n.293 del 13.10.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Azienda Agricola Gennari – Società agricola - Domanda 19.03.2021 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso promiscuo agricolo, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Panocchia. Concessione di derivazione. Proc.PR21A0008. SINADOC 11874

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’ Azienda Agricola Gennari - Societa' Agricola, Sede legale Parma (PR) Strada Bassa n 35 CAP 43124 Frazione Vigatto, Indirizzo PEC gennariss@legalmail.it, Numero REA PR – 204498, Codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese 00351550348, Partita IVA 00351550348, la concessione di 2derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0008 (ex PR05A0143), ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 78,33;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Località Panocchia, Strada Val Parma, n. 127; Dati catastali: foglio 53 mappale 2 di proprietà del concessionario, coordinate UTM RER x: 604.355, Y: 949.427;

– destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo;

– portata massima di esercizio pari a l/s 1,7;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5100;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2030;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-4616 del 17/09/2021

(omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31.12.2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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