n.204 del 29.07.2026 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo dell'Accordo ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Cesena, di cui alla DGR 1270/2022
Visti:
- il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che contiene prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, con l’obiettivo di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- la Direttiva (UE) 2024/3019 del Consiglio relativa al trattamento delle acque reflue urbane;
- il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Terza contenente le disposizioni in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 185/2003, “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;
- il Decreto-Legge del 14 aprile 2023, n.39 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”;
- il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, come convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, ed in particolare l’Art. 3 “Misure urgenti per la gestione della crisi idrica”;
- la Deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” che estende l’approccio, già adottato da ARERA nel MTI-3, di valorizzazione degli interventi per la sostenibilità energetica e ambientale e la resilienza, al fine di potenziarne l’efficacia, incentivando il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, approvato dall’Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005 che individua nel riutilizzo delle acque reflue recuperate una delle misure prioritarie da adottare per la tutela quantitativa delle acque dolci interne;
- il Piano di Gestione delle acque vigente (PdG 2021-2027) del distretto idrografico del fiume Po, elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023, che prevede la misura “Riutilizzo di acque reflue depurate in aree a rischio di depauperamento delle risorse idriche” applicata ad alcuni dei corpi idrici regionali e la misura “Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni della direttiva 271/91/CEE”, entrambe valide a scala regionale;
- il Documento Strategico (DS) del PTA 2030, approvato con Delibera di Giunta n. 1557 del 19 settembre 2023 e successivamente esaminato in Assemblea Legislativa in data 10 ottobre 2023, con espressione di parere favorevole;
Rilevato che:
- nell’elaborazione delle misure di contrasto alla scarsità idrica, la pratica del riutilizzo delle acque reflue rappresenta un’opzione virtuosa, al fine di conseguire il risparmio della risorsa e il miglioramento dell’efficienza del sistema idrico, in un’ottica di economia circolare e nel rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE;
- nell’ambito della strategia comune di attuazione della Direttiva 2000/60/CE è stato pubblicato dalla Commissione Europea il documento “Guidelines on Integrating Water Reuse into Water Planning and Management in the context of the WFD” specificando che:
o il riutilizzo diretto si riferisce all'immissione di acque reflue trattate, attraverso condotte, serbatoi di stoccaggio e altre infrastrutture necessarie, direttamente da un impianto di trattamento a un sistema di distribuzione. Un esempio è la distribuzione di acque reflue trattate per essere utilizzate direttamente nell'irrigazione agricola;
o il riutilizzo indiretto è il riutilizzo di acque reflue trattate che vengono immesse in un corpo idrico ricettore, come un lago, un fiume o una falda acquifera, per poi essere in parte prelevate per un uso successivo;
- la vigente pianificazione regionale settoriale in materia di tutela della risorsa idrica, rappresentata dal Piano di Tutela delle Acque, prevede già specifiche azioni finalizzate al risparmio e alla razionalizzazione dell’uso della risorsa, ed in particolare inserisce il depuratore di Cesena nell’elenco degli impianti su cui avviare, prioritariamente, il riutilizzo delle acque reflue depurate;
- è in fase di predisposizione il nuovo Piano di Tutela delle Acque, con orizzonte temporale al 2030, che, in linea con i percorsi previsti dai documenti programmatici e strategici, è volto a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future. Come previsto dal Documento Strategico del nuovo PTA, una delle azioni afferenti alla prima linea strategica (LS1 – Aumentare-diversificare l’offerta) del futuro strumento di pianificazione è “Aumentare il riuso delle acque depurate”;
Richiamata la propria deliberazione n. 1270 del 25 luglio 2022 recante “Approvazione dello schema di “Accordo di programma ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’art.71 delle norme del piano di tutela delle acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall’impianto di depurazione di Cesena””;
Dato atto che:
- con il citato Accordo è stata avviata un’attività sperimentale per il recupero ai fini ambientali ed irrigui delle acque reflue depurate provenienti dall’impianto di depurazione di Cesena, attraverso la deviazione di parte delle acque normalmente recapitate nel “Rio Granarolo”, verso la vasca di compenso dell’impianto di distribuzione irrigua denominato “Pianura Cesenate” in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna;
- la gestione delle acque reflue e consortili mediante una sinergia tra Gestore e Consorzio consente in ogni caso una migliore gestione della risorsa idrica disponibile e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque, in generale, e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici consortili, coerentemente con gli indirizzi dati dalle politiche comunitarie in materia di tutela delle risorse idriche;
- l’Accordo di Programma aveva durata fino al 31 dicembre 2025;
- l’art. 5 del Regolamento europeo 2020/741 introduce lo strumento dell’Analisi di Rischio quale strumento di supporto alle decisioni al fine di valutare, in via quantitativa, i rischi per l’ambiente e per la salute umana connessi al riutilizzo delle acque reflue;
- l’Analisi di Rischio risulta più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (effluent standard) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell’ambiente, e delle risorse idriche in particolare, introdotto dalla Direttiva 2000/60/CE;
- la sperimentazione condotta nel triennio in relazione all’analisi di rischio non risulta, ad oggi, ancora sufficientemente robusta e sviluppata, pertanto, anche in ragione della complessità della materia, risulta opportuno proseguire tali attività al fine di completare gli ultimi approfondimenti necessari;
Considerato che:
- le attività svolte nell’ambito dell’Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Cesena, in gestione ad Hera S.p.A., sono coerenti con i principi introdotti dal Regolamento europeo 2020/741 recante “Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua” e che, di conseguenza, è possibile consentire la prosecuzione del riutilizzo di tali acque anche ai fini irrigui;
- la Deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 639/2023/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” introduce un nuovo fattore premiale (PremioRIU), destinato ai gestori del Servizio Idrico Integrato, che prevede l’incentivazione dei volumi depurati destinabili al riutilizzo attraverso le risorse del “Fondo per la promozione dell’innovazione nel servizio idrico integrato”;
Richiamati, inoltre:
- l’art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, con il quale le Regioni adottano le misure atte a conseguire l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;
- l’art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, attraverso cui la tutela quantitativa delle risorse idriche “concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”;
- l’art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, attraverso cui la tutela quantitativa delle risorse idriche “concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile”;
- l’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 che prevede che “le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità”;
- l’art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque che prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;
Ravvisata l’utilità di procedere in via tecnica al proseguimento delle attività sin qui condotte nell’ambito dell’Accordo di Programma per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione di Cesena;
Ritenuto necessario prevedere che venga predisposta una Relazione Tecnica Annuale, nell’ambito del Comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art. 9 dell’Accordo, per il monitoraggio quali-quantitativo dell’acqua prodotta e sullo sviluppo dell’Analisi di Rischio;
Acquisiti per le vie brevi i pareri favorevoli al rinnovo dell’Accordo in essere da parte di ATERSIR, Hera e Consorzio di Bonifica della Romagna;
Visti:
- la L. R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;
- la propria deliberazione n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;
- la determinazione dirigenziale n. 2248 del 5 febbraio 2026 “Approvazione micro-assetti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente”;
- la propria deliberazione n. 171 del 09 febbraio 2026 “Rettifica errori materiali alla Deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";
- la propria deliberazione n. 263 del 23 febbraio 2026 “XII legislatura. Riassegnazione degli organici tra le Direzioni generali e le Agenzie regionali e disposizioni attuative a completamento della riorganizzazione in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la propria deliberazione n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 4291 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare il proseguimento per un altro triennio, quindi fino alla stagione irrigua 2028 compresa, delle attività di cui all’“Accordo di programma ai sensi dell’articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’art.71 delle norme del piano di tutela delle acque per il riutilizzo delle acque reflue recuperate provenienti dall’impianto di depurazione di Cesena”;
2) di stabilire che eventuali modifiche alle modalità di gestione e di controllo delle acque reflue recuperate di cui all’art. 7 dell’Accordo dovranno essere valutate dal Comitato di attuazione e monitoraggio di cui all’art. 9 del medesimo;
3) di stabilire altresì che venga predisposta una Relazione Tecnica Annuale, nell’ambito di tale Gruppo di Lavoro, per il monitoraggio quali-quantitativo dell’acqua prodotta e sullo sviluppo dell’Analisi di Rischio;
4) di dare atto che il proseguimento delle attività di cui dell’Accordo di Programma non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
5) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.