riferimento, definisce le comunità energetiche rinnovabili quali soggetti giuridici che operano senza finalità di lucro, composti da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il comma 3 chiarisce che l’obiettivo primario delle comunità energetiche è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, anche attraverso l’eventuale l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica.

I commi 2 e 4 precisano che l’attività delle comunità energetiche consiste nel realizzare progetti finalizzati prioritariamente alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale e sperimentare nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi aumentando l'efficienza energetica attraverso la costruzione di sistemi sostenibili, e che i membri delle comunità partecipano alla generazione distribuita di tale energia e si occupano della gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulo, di fornitura e di aggregazione, nonché alla sperimentazione e promozione di nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici. Inoltre, il comma 4 stabilisce che in aggiunta alle predette attività, le comunità energetiche rinnovabili possono altresì offrire servizi ulteriori alla produzione e condivisione di energia rinnovabile, tra i quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - la norma richiama i servizi di promozione della mobilità elettrica e digitalizzazione dei sistemi, nonché quelli funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare.

Il comma 5 fornisce la definizione di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

L’articolo 3 individua le azioni di sistema e le misure di sostegno e promozione per la costituzione e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. Tali risorse sono erogate, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, attraverso contributi e strumenti finanziari.

Nel dettaglio, la disposizione in commento attribuisce in primo luogo alla Regione sia il compito di sostenere la predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e di gruppi di autoconsumo collettivo, nonché l’acquisto e l’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli ulteriori servizi offerti.

In secondo luogo, l’articolo 3 attribuisce alla Regione il compito di sostenere i soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini sui temi dell’energia rinnovabile, dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche).

Parimenti, il comma 2 dell’articolo 3 prevede che la Regione promuova iniziative per la formazione e il potenziamento, anche all’interno degli enti locali, delle professionalità coinvolte nelle procedure di costituzione gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con le Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.

Da ultimo, la norma in commento prevede che la Regione stipuli accordi con i comuni e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche”, anche attraverso la realizzazione di sportelli informativi e il potenziamento degli sportelli territoriali Energia.

Infine, allo scopo di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, l’articolo 3 prevede che la Regione e gli Enti locali individuino entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche nella loro disponibilità da mettere a disposizione anche di terzi per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, ove essi non siano già utilizzati dagli Enti stessi per questi o altri fini.

L’articolo 4 prevede che la Regione, al fine di contrastare la povertà energetica e l’abbandono delle aree montane e favorire l’inclusione sociale, promuova e sostenga, attraverso la concessione di maggiori contributi, la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili composte per almeno un terzo da soggetti con fragilità economica determinata dall’indicatore ISEE definito dagli atti di Giunta ovvero da enti del terzo settore, oppure situate in aree montane ed interne del territorio regionale o, in alternativa, che realizzano progetti di inclusione e solidarietà, anche attraverso la collaborazione con gli Enti locali e con gli enti del terzo settore. Inoltre, la norma prevede che possano beneficiare di contributi maggiorati anche le comunità energetiche tra i cui membri sono presenti Enti locali che hanno approvato piani e/o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale previsione mira a premiare gli enti locali che abbiano, ad esempio, aderito al Patto dei Sindaci per il clima dell’Unione Europe, adottato strategie di decarbonizzazione e per il raggiungimento della neutralità climatica, promosso piani di gestione integrata secondo gli indirizzi della strategia tematica per l’ambiente, adottato strumenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e sviluppare della mobilità e dei trasporti sostenibili e così via.

L’articolo 5 stabilisce che è istituito, presso la direzione generale competente, il Registro delle Comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, disciplinato con successivo atto della Giunta e funzionale alla raccolta dei dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza del Tavolo tecnico permanente.

A tal fine, la norma prevede i contenuti minimi del Registro e le modalità della sua implementazione ai fini delle attività del Tavolo tecnico.

L’articolo 6 prevede che venga istituito, con atto della Giunta regionale, un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, UPI E-R, ENEA nonchè dai Cluster regionali competenti in materia, con funzioni di analisi dei risultati in termini energetici delle CER, nonché di promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche e individuazione delle “migliori pratiche” per la diffusione sul territorio regionale delle CER.

Il medesimo articolo prevede inoltre che il Tavolo tecnico, per lo svolgimento delle attività di sua competenza, possa promuovere audizioni e l’organizzazione di momenti di confronto con i rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro di cui all’art. 5, con i rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonchè con altri soggetti che ritiene opportuno ascoltare e consultare o che ne fanno espressa richiesta, al fine di dare loro voce.

L’articolo 7 prevede cheai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione possa avvalersi dell’assistenza tecnica di proprie società in house e di altri soggetti competenti.

L’articolo 8 definisce la clausola valutativa della presente legge e attribuisce all’Assemblea legislativa l’esercizio del controllo sull’attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Affinchè l’Assemblea possa svolgere una valutazione oggettiva e puntuale dei risultati ottenuti a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, l’articolo 8 incarica la Giunta regionale di trasmettere alla commissione consiliare competente, con periodicità triennale, una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge completa dei dati relativi alla tipologia degli interventi attuati e delle risorse stanziate e utilizzate, del numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché del loro impatto in termini di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e di aumento dell’uso di energie rinnovabili e delle criticità eventualmente riscontrate. La norma prevede infine che la Regione possa promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.

L’articolo 9 indica le risorse necessarie per finanziare gli interventi previsti dalla presente legge.

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