n.132 del 11.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Campagne 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 - Integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 467/2019, n. 289/2020 e n. 690/2021, in attuazione del decreto MIPAAF n. 93924/2022 e disposizioni conseguenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme comuni e disposizioni relative alle misure ammissibili nei Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato (UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1 marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;

Visti inoltre i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- n. 1411 del 3 marzo 2017 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 249006 del 28 maggio 2021 “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il Contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 93924 del 28/2/2022 “Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 2021, n. 249006, recante “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Anno 2022”, ed in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 1;

Vista infine la circolare AGEA coordinamento n. 22109 del 15 marzo 2022 “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022”;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 467 del 25 marzo 2019 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2019/2020”, così come modificata con propria deliberazione n. 2331 del 22 novembre 2019;

- n. 289 del 2 aprile 2020 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2020/2021”, così come modificata con propria deliberazione n. 338 del 14 aprile 2020;

- n. 690 del 10 maggio 2021 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2021/2022;

Considerato che, come segnalato dalla Commissione Europea, il perdurare della pandemia COVID-19, associata ad altri fattori anche climatici, ha inciso negativamente sul mercato vitivinicolo, facendo registrare una riduzione media del 15-20 % del fatturato del settore vitivinicolo dell’Unione Europea, con perdite fino al 40% ed un aumento dei fallimenti delle aziende;

Considerato inoltre che con il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2027 è stato prorogato anche per l’esercizio finanziario 2022 il sostegno temporaneo ed eccezionale al settore vitivinicolo, già introdotto con l’art. 2 del Regolamento (UE) n. 2020/884, che prevede le seguenti disposizioni temporanee:

- in deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri possono consentire ai beneficiari:

- di attuare senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2022, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro;

- di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2022 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro delle misure previste agli articoli 45, 46, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente;

- in deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto paragrafo, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2022 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione, quando motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscono di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno;

Preso atto che il citato Decreto Mipaaf n. 93924/2022, di recepimento delle suddette previsioni comunitarie:

- all’art. 1, comma 1, modificando quanto disposto con l’art. 1, comma 3, del precedente Decreto n. 249006/2021, sostituisce la lettera k) dell’art. 2, comma 2, del Decreto Mipaaf n. 1411/2017 con la seguente previsione: “In casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid 19 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche ai progetti approvati ed ancora in essere a condizione che le stesse non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte del progetto ed i suoi obiettivi generali. Qualora le modifiche riguardino l’aspetto strategico o l’obiettivo generale del progetto, le stesse vanno comunicate all’Ente istruttore competente che provvede ad approvarle. Le modifiche, siano esse strategiche o meno, sono apportate al massimo entro il 15 ottobre 2022. Ulteriori termini e modalità attuative sono definiti da Agea d’intesa con le Regioni”;

- all’art. 1, comma 3, integra l’art. 4 del Decreto Mipaaf n. 249006/2021 con la seguente disposizione: “In deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2022 il contributo da erogare è calcolato sulla base della effettiva superficie realizzata e determinata a seguito di controlli in loco, qualora non sia stato possibile realizzare il progetto sull’intera superficie per motivi legati alla pandemia da Covid 19”;

Preso atto altresì che la citata circolare di AGEA Coordinamento n. 22109/2022, precisa chePer le domande di pagamento di saldo per la Misura della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti che verranno rilasciate entro il 15 ottobre 2022, gli Organismi Pagatori, qualora siano in grado di accertare che le eventuali ridotte realizzazioni non eseguite siano effettivamente ascrivibili alle limitazioni susseguenti la crisi scaturita dalla pandemia Covid-19, potranno provvedere al pagamento della superficie effettivamente realizzata e determinata dai controlli oggettivi effettuati (collaudi) senza l’applicazione di alcuna sanzione, penalizzazione o riduzione, e senza l’applicazione dell’esclusione dalla misura per gli anni successivi”;

Richiamato infine l’art. 2 comma 2 del Decreto Mipaaf n. 1411/2017, in forza del quale le Regioni e le Province autonome adottano proprie determinazioni per applicare la Misura riconversione e ristrutturazione dei vigneti, ivi comprese in particolare quelle inerenti:

- il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data dell’approvazione della domanda di aiuto. Per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni individuano il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, tenuto conto che il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione; tale periodo è, comunque, fissato in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023 (lett. g));

- le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 (lett. j));

Ritenuto quindi, in applicazione delle disposizioni unionali, del Decreto Mipaaf n. 93924/2022 e della circolare Agea n. 22109/2022, di prevedere a favore dei beneficiari degli aiuti a valere sulla Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti delle campagne 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 che abbiano indicato nel cronoprogramma il 2022 come annualità di fine lavori, che:

a) nei casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19, sia possibile attuare, entro la data di fine lavori ovvero entro il 10 giugno 2022 e senza approvazione preventiva, la variazione del vitigno che comporta la modifica dell’azione da ristrutturazione a riconversione varietale (escluso il sovrainnesto) e viceversa, a condizione che non si ricada nel rinnovo normale del vigneto. Tale modifica non pregiudica infatti l’ammissibilità di alcuna parte dell’operazione né i suoi obiettivi generali, a tenore del dettato comunitario. Tali modifiche devono essere comunicate al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale entro la data del 10 giugno 2022;

b) per le richieste di pagamento presentate entro il 10 giugno 2022, il calcolo del contributo da erogare deve essere effettuato sulla base della effettiva superficie realizzata e determinata a seguito di controlli in loco, qualora non sia stato possibile realizzare il progetto sull’intera superficie per motivi legati alla pandemia da Covid 19. In tali casi non si applicano le penalità previste dal Regolamento (UE) n. 1149/2016 e dal Decreto Mipaaf n. 1411/2017, articolo 10;

c) il termine ultimo per la fine lavori è prorogato dal 31 maggio 2022 al 10 giugno 2022;

Considerato altresì opportuno prevedere, esclusivamente per i beneficiari delle domande di aiuto a valere sulla Misura ristrutturazione e riconversione vigneti della campagna 2020/2021, che entro la data del 16 maggio 2022 sia possibile presentare una nuova domanda di variante al cronoprogramma, richiedendo di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, indipendentemente dal numero di domande di variante già presentate in precedenza, e che i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale provvedano ad adottare il provvedimento finale entro 14 giorni dalla presentazione delle domande stesse;

Ritenuto pertanto necessario integrare con le suddette disposizioni le proprie deliberazioni n. 467 del 25 marzo 2019, come modificata dalla con deliberazione n. 2331 del 22 novembre 2019, n. 289 del 2 aprile 2020, come modificata con deliberazione n. 338 del 14 aprile 2020, e n. 690 del 10 maggio 2021, dando atto al contempo che restano confermate in tutte le restanti parti;

Ritenuto infine, per assicurare una più efficiente gestione dei procedimenti, di stabilire che il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con proprio atto a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ed amministrative ad integrazione o chiarimento delle presenti disposizioni e ad approvare la necessaria modulistica di supporto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere dal 1 aprile 2022;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1 aprile 2022;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di disporre, in applicazione del Decreto Mipaaf n. 93924/2022 e della circolare di Agea n. 22109/2022, a favore dei beneficiari degli aiuti a valere sulla Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti delle campagne 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 che abbiano indicato nel cronoprogramma il 2022 come annualità di fine lavori, che:

nei casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19, sia possibile attuare, entro la data di fine lavori, ovvero entro il 10 giugno 2022 e senza approvazione preventiva, la variazione del vitigno che comporta la modifica dell'azione da ristrutturazione a riconversione varietale (sovrainnesto escluso) e viceversa, a condizione che non si ricada nel rinnovo normale del vigneto. Tali modifiche devono essere comunicate al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale entro la data del 10 giugno 2022;

per le richieste di pagamento presentate entro il 10 giugno 2022, il calcolo del contributo da erogare deve essere effettuato sulla base della effettiva superficie realizzata e determinata a seguito di controlli in loco, qualora non sia stato possibile realizzare il progetto sull'intera superficie per motivi legati alla pandemia da Covid 19. In tali casi non si applicano le penalità previste dal Regolamento (UE) n. 1149/2016 e dal Decreto Mipaaf n. 1411/2017, articolo 10;

il termine ultimo per la fine lavori è prorogato dal 31 maggio 2022 al 10 giugno 2022;

2) di prevedere, esclusivamente per i beneficiari delle domande di aiuto a valere sulla Misura ristrutturazione e riconversione vigneti della campagna 2020/2021, che entro la data del 16 maggio 2022, sia possibile presentare una nuova domanda di variante al cronoprogramma richiedendo di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, indipendentemente dal numero di domande di variante già presentate in precedenza, e che i Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per ambito territoriale provvedano ad adottare il provvedimento finale entro 14 giorni dalla presentazione delle domande;

3) di integrare con le suddette disposizioni le proprie deliberazioni n. 467 del 25 marzo 2019, come modificata con deliberazione n. 2331 del 22 novembre 2019, n. 289 del 2 aprile 2020, come modificata con deliberazione n. 338 del 14 aprile 2020 e n. 690 del 10 maggio 2021, dando atto, al contempo, che esse restano confermate in tutte le restanti parti;

4) di stabilire che il Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con proprio atto a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ed amministrative ad integrazione o chiarimento delle presenti disposizioni e ad approvare la necessaria modulistica di supporto;

5) di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad AGEA Coordinamento e all’Organismo Pagatore Regionale Agrea;

6) di stabilire che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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