n.324 del 16.12.2015 periodico (Parte Seconda)
Domanda Prot. n. CR-30977-2015 del 26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG SpA, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
- di dichiarare rigettata l’istanza Prot. n. CR-30977-2015 del 26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG S.P.A.,con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Maestri del Lavoro n. 38, Partita Iva e Codice Fiscale 00664670361, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2015/51915 del 29 ottobre 2015), che qui si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 13 novembre 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini