n.324 del 16.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Domanda Prot. n. CR-30977-2015 del 26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG SpA, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. Rigetto istanza

IL PRESIDENTE

IN QUALITà DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

(omissis)

decreta:

- di dichiarare rigettata l’istanza Prot. n. CR-30977-2015 del 26 giugno 2015 presentata dalla società AIMAG S.P.A.,con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Maestri del Lavoro n. 38, Partita Iva e Codice Fiscale 00664670361, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- di prendere atto dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenuti nel preavviso di rigetto (Prot. n. CR/2015/51915 del 29 ottobre 2015), che qui si intendono integralmente richiamati;

- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge alla suddetta società, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

- di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 13 novembre 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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