SUPPLEMENTO SPECIALE N.239 DEL 12.03.2014

Relazione

Il presente progetto di legge, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove le attività di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e le attività connesse.

Le attività prese in considerazione sono volte a creare fonti complementari di reddito per gli operatori del settore e di rendere i pescatori e gli acquacoltori veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale insito nelle tradizioni e negli usi legati alla pesca e all’allevamento dei prodotti ittici.

Con la presente legge si intende in particolare

a) valorizzare e promuovere le attività svolte dall’imprenditore ittico per una corretta conoscenza e fruizione degli ecosistemi acquatici delle acque interne e marine e delle risorse ittiche;

b) tutelare e qualificare le risorse specifiche delle marinerie e degli ambienti acquicoli, con particolare attenzione alle zone di pesca, alle aree vallive, alle aree fluviali e alle aree protette;

c) favorire il mantenimento delle attività nelle zone di pesca con specifico riferimento alle aree marine e sviluppare la multifunzionalità nel settore della pesca professionale e dell’acquicoltura, sostenendo la diversificazione del reddito;

d) recuperare il patrimonio edilizio marinaro e vallivo-rurale e quello infrastrutturale al servizio delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;

e) sostenere, incentivare, promuovere e valorizzare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche anche in sinergia con le produzioni agroalimentari del territorio;

f) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo della pesca e dell’acquicoltura, alle sue tradizioni e alla sua cultura, per favorire la conoscenza del sistema ittioalimentare regionale.

La disciplina regionale si pone come completamento della disciplina quadro che ha trovato una sua ultima ridefinizione nel Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”.

In particolare le attività in questione si distinguono per le presenti caratteristiche:

- il pescaturismo è una attività turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca, volta alla diffusione della cultura del mare e del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare, nasce come opportunità di integrazione del reddito dei pescatori, che, previa specifica autorizzazione, possono ospitare a bordo dei pescherecci un certo numero di persone diverse dall’equipaggio;

- l’ittiturismo integra l’offerta turistica dei pescatori con una serie di servizi a terra. Centrato sull’ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali, l’Ittiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse di pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori;

- l’acquiturismo integra l’offerta turistica degli acquacoltori con una serie di servizi sia a bordo delle imbarcazioni asservite agli impianti che a terra; è centrato sulla ospitalità nelle abitazioni dell’impresa ittica dell’acquacoltore ed in particolare nella nostra regione nei tipici “casoni” delle valli e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali. L’acquiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell’acquacoltura e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dell’acquacoltura ed in particolare della vallicoltura.

Le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo possono essere molto diversificate, a seconda delle varie specificità e vocazioni territoriali, spaziando da brevi escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, all’osservazione delle attività di pesca professionale o di acquacoltura e alla possibilità di effettuare attività di pesca sportiva, fino alla ristorazione a bordo o a terra, comprendendo anche tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione degli ambienti costieri e acquicoli che possono servire ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell’acquacoltura.

Il progetto di legge è suddiviso in quattro titoli dedicati rispettivamente:

il primo alle disposizioni generali;

il secondo alle disciplina delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo;

il terzo alle misure di promozione e valorizzazione;

il quarto, infine, alle disposizioni finali ed attuative.

Articolato

All’articolo 1 con la definizione delle finalità del progetto di legge si sottolinea lo scopo di valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale ed ambientale delle aree del territorio emiliano - romagnolo legate alle attività di pesca e acquicoltura.

All’articolo 2 sono definite le nozioni di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, dettagliando e specificando le definizioni previste nell’impianto normativo statale di riferimento e nel rispetto della normativa nazionale di settore, ed in particolare di quanto definito nel Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012. L’articolo prevede l’introduzione dell’attività di acquiturismo sotto la quale sono state ricomprese le attività connesse all’acquacoltura, elencate nel comma 2 dell’articolo 3 del citato Decreto Legislativo n. 4/2012, del tutto analoghe alle attività di ittiturismo ed alle attività connesse alle attività di pesca professionale di cui ai commi 2 e 2bis dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 4/2012.

In particolare è qui opportuno sottolineare come il Dl 83/2013, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l’art. 59-quater, comma 1) la modifica dell’articolo 2, comma 2 e l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2 del citato Decreto n. 9/2012; con tale modifica le attività di “pescaturismo” e “ittiturismo” che il precedente testo annoverava fra le “attività connesse” sono state fatte rientrare fra le attività di pesca professionale; tale ridefinizione ha, pertanto, lasciato fra le attività connesse alla pesca le sole attività di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, le azioni di promo - valorizzazione e l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero; ciò comporta che per tali ultime attività vale il principio per il quale l’esercizio professionale della pesca professionale o dell’acquacoltura debba sempre mantenere un peso prevalente nell’impegno lavorativo dell’imprenditore ittico.

All’articolo 3 sono elencati i requisiti richiesti per l’esercizio delle attività oggetto della legge e contemporaneamente si stabilisce che le imprese ittiche nell’esercizio di tali attività sono tenute anche al rispetto delle norme specifiche che saranno contenute nel Regolamento attuativo, adottato a norma di quanto previsto dal successivo articolo 12.

In particolare in ottemperanza a quanto stabilito dai principi generali di semplificazione amministrativa si prevede al 2° comma che l’esercizio delle attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e di quelle connesse sia semplicemente subordinato alla presentazione della S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di svolgimento dell’attività. Per l’attività di imbarco di persone a bordo non facenti parte dell’equipaggio, siano esse pescherecci (per le attività di pescaturismo e ittiturismo)o imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura (per le attività di acquiturismo) si richiama l’applicazione della normativa nazionale e la competenza dell’autorità dell’ufficio di iscrizione della nave deputata al rilascio dell’apposita autorizzazione d’imbarco. Tale titolo autorizzativo, infatti, è rilasciato, se l’attività si svolge in mare, dall'autorità marittima, mentre, se l’attività si svolge nelle acque interne, dall’autorità competente per la navigazione interna cui il natante risulti iscritto, attualmente l’Agenzia interregionale per il fiume Po o l’Ufficio della Motorizzazione Civile, in considerazione della tipologia dell’imbarcazione.

All’articolo 4 è previsto che le imprese ittiche, per lo svolgimento delle attività oggetto della legge possano utilizzare l’abitazione dell’imprenditore ittico, le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell’impresa ittica.

L’articolato, inoltre, ai commi successivi prevede che gli interventi edilizi sugli immobili ed il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'impresa ittica debbano soggiacere alla disciplina dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti sul territorio comunale di riferimento; si prevede, poi, che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbano essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e storiche dei luoghi; in tale contesto si ribadisce che i fabbricati, anche ai fini urbanistici, e le imbarcazioni utilizzati per le attività di cui all’articolo 2, sono considerati beni strumentali dell’impresa ittica.

Il quinto ed il sesto comma hanno lo scopo di non aggravare gli imprenditori che intendano svolgere queste attività prevedendo il quinto comma che, se l'ospitalità è limitata a dodici posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali, sia sufficiente che gli stessi siano provvisti dell’abitabilità; ed il sesto comma, che se la preparazione di pasti e bevande è limitata a dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, possa essere utilizzata anche solo la cucina domestica dell’abitazione dell’imprenditore ittico.

All’articolo 5 è delineato l’obbligo, compatibilmente con la loro natura, di adeguare le strutture e le imbarcazioni ai criteri di accessibilità in conformità alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, prevedendo, là dove non siano possibili interventi strutturali, opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche degli edifici e delle imbarcazioni.

All’articolo 6 è previsto che le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all’articolo 2 debbano possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d’igiene; l’articolo ribadisce, inoltre, che nell’applicazione delle normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico si debba tener conto delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività svolte; al quarto comma, in particolare, si disciplina che le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti ittici effettuate nella cucina dell’imprenditore ittico o in un laboratorio pluriuso, finalizzate alla somministrazione di pasti o alla vendita diretta, sono comunque soggette a registrazione, ai sensi del Regolamento n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; il comma quinto, poi, prevede l’obbligo, per l’imprenditore ittico, di individuare nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, le procedure necessarie a garantire che l’attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

Il sesto comma prevede che l’utilizzo di prodotti di acquicoltura, destinati alla vendita diretta o alla somministrazione di pasti nell’ambito della stessa azienda di produzione non rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, possa avvenire in assenza di strutture dedicate; mentre l’utilizzo di molluschi bivalvi vivi è, comunque, condizionato alla loro provenienza da un Centro di Spedizione Molluschi (C.S.M.) riconosciuto ai sensi del citato Regolamento (CE) n. 853/2004.

All’articolo 7 sono elencati gli obblighi e divieti cui sono soggette le imprese ittiche nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge, prevedendo, in particolare, che siano utilizzate le locuzioni “pescaturismo”, “ittiturismo”, o “acquiturismo” e vietando contestualmente l’uso delle espressioni “ristorante”, “albergo” e simili; è inoltre previsto l’obbligo di esposizione al pubblico dei documenti relativi sia alla specifica della capienza massima dell’imbarcazione o delle strutture dedite all’ospitalità e alla sommistrazione di pasti e bevande, sia all’elenco delle camere, delle relative dotazioni e dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale.

All’articolo 8 l’impianto normativo stabilisce che la vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge siano esercitati dai Comuni, facendo chiaramente salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità.

I commi successivi prevedono specifiche sanzioni pecuniarie per particolari casi di violazione alle norme della legge, avvertendo che per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), disponendo che l’ente competente all’irrogazione delle sanzioni e ad effettuare controlli periodici sia il Comune.

All’articolo 9 è previsto che la Regione possa sostenere, attraverso l’utilizzo di fondi europei interventi di valorizzazione e promozione, le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare anche attraverso attività di studio, ricerca e sperimentazione, di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti e relative pertinenze e di aree per scopi ittituristici o acquituristici, di acquisto di attrezzature ed, infine, di riqualificazione di imbarcazioni per l’adeguamento alle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, purché non comportino, per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale in mare, aumento dei valori di stazza e di potenza motore ed in generale della capacità di cattura.

All’articolo 10 si dispone l’istituzione presso la Regione di un apposito elenco in cui iscrivere le imprese ittiche che esercitano le attività della presente legge; l’articolo rinvia, poi, la definizione delle modalità di iscrizione al Regolamento di attuazione. E’ previsto, inoltre, che l’iscrizione all’Elenco possa essere assunta come ulteriore criterio di valutazione delle medesime imprese, nella partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi europei.

All’articolo 11 si prevede che le imprese ittiche, che esercitano le attività di cui alla legge, possano organizzarsi in Clubs di eccellenza che saranno riconosciuti dalla Regione; tali Clubs avranno lo scopo di valorizzare specializzazioni delle attività sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti, attraverso l’adozione di un apposito disciplinare, per tale specializzazione, la Regione potrà promuove e definire i requisiti minimi di apposite azioni formative e di aggiornamento la frequenza delle quali è obbligatoria per gli imprenditori che intendano aderire ad un Club, prevedendo comunque che abbia valore equipollente la frequenza di uno dei corsi organizzati per gli operatori dell’agriturismo.

All’articolo 12 si stabilisce che la Giunta approvi un apposito Regolamento, nel quale dovranno essere definite le norme di attuazione della legge; l’articolo, poi, prevede che si applichino le disposizioni del Regolamento e, in quanto compatibili, quelle previste dalla legge regionale n. 4/2009 relativa alla “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole” nonché dalle disposizioni attuative di tale legge.

L’articolo 13 inserisce la cosiddetta “Clausola valutativa” nella quale si prevede che l'Assemblea Legislativa eserciti il controllo sull'attuazione della legge, valutandone i risultati conseguiti, con cadenza triennale. La Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell’elenco di cui all’articolo 10, trasmette alla competente commissione assembleare una relazione informativa, redatta in raccordo con le strutture dell'Assemblea, sulla diffusione e le caratteristiche delle attività.

All’articolo 14 è introdotta una modifica alla legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), con l’inserimento dell’articolo 83bis, che prevede l’istituzione della Consulta ittica regionale, in analogia a quanto previsto per il settore agricolo; si tratta di un organismo di consultazione permanente con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle politiche di settore; la consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato ed è composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell’acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale; se ne ribadisce la gratuità, prevedendo che la partecipazione alle sedute non comporti la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

All’articolo 15, infine, sono dettate le disposizioni transitorie in attesa della adozione del Regolamento di cui all’articolo 12; è, pertanto, previsto che nelle more di approvazione del citato Regolamento, continuino ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all’articolo 2.

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