n.170 del 08.06.2022 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Realizzazione impianto Power to Gas e upgrading biogas presso area depuratore IDAR" nei comuni di Bologna e Castel Maggiore (BO), proposto da HERA S.P.A
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Realizzazione impianto Power to Gas e upgrading biogas presso area depuratore IDAR” localizzato nei Comuni di Bologna e Castel Maggiore (BO) proposto da HERA S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. con riferimento alla DAL 51/2011, ed in particolare al punto G), si richiede la predisposizione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene;
2. in relazione alla componente atmosfera ed energia si chiede di presentare una stima della produzione di biogas immessa in rete, al netto dell'autoconsumo per usi interni. Si dovrà inoltre proporre il monitoraggio di tali quantitativi;
3. in relazione alla componente acqua, suolo e sottosuolo si chiede di presentare un approfondimento sull’idrogeologia locale, attraverso l’analisi di dati più recenti e sito specifici, finalizzati ad escludere potenziali vulnerabilità delle acque sotterranee in caso di fenomeni di inquinamento accidentali;
4. in relazione alla componente rumore dovrà essere redatto un nuovo documento di impatto acustico che richiami ed integri i documenti sin qui prodotti (2018, 07/2020, 01/2022). La nuova documentazione dovrà verificare, presso i ricettori già individuati, l’effettivo contributo delle nuove sorgenti oggetto del presente screening, unitamente a tutte le altre sorgenti sonore interne all’area IDAR/ITFI. Secondo il principio del massimo disturbo il criterio differenziale dovrà essere valutato nell’arco temporale delle ore di morbida (02-05) del traffico e assumendo come rumore residuo il fermo di tutte le sorgenti sonore presso l’area IDAR/ITFI. Se non è possibile fermare una o più sorgenti sonore, il rumore residuo potrà essere reso spegnendo virtualmente dette sorgenti nel modello di calcolo. In alternativa ai monitoraggi nelle ore di morbida potrà essere eseguita la taratura del modello di calcolo sulla base dei livelli percentili descrittori del rumore di fondo (L90 o L95) con tempi di misura non inferiori ai 60 minuti. Fatto salvo quanto sopra, a seguito della messa a regime dei sistemi power to gas e upgrading biogas, dovranno essere ripetuti i monitoraggi conformemente al D.M. 16/3/1998 presso i medesimi punti ricettori, al fine di determinare sperimentalmente il rumore ambientale derivante dalle aree IDAR/ITFI;
5. in relazione alla componente flora, fauna ed ecosistemi, per gli eventuali abbattimenti di esemplari arborei si chiede di presentare una proposta di compensazione nel lotto, ai sensi del Regolamento del verde Pubblico e Privato (artt. 16-18) del Comune di Bologna, consultabile al seguente link: (https://sit.comune.bologna.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a9d2d50a-ebc0-4923-8312-8107c800f49f/RE_Allegato_RegolamentoVerdePubblicoPrivato_APPRweb.pdf);
6. in relazione al consumo idrico si chiede di presentare, entro dodici mesi dall’entrata in esercizio dell'impianto, uno studio di fattibilità relativo all’alimentazione dell’elettrolizzatore con acqua industriale, stimando la sostenibilità del consumo idrico aggiuntivo a fronte del risparmio di acqua potabile;
7. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a):
- per i punti 1, 2, 4, 6 e 7, dovrà essere effettuata da ARPAE;
- per i punti 3 e 5, dovrà essere effettuata dal Comune di Bologna;
le prescrizioni dalla 1 alla 5 in caso di PAS (art. 5, D.Lgs. 28/2011) dovranno essere ottemperate preventivamente alla presentazione della dichiarazione al Comune, mentre in caso di AU (art. 12, D.Lgs. 387/2003) dovranno essere presentate in allegato all’istanza di autorizzazione dell’impianto;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente HERA S.p.A., al Comune di Bologna, al Comune di Castel Maggiore, alla Città Metropolitana di Bologna Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale, all'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.