n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Monitoraggio 2021 della pianificazione dei rifiuti e disposizioni per l'anno 2022. Adempimenti connessi all'applicazione della deliberazione di ARERA n. 363/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 25, comma 3, delle Norme tecniche di attuazione del PRGR dispone che “entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione le disposizioni contenute al capitolo 9, in ordine ai flussi in caso di scostamento fra le previsioni di Piano in ordine agli obiettivi di produzione, di raccolta differenziata e recupero per i rifiuti urbani accertato in base alle risultanze del monitoraggio”;

- ai sensi del comma 2 bis, dell’articolo 14, della Legge Regionale n. 25/2016, come modificata dalla L.R. 31 luglio 2020, n. 3, nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima, posti previa informativa nella Commissione competente;

- con la propria deliberazione n. 1238 del 1 agosto 2016 sono state modificate le frequenze e le modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione;

- con la propria deliberazione n. 987 del 3 luglio 2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica e la sua prima applicazione;

- con la determinazione dirigenziale n. 22112 del 29 novembre 2019 si è provveduto all’aggiornamento del suddetto fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica;

- con la propria deliberazione n. 1365 del 16 novembre 2020 si è provveduto all’aggiornamento delle disposizioni di cui al capitolo 9, della Relazione Generale di Piano in ordine ai flussi di rifiuti urbani e speciali;

- con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamate:

- la Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Rilevato che:

- il dato reale di produzione di rifiuti urbani 2020 è un dato che risente di un andamento influenzato dalle misure emergenziali in atto dovute alla pandemia da COVID-19;

- risulta pertanto opportuno, nella metodologia di stima della produzione rifiuti urbani, assumere un quadriennio (2017-2020) al fine di ridurre l’incidenza dell’annualità 2020;

- mettendo in relazione il dato reale di produzione dei rifiuti urbani al 30 giugno 2021 e l’andamento mensile di produzione dei rifiuti urbani registrato nelle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato stimato il dato della produzione dei rifiuti urbani al 31 dicembre 2021;

- il dato della produzione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, fa registrare un decremento rispetto al 2020 dell’8,2%, pari a circa 236.314 tonnellate e contestualmente anche un decremento della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati residui dello 0,8%, pari circa 6.263 tonnellate, rispetto al dato reale registrato nel 2020, su base regionale;

Considerato che:

- il decremento della produzione dei rifiuti urbani rappresenta un dato medio che tiene conto dei diversi andamenti riscontrati sul territorio regionale anche per effetto della situazione sanitaria emergenziale ancora in corso dovuta alla pandemia da COVID-19;

- la produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nel 2021 evidenzia uno scostamento di circa 18.994 tonnellate (+2,5%) rispetto al dato pianificato nel 2020;

- non essendo entrati in funzione nuovi impianti di smaltimento di rifiuti speciali, non si è provveduto ad aggiornare la metodologia di stima del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti speciali in discarica che già quantificava, per l’anno 2020, in 400.000 tonnellate il fabbisogno di trattamento non soddisfatto rispetto alle previsioni di Piano;

Ritenuto quindi:

- con riferimento all’annualità 2021, necessario adeguare lo scenario di gestione dei rifiuti ai dati di produzione degli stessi sopra rilevati modificando alcune previsioni in ordine ai flussi e ai quantitativi dei rifiuti di cui al capitolo 9 del PRGR;

- con riferimento all’annualità 2022, al fine di garantire il corretto ed ordinario servizio di gestione dei rifiuti, nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale, di provvedere ad integrare, ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis, della L.R. n. 25/2016, i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti e sottoponendo gli stessi a specifico monitoraggio annuale nel rispetto delle tempistiche vigenti, confermando per la medesima annualità ogni altra disposizione di Piano;

- di assumere, quali criteri di scelta in ordine alla modifica dei flussi ed alla definizione degli stessi, il rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti, della prossimità dando priorità alla gestione dei rifiuti all’interno dello stesso bacino gestionale in cui gli stessi vengono prodotti; il rispetto delle valutazioni ambientali circa i quantitativi massimi di rifiuti trattabili dall’impianto e la minimizzazione dei costi di gestione;

Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2021 e definire quelle per il 2022 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate ed indicando in dettaglio all’Allegato 2) della presente deliberazione i flussi per le annualità 2021 e 2022;

Richiamato:

- l’articolo 6, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 17, delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5, chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste”;

Precisato che per quanto riguarda le discariche di Piano, la pianificazione dei quantitativi di rifiuti urbani è prescrittiva mentre quella dei rifiuti speciali è indicativa, in quanto può essere diversamente ripartita nelle annualità di piano nell’ambito della capacità già autorizzata, fermo restando che si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti o di ampliamenti;

Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016, ed il comma 2 bis, dell’articolo 14, della Legge Regionale n. 25/2016, come modificata dalla L.R. 31 luglio 2020, n. 3, i quali prevedono che in caso di scostamento tra l’andamento reale e i dati pianificati e qualora vi sia la necessità di adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente sia data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;

Dato atto che in data 29 novembre 2021, con nota prot. n. 1096296 è stata trasmessa la suddetta informativa;

Considerato inoltre che:

- l’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/17 attribuisce ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti ed in particolare quelle relative a:

− “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. F);

− “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. G);

- il punto 3.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif prevede che gli impianti di chiusura del ciclo siano classificati in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”, definendo al punto 21.4 dell’allegato al “MTR-2” la fissazione dei criteri di accesso agli impianti di chiusura del ciclo ed in particolare per:

− gli impianti di chiusura del ciclo “integrati” l’applicazione di una regolazione tariffaria tout court;

− gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” l’applicazione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe, regolazione caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia per la gestione dei rifiuti;

− gli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi” l’assenza di una regolazione tariffaria tout court, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti stessi, nonché disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

- l’art. 6, della Delibera n. 363/2021/R/Rif prevede che:

− l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” avvenga, da parte delle Regioni, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso;

− in sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, siano esplicitati i flussi trattati per ogni impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;

− “i flussi siano distinti secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare”;

− venga individuato l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti;

- il metodo “MTR-2” individua come impianti di chiusura del ciclo gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, gli impianti di termovalorizzazione e le discariche;

Considerato altresì che:

- il PRGR attualmente vigente prevede che i rifiuti indifferenziati siano flussati agli impianti di termovalorizzazione e discarica pianificati;

- l’attuazione delle richiamate previsioni di Piano tramite le periodiche azioni di monitoraggio ha consentito di maturare una solida esperienza circa la ricostruzione dei flussi avviati a termovalorizzazione e a discarica mentre lo stesso non si può affermare per i rifiuti avviati a compostaggio/digestione anaerobica, ad oggi non soggetti ad elaborazione dei flussi in coerenza con la vigente normativa ambientale;

- risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti per valutare se sussistono i requisiti richiesti dal metodo “MTR-2” per l’individuazione, da parte della Regione, dei flussi dei rifiuti avviati a compostaggio/digestione anaerobica nel territorio emiliano-romagnolo, nonché per l’eventuale definizione dei flussi di prossimità degli stessi all’impianto;

Ritenuto pertanto di:

- dover procedere a individuare gli impianti di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica come da Allegato 5 alla presente deliberazione, distinguendo tra quelli “integrati” e quelli “minimi” nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti;

- rimandare a successiva deliberazione l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica in esito all’esecuzione dei necessari approfondimenti sopra richiamati nonché l’eventuale quantificazione per ciascuno di essi dei relativi flussi di prossimità;

Ritenuto infine di delegare l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), quale “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo definiti come “minimi”, nonché agli impianti “intermedi” che conferiscono a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111/2021 concernente “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto degli esiti del monitoraggio riportati all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di disporre che i flussi per le annualità 2021 e 2022 sono quelli riportati all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che integra il Capitolo 9 della Relazione generale del Piano, confermando per le medesime annualità ogni altra disposizione di Piano;

3) di disporre che l’Allegato 3) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, integra le figure 9-25 e 9-26 (relativamente quest’ultima alle sole discariche di Piano autorizzate a gestire anche i rifiuti urbani) con la colonna relativa all’annualità 2021;

4) di disporre che l’Allegato 4) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, integra per l’annualità 2022 la definizione dei bacini di conferimento ed i relativi impianti di prima destinazione dei rifiuti urbani indifferenziati;

5) di disporre che l’Allegato 5) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione individua gli impianti di chiusura del ciclo di termovalorizzazione e discarica, distinguendo tra quelli “integrati” e quelli “minimi” nonché gli impianti intermedi ad essi afferenti;

6) di rimandare a successiva deliberazione l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di compostaggio/digestione anaerobica in esito all’esecuzione dei necessari approfondimenti sopra richiamati nonché l’eventuale quantificazione per ciascuno di essi dei relativi flussi di prossimità;

7) di delegare l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), quale “Soggetto competente”, di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif;

8) di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate al punto 2) e 3) della presente deliberazione;

9) di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, gli strumenti di pianificazione e programmazione di ATERSIR dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate al punto 2) della presente deliberazione, anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;

10) di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE); ad ATERSIR; ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

11) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

12) di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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