n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Decreto n. 239/EL-135/231/2015-PR del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo. Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di realizzazione, da parte della società Terna S.p.A., della stazione di smistamento a 132 kV “Caorso Fossadello” e dei relativi raccordi a 132 kV all’elettrodotto a 132 kV “Caorso – S. Rocco al Porto”, in comune di Caorso (PC)

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l’istanza prot. n. TEAOTMI/P2008002800 del 18 luglio 2008 (prot. MiSE n. 0008818 del 30 luglio 2008), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della stazione di smistamento a 132 kV “Caorso Fossadello” e dei relativi raccordi a 132 kV all’elettrodotto a 132 kV “Caorso – S. Rocco al Porto”, in comune di Caorso (PC), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della citata istanza scaturisce da specifica richiesta della Società SAIB S.p.A., che ai fini dell’ampliamento del proprio sito industriale – sito in loc. Fossadello di Caorso e alimentato dalla rete M.T. a 15 kV di ENEL S.p.A. – necessita di un’alimentazione A.T. a 132 kV, per poter incrementare l’assorbimento energetico del sito stesso fino a 10 MW, in luogo degli attuali 7 MW;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l’intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DG23651A1BBX00018-rev.0 del 26.05.2008, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

  • la realizzazione di una stazione di smistamento a 132 kV, da localizzare all’interno dello stabilimento della Società SAIB S.p.A. in un’area di circa 2000 mq;
  • la realizzazione dell’allacciamento di detta stazione alla Rete di Trasmissione Nazionale a 132 kV tramite un nuovo raccordo in conduttore aereo AT a doppia terna entra/esce con l’elettrodotto a 132 kV “Caorso – S. Rocco al Porto”, per una lunghezza complessiva di circa 0,7 km;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTO l’atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

VISTO il decreto n. 239/EL-135/231/2015 del 20 ottobre 2015, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 20 ottobre 2015, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l’istanza prot. n. TERNA/P20200063894 dell’8 ottobre 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due anni del termine stabilito dall’articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-135/231/2015 del 20 ottobre 2015;

CONSIDERATO che con la suddetta istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso la nota della Società SAIB S.p.A, richiedente l’intervento, nella quale quest’ultima ha fatto presente che l’evoluzione del proprio mercato di riferimento degli ultimi anni è stato inferiore alle previsioni e, da ultimo, negativamente colpito dai recenti avvenimenti legati alla diffusione su scala mondiale del virus Covid-19 e che ciò ha determinato inevitabilmente un rallentamento nel programma di realizzazione del suddetto piano di ampliamento industriale;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la Società SAIB S.p.A. ha, pertanto, chiesto di prorogare di due anni il termine previsto per la realizzazione delle opere, ritenendo di poterle completare entro il 20 ottobre 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporne la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l’ultimazione delle suddette opere

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell’articolo 4 del decreto n. 239/EL-135/231/2015 del 20 ottobre 2015, è prorogato di due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Il Direttore Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari

Gilberto Dialuce

Il Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo

Oliviero Montanaro

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