n. 104 del 06.07.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedura di VIA - L.R. 18 maggio 1999, n. 9 (Titolo III), come integrata ai sensi del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08. Comunicazione della decisione relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Partitore 1” in Comune di Noceto (PR), nei pressi del confine con il Comune di Medesano (PR), di potenza complessiva nominale pari a 2502,4 KWP
L’Autorità competente Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di “Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra “Partitore 1” in Comune di Noceto (PR), nei pressi del confine con il Comune di Medesano (PR), di potenza complessiva nominale pari a 2502,4 KWP”.
- Il progetto è presentato da: Ennebidue Srl, Via San Giorgio n. 2/2 - Bologna
- Il progetto è localizzato: in comune di Noceto, località Partitore, nei pressi del confine con il Comune di Medesano.
- Il progetto interessa il territorio del comune di Noceto e della provincia di Parma.
Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata ai sensi del DLgs 152/06, come modificato dal DLgs 4/08, l’Autorità competente Provincia di Parma con determinazione del Dirigente n. 1688 del 16/6/2011 ha assunto la seguente decisione:
- sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, che la Valutazione di Impatto Ambientale è, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, nel complesso, compatibile dal punto di vista ambientale. Ciò a condizione e nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati presentati, così come integrati, e nell’ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
1. dovrà essere osservato il disposto dell’art.90 del DLgs 42/04 come ricordato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici;
2. l’accesso al cantiere dovrà avvenire esclusivamente da sud e i lavori dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile;
3. durante la fase di cantiere lungo Via Ghiaie Superiori andrà installata la necessaria segnaletica stradale e occorrerà definire gli ulteriori accordi specifici, quali in particolare il ripristino del manto di usura stradale (per quanto concerne l’eventuale danneggiamento durante il passaggio dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei pannelli), l’utilizzo di personale moviere e l’eventuale realizzazione di piazzole di sosta per permettere il passaggio in entrambe le direzioni di marcia;
4. la realizzazione delle opere in fascia di rispetto autostradale dovrà essere autorizzata da ANAS – Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova;
5. la realizzazione delle opere all’interno della fascia di rispetto autostradale è subordinata alla sottoscrizione di specifica convenzione che dovrà essere approvata dall’ANAS tra il proponente e Autocamionale della Cisa SpA i cui contenuti sono riportati in allegato al verbale della prima e della seconda Conferenza dei Servizi;
6. la sistemazione a verde dovrà rispettare quanto previsto nel documento integrativo del 11/5/2011 (prot. 34301) e dalle linee guida provinciali, in particolare le siepi dovranno essere realizzate con esemplari di 1,50 metri a seconda delle specie e della disponibilità dei vivai. L’altezza degli esemplari arborei utilizzati lungo l’autostrada sarà di almeno 6 metri.
7. dovrà essere mantenuta la vegetazione esistente impiantata nell’ambito delle attività di chiusura delle cave;
8. cabine BT/mt utente: la distanza minima da rispettarsi tra aree a permanenza prolungata (maggiore o uguale alle quattro ore) e qualsiasi parete esterna della cabina dovrà essere di m 1,50 per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità statale per il campo magnetico;
9. cabine ENEL: la distanza minima da rispettarsi tra aree a permanenza prolungata (maggiore o uguale alle quattro ore) e qualsiasi parete esterna della cabina dovrà essere di m 2,00 per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità statale per il campo magnetico;
10. costruzione delle linee elettriche: dovranno essere rispettati i limiti di distanza per il rispetto dell’obiettivo di qualità statale di induzione magnetica come esplicitati nel parere ARPA ricevuto il 25/05/2011 con prot. 37717 e allegato al verbale della seconda Conferenza Servizi;
11. per le fondazioni dei pannelli dovranno essere utilizzate zavorre in c.a. e non pali infissi;
12. gli impianti dovranno essere conformi a quanto indicato dalle specifiche Norme UNI-CEI con particolare riferimento alle norme CEI EN 62305-2 e CEI EN 61173;
13. per le operazioni di pulizia e manutenzione, dovrà essere posta particolare attenzione all’individuazione di tutti gli eventi che possono causare pericolo o rischio per gli addetti;
14. considerato che non esistono utenze direttamente alimentate dall’impianto, questo è soggetto esclusivamente alla presentazione di una comunicazione di attivazione presso l’Ufficio delle Dogane ai sensi dell’art. 53-bis del DLgs 26/10/1995, n. 504 e s.m.i. Resta fermo che, nel caso di utenze proprie direttamente alimentate dall’impianto, anche se costituite solo dai servizi ausiliari di centrale (uso proprio), è necessario presentare all’Ufficio delle Dogane la denuncia di officina elettrica prima dell’inizio di attività dell’impianto (art. 53 del DLgs 26/10/1995, n. 504 e s.m.i.) al fine di ottenere la relativa licenza fiscale di esercizio;
15. la realizzazione dell’elettrodotto è condizionata al ricevimento dei nulla osta di cui alla L.R. 10/93;
16. dovranno essere preservate, per quanto possibile, le formazioni arboree esistenti, con particolare riferimento a quelle presenti lungo il margine nord dell’area di progetto (in corrispondenza della viabilità carraia comunale esistente);
17. sarà vietato utilizzare sostanze chimiche per l’eventuale pulizia dei pannelli e dell’uso di diserbanti chimici per il controllo della crescita della vegetazione;
18. dovrà essere rispettato quanto previsto dalle linee guida provinciali approvate con delibera di Giunta provinciale n. 259/2010;
19. dovranno essere messe in atto sia per la fase di cantiere che per la fase di gestione tutte le misure di mitigazione contenute nel SIA e nella documentazione integrativa presentata dal proponente.
- di suggerire, così come da parere rilasciato dal settore parchi della Provincia di Parma (nota del 6/6/2011 prot.40327), di monitorare gli effetti sulla fauna provocati dall’impianto e dalla sua complementarietà con le altre infrastrutture derivanti dal notevole sviluppo insediativi pianificato per questa porzione di territorio.
- di prescrivere inoltre, ad approfondimento delle prescrizioni espresse da Autocamionale della Cisa nel corso della prima e della seconda Conferenza dei Servizi, quanto espresso da ANAS, Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, con propria nota del 7/6/2011 prot. 2198 (ricevuta il 13/6/2011 con prot.n. 42069 e riportata in Allegato B quale parte integrante del presente atto) ricevuta successivamente alla terza Conferenza dei Servizi, quali prescrizioni minime con riserva di ogni ulteriore indicazione in sede di perfezionamento dell’atto autorizzativo, cioè che:
- le opere, non costituenti edificazioni, potranno essere autorizzate ad una distanza non inferiore a m 30 dal confine di proprietà autostradale ed a fronte di un preciso impegno della Ditta proponente:
a) al rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento, con particolare riferimento al c.5 dell’art. 27 C.d.S., che prevede la revoca o la modifica dell’atto autorizzativo in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza che l’autorità competente sia tenuta a corrispondere alcun rimborso e/o indennizzo di sorta;
b) a rimuovere a propria cura e spese ed in tempi certi le opere eseguite in fascia di rispetto qualora queste dovessero, in futuro, servire per esigenze autostradali, senza pretendere alcun rimborso e/o indennizzo di sorta;
c) a trasferire gli obblighi di cui ai precedenti punti a) e b) ai terzi che dovessero subentrare nella proprietà e/o nella gestione degli impianti.
- di precisare che il Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale dell’Emilia-Romagna, con nota del 30/5/2011 prot. 8077 (ricevuta il 6/6/2011 con prot. 40167 e riportata in Allegato C quale parte integrante del presente atto) ricevuta successivamente alla terza Conferenza dei Servizi, ha rilasciato proprio nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia e che le opere siano realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata;
- ai sensi del comma 6, art. 26 del DLgs 152/06 e smi il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- di trasmettere il seguente atto alla ditta Ennebidue srl e in copia a tutti gli Enti convocati in Conferenza dei Servizi;
- di pubblicare la presente Determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BUR), ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i;
- di informare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione nel BUR e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione nel BUR.