n.275 del 30.10.2015 (Parte Prima)
NOTE
Nota all’art. 2
Comma 1
1) il testo dell’articolo 1, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell' articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
c) Agenzia regionale di protezione civile;
d) Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
e) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito "IBACN").
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dall'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta che costituisce attività giornalistica e a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.».
Nota all’art. 3
Comma 1
1) il testo dell’articolo 2, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 2 - Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel testo vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante accesso a banche dati attraverso reti telematiche.
3. L'«indirizzo» si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L'"indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.».
Nota all’art. 4
Comma 1
1) il testo dell’articolo 5, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 5 - Comunicazione dalla Giunta all'Assemblea legislativa
1. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, all'Assemblea legislativa i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
2. I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari, in particolare, per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.».
Nota all’art. 5
Comma.1.
1) il testo dell’articolo 8, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art 8 - Pubblicazione delle graduatorie nel BURER e sul sito web istituzionale della Regione.
1. La Giunta può pubblicare nel BURER e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome o denominazione, luogo di esercizio dell'attività o sede legale, punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi, sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio, possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di ex-aequo.».
Nota all’art. 6
Comma1
1) il testo dell’articolo 9, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 9 - Comunicazione e diffusione di corsi di formazione, eventi, convegni, attività di ricerca e documentazione
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti eventi e convegni organizzati dai Titolari stessi, corsi di formazione anche rilevanti per l'Educazione continua in medicina (ECM), comprensivi dei nominativi e delle qualifiche dei relatori o dei docenti, delle denominazioni e dei recapiti degli enti e delle società partecipanti, degli indirizzi telematici se forniti per finalità di promozione dell'offerta formativa e delle attività istituzionali dei Titolari.
2. I Titolari possono comunicare agli enti pubblici che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti iscritti a newsletter e a mailing list dei Titolari e dei partecipanti a precedenti convegni organizzati dai Titolari stessi, se relativi alle tematiche oggetto dell'iniziativa.
3. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che ne facciano richiesta, per finalità di promozione delle iniziative culturali da questi organizzate, i nominativi, gli indirizzi anche telematici dei soggetti che abbiano espresso direttamente o indirettamente ai Titolari stessi interesse alla tematica oggetto dell'iniziativa.
4. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati personali comuni relativi ad attività di ricerca e di documentazione svolte dai Titolari o per i Titolari, con particolare riferimento ai dati relativi ai nominativi e alle qualifiche dei ricercatori, alle denominazioni e ai recapiti degli enti e delle società partecipanti, ai nominativi dei referenti individuati dagli stessi Titolari e agli indirizzi telematici se forniti, per finalità di promozione delle attività di ricerca e di documentazione.
5. I Titolari possono comunicare e diffondere, per finalità di informazione e trasparenza, i dati personali concernenti l'oggetto e i risultati della ricerca qualora tali dati siano aggregati relativamente alle persone fisiche interessate, ma siano comunque dati personali se riferiti alle persone giuridiche, in particolare pubbliche, coinvolte nella ricerca. I dati personali delle persone giuridiche che possono essere diffusi sono, a titolo esemplificativo, il numero complessivo delle unità di personale, la quantità di risorse finanziarie destinate al personale, alla formazione professionale dello stesso o a determinati servizi di pubblica utilità, comprensivi dei dati quantitativi relativi al risparmio economico conseguente all'attivazione di innovazioni tecnologiche o organizzative.».
Nota all’art. 7
Comma 1
1) il testo dell’articolo 10, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 10 - Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori.
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti i nominativi dei componenti di gruppi di progetto o di lavoro (enti o persone fisiche), relativi alla o rilevanti per la propria attività istituzionale, i recapiti telefonici istituzionali e gli indirizzi telematici, se forniti, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta può comunicare e diffondere per finalità di comunicazione istituzionale, anche per via telematica, dati concernenti amministratori e consiglieri della Regione Emilia-Romagna, costituiti dagli indirizzi degli uffici, dai numeri telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, compresi i curricula vitae e le immagini fornite dagli interessati.
3. I Titolari possono comunicare e diffondere, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale, dati concernenti enti pubblici e i nominativi dei loro organi, quali ad esempio le denominazioni degli enti, gli indirizzi degli uffici, i nominativi degli amministratori e consiglieri, dei revisori dei conti, dei dirigenti, del personale di riferimento, compresi numeri telefonici e indirizzi telematici istituzionali.
4. I Titolari possono, allo scopo di facilitare la comunicazione dei cittadini con altri enti pubblici, inserire nel sito web istituzionale della Regione collegamenti telematici (link) ai siti di altri enti pubblici. I Titolari possono altresì inserire link ai siti di soggetti privati quando gli stessi siano necessari per integrare le informazioni già presenti nel sito istituzionale e per facilitarne il reperimento da parte del cittadino.».
Nota all’art. 8
Comma 1
1) il testo dell’articolo 11, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati.
1. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilità.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di assistenza agricola (di seguito "CAA") e centri di taratura atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti territoriali di caccia (ATC), per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
3. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese o enti e organismi privati abilitati, accreditati, autorizzati o comunque certificati, tra cui in particolare presidi sanitari ed enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
4. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità, i dati concernenti professionisti e operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all'inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori di olio di oliva;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
5. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, delle attività produttive, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6. I dati di cui al presente articolo sono costituiti dai nominativi o dalla denominazione o ragione sociale, dai nominativi di eventuali referenti, dai recapiti telefonici, dalla sede legale o dagli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, necessari per la rintracciabilità da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali. I dati di cui al comma 5 possono ricomprendere anche l'orientamento economico delle imprese.
7. La Giunta può, nei limiti e per le medesime finalità di cui al presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.».
Nota all’art. 9
Comma 1
1) il testo dell’articolo 12, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 12 - Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni.
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari perché le stesse possano espletare i compiti istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda l'espressione di un parere da parte dell'ente pubblico destinatario o dei Titolari, ovvero quando l'ente pubblico destinatario debba effettuare attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di monitoraggio.
3. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.».
Note all’art. 10
Comma 1
1) il testo del comma 4, ora abrogato, dell’articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
(omissis)
4. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati relativi agli incarichi conferiti ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Tali dati sono di norma costituiti da: nome e cognome o denominazione e sede, data e luogo di nascita, oggetto, durata e compenso dell'incarico.».
2) il testo del comma 8, ora modificato, dell’articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi al personale e ai collaboratori
(omissis)
8. I dipendenti e i collaboratori della Giunta sono tenuti, per finalità di trasparenza e rintracciabilità, a rendersi identificabili nei rapporti anche telefonici con i cittadini e gli utenti.».
Nota all’art. 11
Comma 1
1) il testo dell’articolo 14, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti.
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 novembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i nominativi o la denominazione sociale dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, la sede legale di questi, il numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare l'attività della Giunta stessa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. La Giunta può comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai ministeri o agli enti, italiani ed europei competenti, per effettuare attività di rendicontazione e monitoraggio.».
Nota all’art. 12
Comma 1
1) il testo dell’articolo 15, ora abrogato, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 15 - Comunicazioni al certificatore
1. I Titolari possono comunicare ai certificatori che forniscono servizi di certificazione digitale per gli stessi, i dati degli utenti che hanno richiesto il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca di un certificato di firma elettronica qualificata o non qualificata nonché i dati dei soggetti che necessitano del servizio di certificazione digitale per l'espletamento delle attività istituzionali e lavorative da rendere a favore dei Titolari. I dati sono raccolti dai Titolari stessi in qualità di autorità di registrazione.
2. I Titolari possono comunicare ai certificatori di cui al comma 1, i dati relativi al server, al numero Internet protocol (IP), all'URL e al referente dell'ufficio per il rilascio del certificato del server.».
Nota all’art. 13
Comma 1
1) il testo dell’articolo 16, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 16 - PARIX e SIGMATER
1. Nell'ambito della Piattaforma di accesso al registro delle imprese (PARIX), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale aderenti al servizio, mediante interconnessione, i dati relativi alle imprese del territorio regionale forniti da Infocamere attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire tecnicamente l'interconnessione.
2. Nell'ambito dei Servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio amministrativo del territorio (SIGMATER), la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale, mediante interconnessione, i dati del catasto terreni e del catasto fabbricati relativi al territorio di competenza e forniti dall'Agenzia del territorio attraverso la piattaforma. La Giunta si limita a consentire tecnicamente l'interconnessione.».
Nota all’art. 14
Comma 1
1) il testo dell’articolo 17, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 17 - SIAR e Anagrafe aziende agricole.
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) è costituito, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo quanto definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 ) ed è utilizzato dai soggetti aderenti allo stesso per le medesime finalità di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Nell'ambito del SIAR è stata istituita l'anagrafe delle aziende agricole, disciplinata dal Reg. 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna), con la finalità di semplificare le relazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione e quale effettivo supporto alle attività amministrative relative al settore agricolo e agro-industriale.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1 e dall'articolo 12, la Giunta può in particolare comunicare i dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole ai seguenti soggetti e per le seguenti finalità:
a) Province e Comunità montane, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi;
b) Comuni e consorzi di Comuni, per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e per la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali;
c) Consorzi di bonifica, ai fini della gestione del pagamento degli oneri consortili;
d) Azienda regionale prevenzione e ambiente (ARPA), ai fini di semplificazione amministrativa in particolare nei procedimenti di controllo dello spandimento liquami e fanghi di depurazione;
e) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGEA") e AGREA, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi nell'erogazione dei contributi;
f) Unione Europea, per finalità di controllo e rendicontazione della spesa;
g) Ministero delle Finanze, per l'effettuazione di controlli di natura tributaria;
h) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per finalità di programmazione, controllo e monitoraggio del processo produttivo agricolo;
i) Istituto nazionale previdenza sociale (di seguito "INPS") e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito "INAIL"), per semplificazione amministrativa ai fini del controllo sul pagamento dei contributi previdenziali e del rispetto degli obblighi assicurativi;
j) Parchi regionali e naturali, per effettuare censimenti periodici sulla conduzione dei parchi e per la creazione del sistema integrato territoriale; in questo caso l'accesso è limitato ai dati delle aziende con sede nella Provincia in cui è ubicato il Parco;
k) Aziende unità sanitarie locali, per effettuare controlli sanitari;
l) Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, per finalità di semplificazione amministrativa e per il controllo sul risparmio energetico;
m) Infocamere, per finalità di rilevazione e gestione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) agricolo.
3. I dati oggetto di comunicazione ai destinatari di cui al comma 2 sono costituiti da quelli relativi ad ogni singola azienda agricola presente sul territorio regionale e in particolare, sono: denominazione; codice fiscale; partita IVA; numero REA; sede legale, altre sedi aziendali e recapiti; data cessazione azienda; fonte informativa; indicazione e data di validazione dell'azienda; dati identificativi del gestore del fascicolo; mandati di iscrizione e cessazione; persone con ruolo amministrativo in azienda; dati relativi ai terreni, tra cui i dati catastali, di conduzione e aree preferenziali; dati topografici e geografici, tra cui mappe e foto aeree.
4. I dati di cui al comma 3 possono essere altresì comunicati:
a) alle organizzazioni dei produttori; a ciascuna organizzazione possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende associate alla stessa organizzazione;
b) agli organismi di controllo; a ciascun organismo possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende controllate dallo stesso organismo.
5. La Giunta può comunicare, nell'ambito delle attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica, alle Province e Comunità montane, i seguenti dati: dati anagrafici o denominazione, indirizzo o sede legale, consistenza parco macchine, culture dichiarate con relative superfici, quantitativo carburante assegnato, per finalità di semplificazione amministrativa. La Giunta può comunicare gli stessi dati anche ai CAA, limitatamente ai dati relativi agli associati di ciascun CAA, per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.».
Nota all’art. 15
Comma 1
1) il testo dell’articolo 18, ora modificato, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 18 - Comunicazione di dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria
1. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle Province, ai Comuni, e agli ATC, per le finalità istituzionali previste dalle norme vigenti in materia e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente, i dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria tra cui quelli richiesti per il rilascio del tesserino regionale, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole.».
Nota all’art. 16
Comma 1
1) il testo dell’articolo 20, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 20 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di sanità.
1. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, la Giunta può comunicare e diffondere, anche per via telematica, informazioni sul Servizio Sanitario nazionale, come previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), quali ad esempio dati relativi ad Aziende sanitarie, ospedali, distretti, Uffici per le relazioni con il pubblico, sanitari e ambulatori.
2. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie e alle altre Regioni per l'inserimento nelle commissioni di concorso l'elenco dei dirigenti del Servizio Sanitario regionale comprensivo dei seguenti dati personali: dati identificativi, ruolo professionale, recapiti telefonici e postali e sedi di lavoro.
3. La Giunta può comunicare alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna e agli erogatori di prestazioni specialistiche ambulatoriali, per finalità di controllo della spesa sanitaria e di effettuazione delle verifiche di qualità dell'Archivio nazionale, i dati relativi all'assegnazione dei ricettari ai prescrittori, tra cui la data di consegna; i dati identificativi del prescrittore; il tipo di attività; la struttura presso cui si svolge l'attività; la data di inizio e di fine attività; il codice di medicina di gruppo.
4. La Giunta può comunicare ai Comuni e alle Province i dati di bilancio relativi agli interventi di servizi sociali dei Comuni singoli e associati, classificati per tipo di intervento, con finalità di programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. La Giunta può comunicare, per finalità di ricerca, alle Università e agli enti di ricerca dati relativi a campioni di popolazioni, consistenti soltanto nei dati necessari per il contatto, cioè nel nominativo e nel recapito dei soggetti rappresentativi del campione.
6. La Giunta può comunicare a Enti locali territoriali, Aziende per i servizi alla persona, uffici di piano, centrali cooperative e centri servizi di volontariato, a ciascuno per il proprio ambito di competenza, i dati raccolti tramite le rilevazioni, effettuate su moduli dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) integrati dalla Giunta stessa e relative alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato, per finalità di programmazione e promozione delle attività nel settore delle politiche sociali.».
Nota all’art. 17
Comma 1
1) il testo dell’articolo 21, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 21 - Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. La Giunta può comunicare all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a imprese e lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè in particolare i seguenti dati: nominativi e denominazioni, codici fiscali, recapiti e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. La Giunta può comunicare all'INPS, alle Province, ai centri provinciali per l'impiego, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori in mobilità, i dati relativi alle imprese e ai lavoratori, contenuti nelle liste di mobilità.
3. La Giunta può comunicare al Ministero del Lavoro e alle Regioni interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di sviluppo locale delle altre regioni e in special modo delle regioni del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca di occupazione e di favorire la mobilità dei tirocinanti verso il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta di candidature per progetti di tirocinio in mobilità geografica, relativi ai soggetti promotori e alle imprese, costituiti da: nominativi e denominazioni e relativi recapiti.
4. La Giunta può comunicare il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività istituzionali degli enti menzionati. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
5. La Giunta può anche diffondere i dati relativi ai soggetti candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in particolare: denominazione e recapito dell'ente proponente, nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione.
6. La Giunta può comunicare ad altri enti pubblici, tra cui, in particolare, Province e INAIL e agli Istituti scolastici, l'anagrafica dei partecipanti ai corsi di formazione approvati dalla Regione Emilia-Romagna, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi al corso frequentato.
7. La Giunta può comunicare alle Province i dati relativi ai partecipanti ai corsi regionali e provinciali, consistenti nell'anagrafica degli stessi e nei dati relativi al corso frequentato, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate.
8. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi accreditati e autorizzati ad effettuare la formazione in apprendistato i dati identificativi degli enti di formazione; i dati delle imprese consistenti nella denominazione, recapito e costo aziendale; i dati del lavoratore consistenti nel nominativo, codice fiscale, recapito e rapporto di lavoro.
9. La Giunta può effettuare, per la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale, l'interconnessione prevista dal decreto ministeriale 13 ottobre 2004 (Standard tecnici per l'attuazione della borsa continua nazionale del lavoro).
10. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province e le Aziende per il diritto allo studio e rendere ad esse e a potenziali beneficiari accessibili i dati relativi ai progetti formativi presentati per finalità di gestione delle attività di formazione e orientamento scolastico.
11. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province per la gestione delle attività formative per assolvere il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. La Giunta può effettuare l'interconnessione con le Province, con l'ufficio scolastico regionale, con gli uffici scolastici provinciali per il monitoraggio di dati finalizzati al contenimento della dispersione scolastica.
12. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, il catalogo regionale per la formazione continua e permanente, per finalità di comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza della proposta formativa ai potenziali beneficiari di voucher sui corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle candidature per l'assegnazione degli assegni formativi.
13. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall' articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia).».
Nota all’art. 18
Comma 1
1) il testo del comma 4, ora modificato, dell’articolo 22 del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 22 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da AGREA.
(omissis)
4. I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome, cognome, denominazione e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati, data del recupero ed estremi dell'atto con cui si dispone il recupero, dati relativi al terreno e ai prodotti.».
Nota all’art. 19
Comma 1
1) il testo dell’articolo 23, ora sostituito, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 23 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate dall'Agenzia regionale di protezione civile.
1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), l'Agenzia regionale di protezione civile può comunicare ai componenti istituzionali e alle strutture operative di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e legge regionale n. 1 del 2005 i dati necessari allo svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione di emergenze di protezione civile, compresi i dati identificativi e gli indirizzi di cittadini interessati da situazioni di pericolo segnalate all'Agenzia per interventi di soccorso di competenza delle componenti istituzionali e delle strutture operative di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.
2. I dati oggetto di comunicazione sono costituiti di norma dai seguenti: denominazione degli Enti locali dell'Emilia-Romagna, importo erogato a tali enti in attuazione di programmi di finanziamento per attività di previsione e prevenzione rischi, pianificazione e gestione dell'emergenza e potenziamento dei presidi di protezione civile sul territorio, denominazione e sede legale delle strutture operative di cui all' articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2005, nome e cognome dei rispettivi rappresentanti legali e funzionari referenti, contributo previsto nelle convenzioni con tali strutture che collaborano con l'Agenzia per lo svolgimento di attività di protezione civile, denominazione e sedi delle componenti e strutture operative di protezione civile, generalità dei legali rappresentanti, generalità-ruolo e profilo professionale dei funzionari referenti e rispettivi indirizzi, anche telematici, numeri di telefono e fax istituzionali.».
Nota all’art. 20
Comma 1
1) il testo del comma 2, ora abrogato, dell’articolo 24 del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art. 24 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da Intercent-ER.
(omissis)
2. Intercent-ER può diffondere i dati costituiti dalle denominazioni degli enti che utilizzano gli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia, dagli strumenti di acquisto da questi utilizzati, i dati economici di spesa e di risparmio di spesa, con la finalità di favorire la conoscenza circa le attività svolte e le opportunità offerte e quindi promuovere il ricorso agli strumenti di razionalizzazione degli acquisti gestiti dall'Agenzia.».
Nota all’art. 21
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 25, ora modificato, del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, era il seguente:
«Art.25 - Comunicazione e diffusione di dati effettuate da IBACN.
1. L'IBACN può comunicare e diffondere, come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), per finalità di valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi, mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare, anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei referenti e delle istituzioni..».
Nota all’art. 22
Comma 1
1) per il testo dell’articolo 25 del regolamento regionale n. 2 del 2007, che ora reca Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell’AGREA, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER, dell’IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, vedi nota 1) all’art. 21.