n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)
Azienda agricola Ferri Francesco - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo, dalle falde sotterranee in comune di Sissa (PR), loc. San Nazaro. Regolamento regionale 41/01 artt. 5 e 6.concessione di derivazione PROC PR14A0001
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare all’Azienda Agricola Ferri Francesco, P. IVA: 02622560346, con sede in frazione San Nazzaro, n. 81 nel Comune di Sissa (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea nella medesima località, mediante pozzo esistente, codice PRA7730, sul Foglio 32 Mappale 143, per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a 25,00 l/s e per un quantitativo non superiore a 24.000 mc/anno;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. 41/01) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
e) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 13/2/2014 n. 1649
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
- 4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.
- 4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.
(omissis)