n.157 del 26.05.2021 periodico (Parte Seconda)

Criteri per la gerarchizzazione dei Siti orfani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la legge 30 dicembre2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (articolo 1, comma 800);

- il decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”;

- il decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”;

Premesso che:

- Il titolo V, parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati in armonia con il principio comunitario di “chi inquina paga” e regola altresì i casi di intervento da parte della pubblica amministrazione qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano e non provvedano il proprietario né altro soggetto interessato;

- l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha incrementato la dotazione finalizzata al finanziamento di un Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica da parte della pubblica amministrazione;

- in attuazione del sopra citato articolo 1, comma 800, il 29 dicembre 2020 è stato adottato il decreto ministeriale recante un Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei c.d. “siti orfani”;

- tale decreto assegna alla Regione Emilia-Romagna un finanziamento complessivamente pari a € 5.047.168,25 ripartito secondo le seguenti annualità:

    • assegnazione 2019-2021 pari a € 2.815.810,43;
    • assegnazione 2022 pari a € 584.452,61;
    • assegnazione 2023 pari a € 775.652,61;
    • assegnazione 2024 pari a € 871.252,61;

Rilevato che

- ai sensi dell’articolo 2 del decreto per “sito orfano” si intende: a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato; b) il sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi;

- ai sensi dell’articolo 3 del decreto sono esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso: a) le procedure e gli interventi di cui all' articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento; b) le attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti; c) gli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali; d) gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato; e) gli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso;

Dato atto che con propria deliberazione n. 1106 del 2016 è stata istituita la banca dati dei siti inquinati della Regione Emilia-Romagna, denominata “Anagrafe regionale” da cui è possibile estrarre una prima ricognizione dei siti orfani regionali in base alle indicazioni contenute nel decreto;

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto le Regioni hanno il compito di individuare secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, i siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultino prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso;

Considerato che:

- lo strumento per individuare l’ordine di priorità degli interventi per i siti contaminati in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso è l’analisi di rischio relativa;

- tale strumento consente, in particolare, la creazione di una lista di priorità, assegnando ad ogni sito un punteggio, dato dalla sommatoria di valori numerici attribuiti ai diversi parametri che contribuiscono alla pericolosità della contaminazione e quindi al rischio connesso al sito;

- per quanto concerne le caratteristiche tipiche di ciascun sito da considerare per ottenere la graduatoria finale di priorità, appare opportuno utilizzare i dati che afferiscono all’Anagrafe regionale;

Dato atto che al momento non risultano adottate previsioni pianificatorie su tale tema e che è stato recentemente avviato il percorso di pianificazione regionale in materia di bonifiche;

Ritenuto, quindi, di approvare, in via sperimentale, per la gerarchizzazione dei siti contaminati presenti nell’anagrafe regionale in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso la metodologia di classificazione denominata Criterio Regionale per i Siti contaminati dell’Anagrafe (C.RE.S.C.A.) riportata all’allegato parte integrante del presente atto;

Rilevato che con riferimento al tema della finanziabilità della bonifica dei siti orfani, l’esiguità delle risorse disponibili rende opportuno integrare il criterio afferente al rischio sanitario e ambientale del sito con criteri di sostenibilità che tengano conto dell’interesse della collettività all’uso dell’area e di un adeguato livello di certezza in ordine ai dati ambientali di contaminazione afferenti allo stesso e conseguentemente ai costi e ai tempi di realizzazione degli interventi;

Ritenuto, quindi di integrare, ai fini della gerarchizzazione dei siti orfani regionali, le risultanze derivanti dall’applicazione della metodologia di classificazione C.RE.S.C.A. considerando in via prioritaria i siti orfani per i quali sia stato eseguito il piano di caratterizzazione e che insistano interamente su aree pubbliche;

Considerato, inoltre, che:

- ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto, le risorse ministeriali sono trasferite solo dopo l'individuazione del sito orfano, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire e che i predetti elementi devono essere comunicati dalla Regione al Ministero della Transizione Ecologica (MTE) e formare oggetto di uno o più accordi, nell'ambito dei quali verranno specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese;

- al fine di dare tempestiva attuazione al decreto, il Ministero (MTE) ha inviato alle Regioni due tipologie di scheda nelle quali riportare le informazioni sopra indicate con riferimento ai siti orfani oggetto di finanziamento nonché gli eventuali ulteriori interventi da realizzare nei siti orfani qualora fosse integrata la dotazione finanziaria del Programma;

Ritenuto, quindi, di dare mandato al Servizio regionale competente di effettuare, sulla base dei criteri forniti con il presente atto, una prima ricognizione dei siti orfani prioritari e di avviare un’interlocuzione con i Comuni interessati al fine di definire un primo elenco di interventi da proporre al Ministero (MTE) per l’assegnazione di risorse di cui al Programma;

Ritenuto, inoltre, di precisare che:

- a seguito degli elementi informativi forniti dai Comuni verranno riportati nell’ambito dei siti orfani oggetto di finanziamento solo gli interventi che avranno capienza nell’ambito delle risorse stanziate dal Ministero, fatta salva la possibilità di riserva;

- nel caso in cui le risorse stanziate dal Ministero siano sufficienti a coprire solo parzialmente i costi relativi ad un intervento proposto e l’amministrazione interessata non intenda integrare, con risorse finanziarie proprie, la quota mancante si passa al sito collocato nella posizione successiva;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 6 del decreto il beneficiario delle risorse procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato e che si applicano le disposizioni di cui all' articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamati:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007”, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, in via sperimentale, per la gerarchizzazione dei siti contaminati presenti nell’anagrafe regionale in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso la metodologia di classificazione denominata Criterio Regionale per i Siti contaminati dell’Anagrafe (C.RE.S.C.A.) riportata all’allegato parte integrante della presente deliberazione;

2) di integrare, ai fini della gerarchizzazione dei siti orfani regionali, le risultanze derivanti dall’applicazione della metodologia di classificazione C.RE.S.C.A. considerando in via prioritaria i siti orfani per i quali sia stato eseguito il piano di caratterizzazione e che insistano interamente su aree pubbliche;

3) di dare mandato al Servizio regionale competente di effettuare, sulla base dei criteri forniti con il presente atto, una prima ricognizione dei siti orfani prioritari e di avviare un’interlocuzione con i Comuni interessati al fine di definire un primo elenco di interventi da proporre al Ministero (MTE) per l’assegnazione di risorse di cui al Programma;

4) di precisare che a seguito degli elementi informativi forniti dai Comuni verranno riportati nell’ambito dei siti orfani oggetto di finanziamento solo gli interventi che avranno capienza nell’ambito delle risorse stanziate dal Ministero, fatta salva la possibilità di riserva;

5) di precisare che nel caso in cui le risorse stanziate dal Ministero siano sufficienti a coprire solo parzialmente i costi relativi ad un intervento proposto e l’amministrazione interessata non intenda integrare, con risorse finanziarie proprie, la quota mancante si passa al sito collocato nella posizione successiva;

6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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