n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Procedura per il trasferimento immediato degli alloggi inizialmente destinati alla locazione o all'assegnazione in godimento a termine di medio periodo realizzati con risorse pubbliche nell'ambito del Programma di edilizia residenziale 2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 252 del 28 febbraio 2011 “L.R. n. 24/2001. Approvazione procedure e definizione requisiti soggettivi per la gestione del programma di edilizia residenziale sociale 2010.”, come modificata dalla propria deliberazione n. 1377 del 25/9/2017 e 497 del 18/5/2020;

Considerato che le proprie deliberazioni sopracitate prevedono:

- la possibilità di trasformare il titolo di godimento dell’alloggio da locazione o assegnazione in godimento a termine di medio periodo a proprietà, sulla base di apposita autorizzazione regionale e previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste a partire dal quarto anno dalla data della firma del contratto di locazione o dell'atto di assegnazione in godimento, esclusivamente a favore del soggetto che lo abita;

- che i quattro anni richiesti dalla propria deliberazione n. 252 del 2011, Allegato A, punto 5.1, per poter trasformare il titolo di godimento dell’alloggio da locazione o assegnazione in godimento a termine a proprietà decorrono dalla data della firma del primo contratto di locazione o del primo atto di assegnazione in godimento e che al fine di determinare la sussistenza della condizione richiesta devono essere cumulati gli eventuali periodi locativi o di assegnazione sul medesimo alloggio;

Rilevato:

- che il programma regionale di Edilizia residenziale sociale 2010 (ERS 2010) ha consentito la realizzazione di differenti tipologie di interventi di edilizia residenziale sociale destinati ad incentivare ogni possibile tipo di titolo di godimento degli alloggi, compreso la locazione o l’assegnazione in godimento a termine di medio periodo (non inferiore a 10 anni);

- che gli alloggi per la locazione o l’assegnazione in godimento a termine di medio periodo rappresentano una tipologia d’intervento che consente di dare una risposta temporanea alle istanze di fabbisogno abitativo delle famiglie che poi ne usufruiscono;

- che in molti casi le stesse famiglie che dovrebbero occupare tale tipologia di alloggi, in locazione o assegnazione in godimento a termine di medio periodo, chiedono di poter acquistare subito l’alloggio in quanto:

- si trovano in condizioni economiche tali da poter acquisire immediatamente l’alloggio, anche in considerazione delle attuali favorevoli condizioni dei costi del denaro, che possono consentire di contrarre mutui ipotecari con istituti di credito a tassi di interesse vantaggiosi per l’acquisto della prima casa di abitazione, anche per famiglie meno abbienti;

- preferiscono non incorrere nel rischio di fallimento o liquidazione del soggetto attuatore, tenuto conto che in questi ultimi anni, a seguito della crisi economica che ha manifestato i suoi effetti negativi nel settore edilizio, molte cooperative o imprese sono incorse in procedure concorsuali;

Dato atto che per i nuclei familiari, assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici destinati alla locazione o al godimento a termine di medio periodo, l’acquisto immediato dell’alloggio può rappresentare l’occasione per una stabile soluzione del problema della prima casa d’abitazione;

Ritenuto pertanto di autorizzare il trasferimento della proprietà degli alloggi realizzati con contributi pubblici inizialmente destinati alla locazione o all’assegnazione in godimento a termine di medio periodo alle condizioni riportate nell’Allegato 1 parte integrante di questo atto;

Ritenuto di prevedere che l’esecutività della deliberazione decorra dalla pubblicazione della medesima nel BURERT;

Visti:

- la L.R. n. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari applicative prot. PG/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/779385 del 21 dicembre 2017;

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare l’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente “Procedura per il trasferimento immediato degli alloggi inizialmente destinati alla locazione o all’assegnazione in godimento a termine di medio periodo realizzati con risorse pubbliche nell’ambito del programma di Edilizia Residenziale 2010 ;

2) di stabilire che l’esecutività della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione della medesima, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

3) di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

Procedura per il trasferimento immediato degli alloggi destinati inizialmente alla locazione o all’assegnazione in godimento a termine di medio periodo realizzati con risorse pubbliche nell’ambito del programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010.

Indice

1. Premesse

2. Ambito di applicazione

3. Modalità di presentazione della domanda

4. Assenso del Comune alla trasformazione

5. Convenzioni o atti unilaterali d’obbligo

6. Contributo

7. Obblighi residui

8. Disposizioni generali

1. Premesse

Nel presente allegato vengono definite la procedura e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento immediato in proprietà degli alloggi realizzati con contributi pubblici inizialmente destinati alla locazione o assegnazione in godimento a termine di medio periodo da cooperative o imprese edilizie nell’ambito del programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010 (ERS 2010).

Il contributo pubblico erogato nell’ambito di tale programma obbliga gli operatori di cui all’art. 14, comma 3, L.R. n. 24/2001, a destinare gli alloggi realizzati alla locazione o all’assegnazione in godimento a termine di medio periodo per un determinato periodo, e al rispetto di quanto previsto nella convenzione sottoscritta dall’operatore con il Comune o nell’atto unilaterale d’obbligo e degli impegni assunti con la domanda di partecipazione al bando.

A seguito del rilascio da parte della Regione della autorizzazione gli alloggi possono essere alienati ai nuclei familiari che hanno manifestato interesse all’acquisto immediato, venendo quindi meno il vincolo della destinazione alla locazione a termine di medio periodo.

2. Ambito di applicazione

L’autorizzazione al trasferimento in proprietà immediata può essere richiesta dagli operatori attuatori dell’intervento esclusivamente a favore del nucleo familiare che ha manifestato l’interesse ad acquisire direttamente in proprietà l’alloggio oggetto di contributo, anziché dopo un periodo in locazione o assegnazione in godimento a termine di medio periodo.

L’assegnazione deve aver luogo entro il termine fissato al punto 3.3 dell’allegato A alla delibera G.R. 252/2011.

3. Modalità di presentazione della domanda

La presentazione della domanda, in regola con l’imposta di bollo [1], redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, deve essere effettuata compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, disponibile alla pagina web dedicata alle “vendite e locazioni” al seguente indirizzo:

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative

Il modulo di richiesta e la documentazione allegata devono essere inviati per posta certificata (PEC) all’indirizzo pru@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Tutti i documenti devono essere prodotti in formato pdf; la richiesta di autorizzazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere firmate digitalmente dal sottoscrivente.

4. Assenso del Comune alla trasformazione

Al fine del rilascio dell’autorizzazione da parte della Regione è necessario che il Comune abbia espresso il proprio assenso alla vendita immediata degli alloggi con indicazione in ordine alla necessità o meno di modificare la convenzione o atto unilaterale d’obbligo

L’assenso del Comune dovrà essere raccolto dall’operatore prima della presentazione della domanda alla Regione e allegato alla domanda stessa.

5. Convenzioni o atti unilaterali d’obbligo

Le convenzioni o gli atti unilaterali d’obbligo, nei casi in cui ciò sia necessario, devono conseguentemente essere modificate, prima della alienazione degli alloggi.

6. Contributo

L’operatore è tenuto a riconoscere l’intero ammontare del contributo erogato spettante al singolo alloggio al nucleo familiare al momento della stipula dell’atto pubblico di assegnazione/trasferimento della proprietà in conto prezzo di vendita.

Nell’atto pubblico sopra citato oltre agli obblighi, vincoli, requisiti sanzioni previsti nel bando dovrà essere espressamente riportato l’importo del contributo.

Nel caso in cui gli atti notarili non contenessero quanto sopra indicato dovranno essere integrati con ulteriore apposito atto.

Il calcolo del contributo da riconoscere al nucleo familiare continua a essere determinato secondo le modalità stabilite dalla delibera della Giunta 252/2011 al punto 5.1 dell’Allegato A così come modificate dalla delibera della Giunta regionale n. 1377/2017, nel caso di alloggi già assegnati in locazione o assegnazione in godimento a termine di medio periodo alla data di adozione del presente provvedimento.

7. Obblighi residui

L’operatore è tenuto al rispetto di tutte le obbligazioni assunte in fase di partecipazione al Bando, con particolare riguardo a quelle che hanno consentito l'attribuzione di punteggi premiali.

Ne può essere ammessa la deroga solo per eccezionali motivi. In ogni caso, la deroga non è ammessa nel caso in cui la perdita dei punti premiali originariamente assegnati, comporti l’esclusione dalla graduatoria.

8. Disposizioni generali

Termine di conclusione del procedimento

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso entro il termine di 45 giorni, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. d), della L.R. n. 32 del 1993.

La Regione, ad esito del procedimento istruttorio, autorizza la vendita dell’alloggio a favore del nucleo familiare che ha manifestato interesse ad acquisire in proprietà l’alloggio anziché in locazione o assegnazione in godimento a termine di medio periodo.

Sospensione dei termini

Qualora nel corso dell’istruttoria si ravvisi la necessità di integrazioni documentali o di chiarimenti, la Regione ne dà comunicazione al soggetto interessato assegnando, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. n. 241 del 1990, il termine di 30 giorni per provvedere ad integrare la documentazione o inviare i chiarimenti.

La comunicazione indicata sospende i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni documentali o dei chiarimenti richiesti o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine dei 30 giorni.

La mancata presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti, o il mancato rispetto del termine dei 30 giorni, comporta l’improcedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990, che verrà disposta con determina dirigenziale.

Provvedimento conclusivo

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990 ed è trasmesso al richiedente, ove possibile via PEC.

Il provvedimento di improcedibilità non pregiudica la facoltà di presentarne una nuova richiesta di autorizzazione.

Il provvedimento di diniego viene emanato in conformità alla disciplina prevista all’art. 10-bis della L. n 241 del 1990 relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Avverso di essi si può ricorrere, secondo le leggi nazionali, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) o al Capo dello Stato.

Condizioni per il perfezionarsi dell’atto autorizzativo

Dal ricevimento da parte dell’operatore dell’atto autorizzativo decorre il termine perentorio di tre mesi per modificare la convenzione o atto unilaterale d’obbligo, ove necessario.

L’autorizzazione alla vendita si perfeziona con la modifica della convenzione comunale o atto unilaterale d’obbligo, ove necessario.

Il rogito deve riportare gli estremi della eventuale modifica della convenzione.

Competenza ad emanare il provvedimento

In conformità alle disposizioni normative vigenti ed in applicazione delle prescrizioni tecnico-operative indicate nella delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., il provvedimento è approvato con determinazione del dirigente regionale competente.

Revoca del contributo

La Regione procede alla revoca del contributo erogato con conseguente restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 del Codice civile, nel caso di alienazione dell'alloggio effettuata in difetto dell'autorizzazione regionale.

Controlli delle dichiarazioni sostitutive

In tutti i casi in cui è previsto che le situazioni o i fatti possano essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la Regione provvede ad effettuare controlli secondo la normativa vigente.

[1] La marca da bollo di importo pari a 16,00 euro deve essere applicata sulla copia cartacea. Nel caso di inoltro della domanda tramite PEC la stessa deve essere conservata dal richiedente e nella domanda devono essere riportati i dati reperibili sulla marca da bollo (data emissione e codice identificativo). Il bollo deve riportare una data anteriore a quella di invio della domanda. La mancata presentazione dello stesso nei casi dovuti comporta la non regolarità dell’istanza e la conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate. La copia cartacea deve essere esibita a richiesta della Regione.

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